TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-08, n. 202300074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-08, n. 202300074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300074
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2023

N. 00074/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00063/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 63 del 2023, proposto da
F P, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Centrale Regionale Presso Corte di Appello, Ufficio Circoscrizionale di Frosinone, Prefettura di Frosinone, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma, emesso in data 30.1.2023 alle ore 14,30 e notificato nella stessa giornata a mezzo pec, con il quale si disponeva l’esclusione della candidatura di P Fabrizio alla carica di Presidente della Regione Lazio, contro l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Frosinone per l’esclusione della lista P Presidente e contro il Verbale di Presentazione della lista P Presidente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 8 febbraio 2023 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto, il ricorso notificato a mezzo per il 3 febbraio 2023 e depositato il successivo giorno 4, con cui il sig. F P, candidato con una propria lista alle elezioni regionali del Lazio del 12 febbraio 2023 impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali la lista “P presidente” è stata esclusa dalla competizione elettorale in ragione del mancato rispetto del principio della minima rappresentatività sul territorio che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 terzo periodo e comma 8 L. 43/95, con riferimento alla Regione Lazio deve corrispondere a n. 3 province;

Letto l’art. 129 del c.p.a.;

Rilevata, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per le ragioni di seguito sinteticamente spiegate:

- il provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma dispone l’esclusione della lista “P Presidente” in ragione del mancato rispetto del principio della minima rappresentatività sul territorio che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 terzo periodo e comma 8 L. 43/95, con riferimento alla Regione Lazio deve corrispondere a n. 3 province;

- In particolare, il collegamento risulta valido solo con riguardo alle circoscrizioni di Roma e Viterbo, in quanto con riguardo alle altre circoscrizioni:

- Per la Provincia di Latina la lista “4 Polo per l’Italia” - unica riportata nella dichiarazione di collegamento – non è stata presentata;

- per la Provincia di Rieti non è stata presentata nessuna delle due liste di cui alla dichiarazione di collegamento (“P Presidente” e “4 Polo per l’Italia”);

- Per la Provincia di Frosinone, l’Ufficio Circoscrizionale con provvedimento del 24.1.2023 ha revocato l’ammissione di entrambe le liste riportate nella dichiarazione di collegamento (“P Presidente” e “4 Polo per l’Italia”) e l’Ufficio Centrale Regionale con provvedimenti del 25.1.2023 ha dichiarato inammissibili i relativi ricorsi;

- Il Sig. P ha proposto ricorsi giurisdizionali davanti a questo Tribunale avverso i succitati provvedimenti dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Roma, e all’udienza del 1 febbraio 2023 ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi;

- I provvedimenti di revoca delle liste dalla circoscrizione di Frosinone, entrambi motivati perché presentate da un numero di sottoscrittori inferiore a 1000, come prescritto dall’art. 9, l. 17 febbraio 1968 n. 108, sono pertanto consolidati e non più impugnabili per decorrenza dei termini;

Nulla per le spese;

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