TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-18, n. 201701328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-18, n. 201701328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201701328
Data del deposito : 18 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2017

N. 01328/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00089/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 89 del 2012, proposto da:
P A C, nella qualità di procuratore generale e rappresentante giudiziale di Scrima Maria Vincenza, rappresentato e difeso dall'avvocato M I, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe De Cristofaro in Bari, viale della Resistenza, 188;

contro

Comune di Lucera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato V M S, domiciliato ex art. 25 cpa presso . Segreteria Del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;

per l'annullamento

del provvedimento prot. N. 45932 dell’11.11.2011, notificato in data 14.11.2011, recante diffida alla realizzazione dei lavori di cui alla SCIA del 19.9.2011;
di ogni atto connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 novembre 2017 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame, il sig. Caccavella Ponziano Antonio, nella qualità sopra indicata, impugna l’atto in epigrafe meglio specificato - recante diffida alla realizzazione di una recinzione oggetto di Scia, siccome ritenuta in contrasto con il regolamento di esecuzione del Codice della strada - chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

2.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione comunale chiedendo la reiezione della domanda. Eccepisce in primis, l’inammissibilità del ricorso, siccome notificato in violazione del termine di decadenza, decorrente dal 14.11.2011.

3.- Non risultano provvedimenti cautelari.

4.- All’udienza di smaltimento, il Collegio si è riservata la decisione.

5.- Il ricorso è irricevibile per tardività della notifica, avvenuta in data 18.1.2012, in violazione del termine decadenziale di sessanta giorni (art. 29 c.p.a), decorrenti dalla data di notifica dell’atto impugnato, avvenuta in data 14.11.2011, a nulla rilevando il semplice deposito dell’atto presso la casa comunale in data 13.1.2012, senza il ministerio dell’ufficiale giudiziario, necessariamente occorrente, giusta previsione dell’art. 41 c.p.a, a mente delle cui indicazioni “…il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato…entro il termine previsto dalla legge… ”.

La tardività della notificazione preclude al Collegio l’esame del merito.

6.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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