TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-10-10, n. 201805848

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-10-10, n. 201805848
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201805848
Data del deposito : 10 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2018

N. 05848/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00524/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Civin Vigilanza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo, 4;



contro

Asl Napoli 3 Sud, rappresentata e difesa dall'avvocato L D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo, 156;



nei confronti

Soc. Cosmopol s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria con Rangers s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Testa, Gianluigi Pellegrino, Bruno Meoli, Claudio Preziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Testa in Napoli, via Santa Lucia, 15;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della nota a firma Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi prot.n. 13055 del 24 gennaio 2017, con la quale l'ASL NA 3 SUD comunicava, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che, con deliberazione del Direttore Generale n. 892 del 28 dicembre 2017, aveva disposto l'aggiudicazione definitiva della Gara ponte per l'affidamento del Servizio di Vigilanza Armata (Lotto 1) in favore della RTI COSMOPOL – RANGERS;

2) della deliberazione del Direttore Generale n. 892 del 28 dicembre 2017 pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda in data 30 dicembre 2017 avente ad oggetto: “aggiudicazione procedura gara ponte per l'affidamento del servizio di vigilanza armata (Lotto 1) e sorveglianza non armata (lotto 2) delle strutture dell'ASL NA 3 SUD” con la quale l'ASL NA 3 SUD aggiudicava e, contestualmente, affidava per la durata di anni 1 a decorrere dal 1° marzo 2018 il Servizio di vigilanza armata (Lotto 1) alla RTI COSMOPOL – RANGERS;

3) della Relazione istruttoria compiuta dal Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi integralmente richiamata nella deliberazione del D.G. n. 892 del 28 dicembre 2017;

4) ove ritenuta lesiva e, per quanto di ragione, della deliberazione del D.G. n. 268 del 13 aprile 2017 con la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice;

5) ove ritenuti lesivi e, per quanto di ragione, dei verbali della Commissione giudicatrice;

6) dei giustificativi presentati dalla RTI COSMOPOL/RANGERS in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta;

7) della nota a firma Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi prot.n. 14561 del 26 gennaio 2018 con la quale l'Azienda negava la richiesta di accesso alla Offerta tecnica della affidataria;

8) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l'accertamento del diritto della Civin Vigilanza s.r.l. a conseguire l'aggiudicazione della relativa commessa, subentrando nell'esecuzione della stessa; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dall’impresa ricorrente per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da COSMOPOL s.p.a. il 23 febbraio 2018:

- dei verbali adottati dalla Commissione di gara nella parte in cui non è stata esclusa l'offerta formulata dalla Civin Vigilanza s.r.l..


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soc. Cosmopol s.p.a., di Rangers s.r.l. e dell’Asl Napoli 3 Sud;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente impugna l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata delle strutture dell’ASL NA 3 SUD, limitatamente al Lotto 1, disposta con deliberazione del Direttore Generale n. 892 del 28 dicembre 2017, per la durata di un anno a decorrere dal 1° marzo 2018, per una spesa presunta annua di € 3.764.759,00 (IVA esclusa), inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2. A sostegno del gravame la ricorrente propone ricorso formulando tre articolati motivi.

2.1 Con il primo motivo essa deduce la violazione dell’art. 45 Comma 2 Direttiva 2004/18/UE - dell’art. 80, comma 5, lett. C) e del D.Lgs. n. 50/2016; violazione delle Linee guida ANAC n. 6/2016, della lex specialis e dei principi in materia di pubbliche gare nonché l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria.

In estrema e doverosa sintesi, la Civin assume che la Cosmopol non avrebbe potuto divenire aggiudicataria della gara de qua , atteso che, avendo commesso gravi illeciti professionali incidenti sulla moralità professionale, all'opposto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla Stazione appaltante per assenza dei requisiti partecipativi.

Più in dettaglio, in tesi di parte, sarebbe completamente mancata da parte della Commissione di gara e del RUP quella doverosa valutazione sulla gravità dell’inadempimento contestato alla Cosmopol e causa di risoluzione del relativo contratto di appalto con la Napoli Holding, così come dalla stessa dichiarato in sede di domanda di partecipazione; inadempimento, oggetto di contestazione in un giudizio civile innanzi al Tribunale di Avellino e, in seguito, di una transazione tra le parti, versata agli atti di gara, dalla cui piana lettura emergerebbe in maniera inequivocabile la gravità dell’illecito professionale commesso.

2.2 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e del D.P.R. 445/2000; la violazione della lex specialis e dei principi in materia di gare pubbliche; l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà

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