TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-03-02, n. 202100571

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-03-02, n. 202100571
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202100571
Data del deposito : 2 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2021

N. 00571/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00196/2017 REG.RIC.

N. 00306/2017 REG.RIC.

N. 00759/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, titolare dell’impresa individuale -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M R e R R, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in Milano, via Filippo Corridoni n. 39;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Lecco, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato;

nei confronti

Comune di Oggiono, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Amedei n. 8;

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, titolare dell’impresa individuale -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M R e R R, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in Milano, via Filippo Corridoni n. 39;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Lecco, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato;

Comune di Oggiono, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Amedei, 8;

sul ricorso numero di registro generale 759 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, titolare dell’impresa individuale -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, ed Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Lecco, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati;

nei confronti

Comune di Oggiono, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

quanto al ricorso n. 196 del 2017:

- dell’informazione interdittiva antimafia prot. 19132/Area I, adottata dal Prefetto della Provincia di Lecco in data 11 novembre 2016 nei confronti dell’impresa individuale -OMISSIS-, comunicata in pari data;

quanto al ricorso n. 306 del 2017:

- del provvedimento prot. n. 1282.08.04/1 del 27 gennaio 2017, notificato il 28 gennaio 2017, con il quale il Comune di Oggiono ha vietato all’impresa individuale -OMISSIS- la prosecuzione dell’attività di ristorazione senza somministrazione, di cui alla s.c.i.a. del 25 settembre 2015, n. 9911;

quanto al ricorso n. 759 del 2019:

- dell’informazione interdittiva antimafia prot. 3581 del 4 marzo 2019, adottata dal Prefetto della Provincia di Lecco nei confronti dell’impresa individuale -OMISSIS-;

nonché per l'accertamento del diritto dell’impresa -OMISSIS- di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione e di essere titolare di autorizzazioni e concessioni amministrative.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Lecco e del Comune di Oggiono;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa R P e trattenuti i ricorsi in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In data 23 maggio 2016 il Comune di Oggiono ha chiesto alla Prefettura di Lecco il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di verificare l’autocertificazione contenuta nella segnalazione certificata di inizio dell’attività di ristorazione mediante preparazione del cibo da asporto senza somministrazione, presentata in data 25 settembre 2015 dalla signora -OMISSIS-, titolare dell’impresa individuale -OMISSIS-.

Dalle note informative redatte rispettivamente dal Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecco in data 27 aprile 2016 e 15 luglio 2016, dalla Divisione di Polizia anticrimine della Questura di Lecco in data 15 marzo 2016 e 24 giugno 2016, dalla Squadra mobile della Questura di Lecco in data 24 giugno 2016 e 14 settembre 2016, dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecco in data 24 maggio 2016 e 6 luglio 2016 nonché dalla Direzione investigativa antimafia di Milano in data 10 ottobre 2016, sono emersi i seguenti elementi fattuali:

a) -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-, è un pluricondannato per reati in materia di sostanze stupefacenti, in concorso con esponenti dell’associazione mafiosa riconducibile alla famiglia calabrese dei -OMISSIS-;

b) la madre di -OMISSIS- appartiene alla famiglia calabrese dei -OMISSIS- ed è la sorella di un capo clan della ‘ndrangheta, condannato a più ergastoli per associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché la zia di due nipoti sottoposti a custodia cautelare nell’ambito dell’operazione <<Oversize>>, condotta dalla Procura della Repubblica di Lecco per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, nella quale è stato coinvolto anche -OMISSIS-;

c) il fratello di -OMISSIS-, -OMISSIS-, è stato più volte condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, commessi anche con violenza, e in data 18 ottobre 2014 è stato sottoposto dal Tribunale di Lecco alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno;

d) la signora -OMISSIS-, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, cancellata dal registro delle imprese a far data dal 6 agosto 2015, è stata destinataria di una precedente informazione prefettizia atipica, emanata ai sensi dell’articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 725, in seguito alla quale il Comune di Lecco, nell’ottobre del 2012, ha revocato l’autorizzazione all’apertura della -OMISSIS- denominata -OMISSIS-, all’interno della quale, in data 17 febbraio 2012, il padre -OMISSIS- è stato arrestato in flagranza di reato per la cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina;

e) entrambi i genitori di -OMISSIS-, il fratello -OMISSIS-, la sorella -OMISSIS- ed il marito sono stati trovati in più occasioni a svolgere attività lavorativa nei locali dell’impresa -OMISSIS-, frequentati da persone con precedenti di polizia;

f) nel locale -OMISSIS- -OMISSIS- è stato riscontrato lo svolgimento dell’attività di somministrazione di cibi e bevande ai tavoli, in violazione della s.c.i.a. del 25 settembre 2015, n. 9911, avente ad oggetto la sola preparazione del cibo da asporto senza somministrazione.

Con provvedimento dell’11 novembre 2016, notificato in pari data, il Questore di Lecco, all’esito delle verifiche conseguenti alla richiesta della comunicazione antimafia, ha adottato, ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti dell’impresa individuale -OMISSIS- l’informazione antimafia interdittiva, in quanto ha ravvisato il concreto pericolo che l’attività svolta dalla stessa possa subire tentativi di infiltrazione mafiosa e che l’esercizio commerciale <<possa divenire punto di ritrovo della Criminalità Organizzata>>
gravitante sul territorio.



1.1. Con ricorso notificato in data 10 gennaio 2017, depositato il 27 gennaio 2017 e contraddistinto dal numero di ruolo generale 196 del 2017, la signora -OMISSIS-, nella qualità di titolare dell’impresa individuale -OMISSIS-, ha domandato l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia, per violazione della disciplina di settore, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto:

a) la Questura di Lecco, in violazione dell’articolo 89-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non avrebbe accertato la sussistenza ma solo la possibilità di esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, senza indicare i necessari riferimenti spaziali, temporali, personali e modali;

b) tutti i familiari avrebbero interrotto ogni rapporto con lo zio materno, esponente di spicco della criminalità organizzata facente capo al clan -OMISSIS-, e vivrebbero onestamente del lavoro profuso nell’impresa di cui la ricorrente è titolare;

c) la violazione amministrativa relativa alle modalità di somministrazione del cibo preparato nel locale e la presenza di avventori gravati da precedenti di polizia, non imputabile alla ricorrente, non sarebbero elementi significativi ai fini del giudizio di permeabilità mafiosa dell’impresa.



1.2. Hanno resistito al ricorso la Prefettura di Lecco ed il Comune di Oggiono.



1.3. Con motivi aggiunti non estensivi dell’oggetto dell’impugnazione, depositati in data 1 marzo 2017, parte ricorrente ha contrastato le difese spiegate dalla Prefettura di Lecco nella memoria di costituzione depositata il 17 febbraio 2017, in punto di coinvolgimento dei componenti della famiglia -OMISSIS- nelle più importanti vicende giudiziarie di criminalità organizzata.



1.4. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dall’impresa ricorrente per carenza del presupposto del fumus boni iuris;
tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-.

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