TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202200540
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Pubblicato il 19/04/2022
N. 00540/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00849/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 849 del 2021, proposto da
Nuova Sole Società Cooperativa Sociale in persona del Presidente
pro tempore
del C.d.A. R R nonché quest’ultimo in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati V F e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. RI/PRAT/2021/2364/804 del 16 giugno 2021, comunicata in pari data, con la quale il Conservatore del registro delle imprese e dirigente responsabile ha disposto:
a) ai sensi dell'art. 19 l. 241/90 il divieto di prosecuzione dell'attività di “impresa pulizie, disinfezione e disinfestazione e, conseguentemente,
b) la rimozione dalle certificazioni del registro imprese delle abilitazioni esistenti, ovvero l'abilitazione Imprese di pulizia lett. A (pulizia), lett. B (disinfezione), lett. C (disinfestazione), nonché l'eliminazione dalla visura camerale dell'attività sopra descritta oltre alla cessazione dalla carica di preposto alla gestione tecnica ai sensi del d.m. 274/97 per R Riccardo;con specificazione che “l'attività deve essere cessata immediatamente, a far data dal ricevimento del presente provvedimento”.
- degli atti presupposti ed in particolare della nota prot. RI/PRA/2021/2364/803 dell'1 aprile 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’impresa Nuova Sole società cooperativa sociale, dedita in via prevalente ad attività di assistenza sociale non residenziale a favore di anziani e disabili, dal 29 novembre 2016 è titolare dell’abilitazione quale “impresa di pulizia lettera a) pulizia”, secondo la definizione di cui all’art. 1 del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 (“Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 l. 82/1994 per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e sanificazione”). Il 13 gennaio 2021 ha presentato segnalazione certificata di inizio di queste attività indicando il sig. R R, Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale preposto alla gestione tecnica. Il 1 aprile 2021 ha ricevuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (nel seguito: “Camera”) una nota di preavviso divieto di prosecuzione attività, in quanto a carico del predetto R sarebbe stata accertata l’esistenza di carichi pendenti ostativi. E’ poi seguita l’impugnata comunicazione con cui è stato disposto il divieto di prosecuzione delle attività segnalate;la rimozione dalle certificazioni del registro imprese delle abilitazioni esistenti e la cessazione dalla carica di preposto alla gestione tecnica per il R Riccardo.
L’atto è stato impugnato con il presente ricorso, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita la Camera chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 8 settembre 2021, n. 492, è stata accolta la domanda cautelare.
La Camera poi, con provvedimento 16 marzo 2022, prot. 18394, ha annullato d’ufficio il provvedimento impugnato e con memoria depositata il 17 marzo 2022 ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All’udienza del 5 aprile 2022 il procuratore dei ricorrenti ha chiesto che la resistente sia condannata al pagamento delle spese processuali e la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che l’annullamento integrale del provvedimento impugnato sia interamente satisfattivo per i ricorrenti che, in tal modo, vedono ricostituito il proprio patrimonio giuridico inciso dall’azione amministrativa. La materia del contendere è quindi cessata.
La resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge a favore di ciascuno dei ricorrenti, in quanto l’annullamento dell’atto impugnato è intervenuto in prossimità dell’udienza per la trattazione del ricorso nel merito.