TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-12-06, n. 201202081
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N. 02081/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01008/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2012, proposto da:
E. On Climate &Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti C V, M F e G P, con domicilio eletto presso M D Cagno, in Bari, via Nicolai, 43;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv.to T T C, con domicilio eletto presso T T C, in Bari, Avvocatura Regione Puglia Lung. N.Sauro 31;
Provincia di Foggia;
nei confronti di
Ecoware s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti R D, F P, G A e A P, con domicilio eletto presso R D, in Bari, via Abate Gimma n. 231;
Power Time Wind s.r.l.,
NCD Divisione Eolica s.r.l.,
PER - Pianificazione Energie Rinnovabili s.r.l.;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.lgs. 2003 n. 387 presentata dalla ricorrente il 30 dicembre 2010 ed avente ad oggetto la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Torremaggiore, denominato “Selva delle Grotte” della potenza di 32,5 MW;
nonché per la declaratoria dell’obbligo della Regione Puglia di concludere il procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto menzionato, con l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla ricorrente;
nonché per la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inerzia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Ecoware s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Valeria Pellegrino (per delega dell'avv.to G P), Tiziana Colelli e Francesco De Filippis, quest’ultimo per delega dell'avv. to R D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La E. On Climate &Renewables Italia s.r.l. odierna ricorrente, chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla propria istanza di autorizzazione unica presentata il 30 dicembre 2010, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Torremaggiore, denominato “Selva delle Grotte” della potenza di 32,5 MW, con contestuale richiesta di nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
In data 27 aprile 2011, la ricorrente ha provveduto alla informatizzazione della propria domanda, in ossequio alla procedura telematica disciplinata dalla D.G.R. n. 3029 del 28 dicembre 2010.
Con nota trasmessa telematicamente in data 28 settembre 2012, l’Ufficio Energia della Regione Puglia ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza, assegnando un termine di 30 giorni per completare la documentazione ritenuta carente, a pena di decadenza.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, delle Linee Guida nazionali, dell’art. 29 della L.R. 11/2001, della D.G.R. 3029/2010, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, del principio di certezza del diritto, dei principi di celerità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12;a tal fine, a far cessare il suesposto stato di illegittima inerzia, non sarebbe idonea l’adozione, da parte dell’Amministrazione intimata, della nota telematica avente ad oggetto l’improcedibilità dell’istanza, avendo prodotto l’interessato tutta la documentazione richiesta.
La Regione Puglia si è costituita, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce della sopravvenuta nota del 28 settembre 2012, avendo l’istante prodotto la richiesta documentazione oltre il termine dei 30 giorni assegnato a pena di decadenza;controdeduceva la ricorrente, tra l’altro, di aver presentato tutta la documentazione richiesta.
Si è costituita anche la Ecoware s.p.a., chiedendo la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità del ricorso, ritenendo intervenuta nella fattispecie l’estinzione del procedimento non già in applicazione del punto 3.5, bensì del punto 7.3 della D.G.R. 3029/2010 per i procedimenti in corso alla data del 1 gennaio 2011.
Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.