TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-01-29, n. 202401605

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-01-29, n. 202401605
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401605
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 01605/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08635/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8635 del 2023, proposto da
A A, A A, M A, L Be, G L B, L C, A C, T C, M D, A D, V D S, G E, E F, F P F, F F, G G, G G, S L P, I G L R, N L R, M L, G L, G L, F M, A N, F P, S P, L P, G S, A S, C T, M T, rappresentati e difesi dagli avvocati S F, F L, R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Carabinieri Centro Selezione e Reclutamento, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

<< -del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri» pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, il 3 maggio 2023 nella parte in cui, all'articolo 1, lett. b, prevede la riserva di 1120 posti in favore dei cittadini italiani in possesso del seguente requisito anagrafico «che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età»;

-dell'articolo 3 del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri» nella parte in cui ha previsto quale unica modalità di inoltro della domanda di partecipazione quella on line, impedendo ai ricorrenti di generare validamente l'iscrizione;

-del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri» pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, il 3 maggio 2023;

-della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri», non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non sono presenti i nominativi degli odierni ricorrenti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente;

PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

E/O PER LA DISAPPLICAZIONE

-dell'art. 6 comma 3 della Legge 5 agosto 2022, n. 119 recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali» nella parte in cui all'articolo 3 ha previsto la modifica del codice dell'ordinamento militare (d..gs. n. 66/2010) nei seguenti termini « all'articolo 707, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata» abbassando, quindi, da 26 a 24 anni non compiuti il requisito anagrafico di accesso al ruolo di allievo carabiniere;

- dell'articolo 707, comma 1, la lettera a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui prevede tra i requisiti di accesso al ruolo di carabiniere il seguente requisito anagrafico «non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata»;

E/O PREVIO SUPERAMENTO DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

per la disamina, ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE, della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione e/o alla compatibilità tra l'articolo 707, comma 1, la lettera a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 5 agosto 2022, n. 119 ha abbassato da 26 anni non compiuti a 24 anni non compiuti il limite anagrafico di accesso al ruolo di carabiniere e la Direttiva 2000/78/CE.>>


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

I ricorrenti in epigrafe (tranne il sig. Barone che, con dichiarazione 19.6.2023, ha rinunciato al ricorso) hanno collettivamente impugnato il bando 2.5.2023 con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri» che, tra l’altro e per quanto qui rilevante, prevedeva (art. 1) che i posti messi a concorso fossero così ripartiti: 2.611 riservati, ai sensi dell’articolo 703 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni compiuti e in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2; 1.120 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai cittadini italiani che non avessero superato il ventiquattresimo anno di età; un residuo di 32 per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 DPR n. 752/76.

Esponevano quindi di essere tutti cittadini italiani senza esperienza militare, aspiranti, quindi, a concorrere sull’aliquota di 1.120 posti ad essi riservata, ma di aver tutti superato, al momento di scadenza del bando, il ventiquattresimo anno di età (pur senza aver superato il ventiseiesimo, che era il limite valido fino al precedente concorso) il che inibiva loro la presentazione stessa della domanda di partecipazione, da farsi assolutamente on line, a fronte del filtro predisposto sulla piattaforma web atto ad impedire l’inoltro da parte di chi non avesse il requisito anagrafico prescritto.

Deducevano come tale preclusiva previsione del bando derivasse dalla recente legge n. 119/2022 di riordino delle forze armate cha aveva, tra le altre cose, con l’art. 3, comma 1, lett. c) novellato l’art. 707 del d.lgs. n. 66/2020 (di seguito anche Codice dell’ordinamento militare o COM) abbassando di due anni, da 26 a 24 anni, i limiti di età per l’accesso ai ruoli iniziali nell’Arma dei Carabinieri per i soggetti, come loro, senza una pregressa esperienza militare (c.d. “civili”); di tale legge contestavano la conformità sia alla Costituzione che alle Norme unionali.

In dettaglio il ricorso, con contestuale istanza cautelare, si affidava a due compositi motivi.

Con il primo, rubricato “I) illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 119 che ha modificato l’art. 707 del d.lgs. n. 66/2010 c.d. codice dell’ordinamento militare per violazione degli artt. 3, 97 e 51 cost. sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e della disparità di trattamento.” , i ricorrenti premettevano l’illegittimità costituzionale delle contestate previsioni, nonché la contrarietà delle stesse rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997, che vietano l’introduzione di limiti anagrafici per l’accesso al pubblico impiego, limitando tale ipotesi ai soli casi in cui tale requisito sia imprescindibilmente connesso alla natura dell’impiego o ad « oggettive necessità dell'amministrazione », sviluppando poi due sub argomenti.

In primo luogo, deducevano come l’abbassamento del limite di età, da 26 a 24 anni non compiuti, non fosse sorretto da alcuna delle esigenze ammesse dal legislatore del ’97 e, anzi, si scontrasse con l’esigenza di ampliare il ventaglio di chance lavorative per i giovani e di renderle compatibili con percorsi di studi più lunghi (e professionalizzanti) rispetto al passato. La normativa contestata appariva non solo inopportuna, ma neppure adeguata al contesto sociale di riferimento, con conseguente violazione dei precetti costituzionali di cui agli articoli 3, 97 e 51 Cost. (punto I.I. del motivo di ricorso).

In secondo luogo

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