TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2021-03-26, n. 202101893

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2021-03-26, n. 202101893
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101893
Data del deposito : 26 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2021

N. 01983/2021 REG.RIC.

N. 01893/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01983/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2021, proposto dall’Unione dei Comuni della Valle dell'Olio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C G e A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, Circonvallazione Trionfale, n.1;


contro

il Comune di Fara in Sabina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, n. 28;

nei confronti

il Comune di Castelnuovo di Farfa, il Comune di Frasso Sabino, il Comune di Monteleone, il Comune di Poggio Nativo, il Comune di Toffia, in persona dei Sindaci pro tempore , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Consiglio comunale di Fara Sabina n. 48 del 23.12.2020 pubblicata in data 13.01.2021 con la quale il detto Comune ha disposto unilateralmente lo scioglimento della convenzione per la gestione associata con l'Unione dei Comuni della Valle dell'Olio del servizio di Polizia Locale ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 D.lgs. 267/2000, art. 1 L. 65/1986 e art. 9 L.R. Lazio 1/2005, nonché l'interruzione del servizio stesso dalla data del 1 gennaio 2021;

- della nota con la quale il Comune di Fara Sabina comunicava il recesso dalla convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale prot. n. 124 del 4.01.2021;

- di ogni ulteriore atto, cognito o incognito, ad esso presupposto, connesso e/o conseguente anche se non conosciuto e tra essi espressamente l'atto di nomina del Comandante del Servizio di Polizia Locale eventualmente effettuato dal Comune di Fara Sabina.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fara in Sabina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 1084 del 2021;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 la dott.ssa Brunella Bruno in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;


Rilevato che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase del giudizio, non emergono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, dovendosi evidenziare che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 2021 l’ente resistente ha confermato il proprio recesso dalla convenzione non intendendo proseguire nella gestione associata del servizio tenuto conto anche delle inefficienze riscontrate, sicché, venendo in rilievo un atto non già meramente conformativo bensì frutto di una rinnovata istruttoria e di un nuovo apprezzamento, la lesione lamentata dalla ricorrente si concentra su detta ulteriore deliberazione che non consta ancora avere costituito oggetto di impugnazione, emergendo, altresì, per quanto esposto, possibili profili di improcedibilità del ricorso introduttivo;

Rilevato, inoltre, che, con riferimento al requisito del periculum , la ricorrente si è limitata a generiche considerazioni, anche tenuto conto della circostanza che altri due Comuni hanno deliberato il recesso dalla convenzione in concomitanza con l’ente resistente, non essendo stata specificata la concreta incidenza del recesso in contestazione sulla prosecuzione della gestione associata del servizio nel quadro complessivo venutosi a determinare per effetto delle analoghe deliberazioni approvate dai Comuni di Castelnuovo di Farfa e di Poggio Nativo;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;

Visto l’art. 57 c.p.a. si valutano nondimeno sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio tra le parti.

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