TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202203227

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202203227
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203227
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 03227/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01385/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2020, proposto da S C, rappresentato e difeso dagli avvocati G B e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento,

previa misura cautelare,



1. del provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, prot. n. 0009306 del 24/06/2020, avente il seguente oggetto: “Comune di Messina – Accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 D. Lgs. 42/'04 per aver realizzato, in assenza di autorizzazione, ampliamenti sull'immobile sito in Via Comunale Villaggio Mili S. Pietro – f. 167 part.lla 725 – reiezione istanza – Ditta: Cannata Sebastiano”;
con il quale il Soprintendente ha rigettato l'istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ed ha ordinato la rimessa in pristino ex art. 167, pt. 1, del D. Lgs. 42/04;



2. della nota del 28 maggio 2020, prot. n. 0007619, avente il seguente oggetto: “Comune di Messina – Accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/'04 per aver realizzato, in assenza di autorizzazione, ampliamenti sull'immobile sito in Via Comunale Villaggio Mili S. Pietro – f. 167 part.lla 725 – comunicazione preventiva ai sensi dell'ex art. 10 bis L. 241/'90. L.R. 30/04/1991 n. 10 e L.R. 21/05/2019 n.7 – reiezione istanza”, con la quale sono stati comunicati al ricorrente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria;



3. di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana e della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 settembre 2022 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.



1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 9°, e art. 167, comma 4° del D.Lgs. n. 42/2004, nonché dell’art. 11, comma 5° e 9° del D.P.R. n. 31/2017 e dell’art. 8 L. reg. n. 5/2019. Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990 e dell’art. 3 L.R. n. 7/2019 per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 7, L. n. 241/1990 e dell’art. 8 L.R. n. 5/2019 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Violazione dell’art. 21- nonies L.241/90. L’autorizzazione paesaggistica si sarebbe già formata per silenzio-assenso, in relazione all’istanza presentata dal ricorrente il 13/07/2017.



2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies , L. 241/90. Eccesso di potere per travisamento e illogicità, dovuti a difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 8, L. n. 241/90, e dell’art. 9, L.R. n. 7/2019. La Soprintendenza si sarebbe già espressa positivamente sui manufatti in questione sin dal 2014;
né i provvedimenti impugnati in questa sede avrebbero i requisiti previsti per i provvedimenti in autotutela.



3. Violazione dell’art. 167, co. 1, D.Lgs. n. 42/04 con riferimento alle opere realizzare prima del 1985. Nullità del provvedimento per mancanza di elementi essenziali, ex art. 21 septies , L. 241/90. I muri di recinzione dei quali è stata ordinata la demolizione esisterebbero da data anteriore al 1985, antecedentemente alla introduzione del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. c) , del Codice dei beni culturali, e di cui all’articolo 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431;
infine, gli interventi di manutenzione realizzati su muri preesistenti (come intonacatura e tinteggiatura) sarebbero espressamente inclusi nell’elenco delle opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 31/2017. In subordine, con riferimento al muro di recinzione, i provvedimenti impugnati sarebbero del tutto indeterminati, non chiarendo quale dei diversi muri di recinzione sia oggetto dell’ordine di rimessione in pristino.

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