TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-09-24, n. 202102666
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Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 02666/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01292/2016 REG.RIC.
N. 00052/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti:
A) numero di registro generale 1292 del 2016, proposto da proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Paolo Veronese, 13;
contro
- il Ministero dell'Interno e la Questura di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
B) numero di registro generale 52 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Paolo Veronese, 13;
contro
- il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
previa sospensione
quanto al ricorso n. 1292 del 2016:
- del provvedimento Ctg. 6/F-2016, conosciuto in data 11.03.2016, con il quale il Questore della Provincia di Palermo ha respinto l'istanza per il rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia.
quanto al ricorso n. 52 del 2017:
- del decreto prot. n. 0097975 del 5/12/2016, emesso dal Prefetto di Palermo, di divieto di detenzione armi e munizioni.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti l’atto di formale costituzione in giudizio, i documenti e la memorie difensive depositati dal Ministero dell’Interno, dalla Prefettura di Palermo e dalla Questura di Palermo;
Visto il decreto n.-OMISSIS-/2016 con cui è stata respinta l’istanza cautelare interinale proposta ex art. 56 c.p.a., con il ricorso n. 1292 del 2016;
Viste le ordinanze collegiali n. -OMISSIS-/2016 e n. -OMISSIS-/2017 con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta con il ricorso n. 1292 del 2016;
Viste le memorie difensive e di replica;
Viste le istanze di prelievo e di trattazione congiunta dei ricorsi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Udito il difensore di parte ricorrente, nell’udienza di trattazione del merito del 20 maggio 2021 tenutasi da remoto in videoconferenza, così come indicato a verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 10 maggio 2016 e depositato il giorno 20 seguente