TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-09-24, n. 201201680

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-09-24, n. 201201680
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201201680
Data del deposito : 24 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01164/2010 REG.RIC.

N. 01680/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01164/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Casa di Cura Privata Montevergine S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A U M, con domicilio eletto in Salerno, al L..go Dogana Regia, 15, c/o avv. Brancaccio;

contro


a) Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto presso in Salerno, alla via Abella Salernitana, n. 3;
b) Azienda Sanitaria Locale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Maria D'Elia, con domicilio eletto presso in Salerno, alla via Abella Salernitana, n. 3;

per l'annullamento

1) della delibera aziendale n.420/2010, avente ad oggetto:saldo prestazioni di ricovero anno 2009 Casa di cura privata Montevergine - macroarea assistenza ospedaliera;
2) della nota aziendale n.0011456/201;
3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Avellino e di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con ricorso, notificato in data 2 luglio 2010 e depositato il 15 luglio successivo, integrato da successivi motivi aggiunti notificati in corso di lite, la Casa di cura Montevergine, come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato la delibera commissariale, meglio distinta in epigrafe, relativa alla quantificazione del saldo riconosciuto delle prestazioni di ricovero effettuate in regime ordinario soggette a rimborso per l’anno 2009, lamentando l’illegittimità del mancato riconoscimento di 21 dei 44 interventi eseguiti in quanto effettuati (in asserita violazione dei criteri di indirizzo elaborati con D.G.R. n. 921 del15 maggio 2009) nei confronti di pazienti di età inferiore ai 75 anni.

2.- Nel rituale contraddittorio delle parti, alla pubblica udienza del 7 giugno 2012, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, considerato che, a seguito della sentenza della Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204, le controversie concernenti il pagamento di somme per prestazioni sanitarie erogate in convenzione con il Servizio sanitario nazionale e da soggetti accreditati esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (per tutte, Cons. Stato, sez. V 7 gennaio 2009, n. 19)

Con maggior impegno esplicativo, vale rammentare come sia nota la giurisprudenza consolidata del giudice regolatore della giurisdizione non meno che del giudice amministrativo, per cui i rapporti fra le ASL e le case di cura o le strutture minori quali ambulatori, laboratori o gabinetti specialistici vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regime convenzionale di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 5 che in quello nuovo dell'accreditamento (v., fra le ultime, C. cass. 2005/603, 2005/14335 e 2005/28501);
e che detti rapporti sono stati devoluti dalla L. n. 1034 del 1971, art. 5 alla giurisdizione amministrativa, ad eccezione delle "controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" attribuite, invece dal 2 comma dello stesso art. 5 alla giurisdizione ordinaria.

E' del pari noto che la L. n. 205 del 2000, art. 7 ha demandato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
e che tuttavia, tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale (sent. 204/2004) nella parte che comprendeva nella nuova giurisdizione tutte le controversie in tema di pubblici servizi anzichè solo quelle "relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi....": perciò sostanzialmente ripristinandosi il criterio di riparto della L. n. 1034 del 1971, art.

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