TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-02-15, n. 202403131

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-02-15, n. 202403131
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403131
Data del deposito : 15 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2024

N. 03131/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13604/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13604 del 2023, proposto da A S, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale G1;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Giudizio di ottemperanza per omesso pagamento decreto di condanna emesso ai sensi della L. 89 dell'24 marzo 2001 n. 51483/17 - RG 51483/17 emesso dalla Corte d'Appello di Roma il 23/06/2017 depositato il 07/07/2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato in epigrafe, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle somme ivi indicate a titolo di equo indennizzo.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di rito.

Alla camera di consiglio del 6.02.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ed invero, va rilevata la sussistenza di tutti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, come risulta dalla documentazione agli atti.

In particolare, sussistono i predetti presupposti in quanto: a) il decreto è passato in giudicato secondo le regole del rito applicabile, come anche comprovato dall’apposita certificazione versata in atti; b) è stata inviata all'Amministrazione debitrice la dichiarazione ai fini del pagamento corredata dalla necessaria documentazione, come prescritto dal combinato disposto dell’articolo 5 sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89 e degli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro della giustizia del 28.10.2016 (pubblicato nella G.U. 4.11.2016, n. 258); c) è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall'articolo 5 sexies , comma 7, della citata L. n. 89 del 2001.

Di conseguenza, deve ordinarsi all'Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme indicate nel titolo azionato, nel termine di sessanta giorni (ritenuto congruo in ottica di bilanciamento dell’interesse della parte ricorrente e delle esigenze organizzative della complessa struttura ministeriale), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore.

Come richiesto dalla parte ricorrente, l’accoglimento della domanda comporta la condanna del Ministero della giustizia al pagamento, oltre che delle somme evidenziate nel provvedimento di cui è stata chiesta l’esecuzione, anche delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, purché debitamente documentate (Cons. Stato n. 1498/17;
TAR Campania – Napoli n. 4477/19).

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla parte ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un dirigente del Ministero in epigrafe, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies , comma 8, della L. n. 89 del 2001, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni, con la precisazione che, visto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della c.d. Legge Pinto, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia;

La soccombenza del Ministero della giustizia comporta la condanna dell’Ente al pagamento delle spese del presente giudizio (oltre il rimborso del contributo unificato ove versato), il cui importo viene liquidato come da dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario ed è comprensivo anche del rimborso forfettario delle spese di lite, tenuto conto della natura delle questioni affrontate e della pretesa azionata.

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