TAR Perugia, sez. I, sentenza 2012-06-11, n. 201200207

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2012-06-11, n. 201200207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201200207
Data del deposito : 11 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00531/2010 REG.RIC.

N. 00207/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00531/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2010, proposto da:
G C D R, rappresentato e difeso dall'avv. C A F, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via XX Settembre, 76;

contro

Universita' degli Studi di Perugia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Collegio Disciplina Presso il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.);
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge presso la stessa in Perugia, via degli Offici, 14;

nei confronti di

Azienda Ospedaliera di Perugia;
Massimo Porena;

per l'annullamento

del decreto rettorale n. 2533 del 25.11.2010, comunicato in allegato a nota del medesimo Rettore 29.11.2010 prot. n. 52174, (irrogazione sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio), nonchè di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresi in particolare e per quanto di ragione:

a) le note dell'Azienda ospedaliera di Perugia 13.07.2010 prot. n. 13567 e 14.7.2010 prot. n. 31713;

b) la contestazione dell'addebito disciplinare di cui a nota rettorale 3.8.2010 prot. n. 34507;

c) la diffida di cui a nota rettorale 3.8.2010 prot. n. 34519;

d) la nota rettorale 3.8.2010 prot. n. 34521;

e) la nota del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 30.7.2010 prot. n. 1330;

f) le note rettorali 5.8.2010 prot. n. 34902 e 8.9.2010 prot. n. 38143 (non ancora conosciute) con cui gli atti del procedimento disciplinare sono stati inoltrati al Collegio di Disciplina presso il C.U.N.;

g) le note del Segretario del Collegio di Disciplina, con le quali è stata segnalata la possibilità di prendere visione degli atti ed è stata comunicata la data di trattazione orale e sono stati assegnati i termini a difesa;

h) la citata nota rettorale 29.11.2010 prot. n. 52174, con la quale è stata data comunicazione dell'impugnato decreto rettorale 25.11.2010 n. 2533;

i) la deliberazione del Collegio di Disciplina assunta nell'adunanza del 6.10.2010 (non ancora conosciuta) con la quale è stata irrogata la sanzione al ricorrente;

l) la nota rettorale 29.11.2010 prot. n. 52179 con cui viene data comunicazione alle autorità accademiche della sanzione irrogata al Prof. Di renzo;

m) la nota del Direttore del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche e sanità Pubblica 1.12.2010 prot. n. 2843, con cui vengono impartite istruzioni sulla sostituzione del riocrrente nello svolgimento di alcune funzioni;

n) di ogni altro atto, operaizone, verbale e provvedimento del procedimento disciplinare celebrato a carico del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Perugia e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012 il dott. C L C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1- Con il provvedimento impugnato sono state inflitte al ricorrente sanzioni disciplinari.

Nel ricorso si formulano censure di eccesso di potere e violazione di legge con le quali, in estrema sintesi, si deduce

- la violazione dell'art. 89, ultimo comma, R.D. 31 agosto 1933 n.1592 e dei principi in tema di contraddittorio e giusto procedimento non essendo stato rispettato l'onere della previa contestazione degli addebiti con connessa impossibilità dell'incolpato di fornire adeguate giustificazioni.

- la violazione dell'art. 11 D.P.R. n. 382/1980 e l'eccesso di potere per l’insussistenza dei presupposti della sanzione giacché il ricorrente non avrebbe mai esercitato l'industria ed il commercio con connessi utili

2- L'Amministrazione si è costituita controdeducendo accuratamente.

3- Il Collegio condivide il primo motivo di ricorso.

Infatti, la contestazione degli addebiti (nota del 3 agosto 2010) è stata ricevuta dal ricorrente il 17 agosto 2010.

In detta nota era stato assegnato un termine di dieci giorni per le giustificazioni (fino al 13 agosto 2010), termine scaduto prima della ricezione della lettera, il che ha costretto il ricorrente a presentare giustificazioni tardive (in data 19 agosto 2010).

4- Per di più, l'Università ha trasmesso al Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) gli atti del procedimento disciplinare con lettera n. 34902 del 5 agosto 2010.

E’ quindi palese che non è stato addirittura rispettato nemmeno il termine dilatorio (scaduto il 13 agosto 2010) fissato dalla stessa Amministrazione per la presentazione delle controdeduzioni a discolpa.

5- Altro non v’è d’aggiungere per illustrare la violazione sia dei principi basilari in materia di giusto procedimento e di contraddittorio che presiedono all’azione disciplinare, sia l'eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Tanto, è già sufficiente per accogliere il ricorso.

6- È peraltro proficuo precisare, per completezza di trattazione, che l'art. 89 R.D. 31 agosto 1939 1592, non modificato sul punto dalla L. 16 gennaio 2006 n.18, stabilisce che all'incolpato deve essere prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni.

E’ vero che non si quantifica la durata del termine, né la sua natura perentoria, come mette in evidenza l'attenta Difesa Erariale, ma è anche vero che il termine stesso debba essere ragionevole e soprattutto rispettato dall'Amministrazione che non può proseguire l'iter procedimentale prima che esso sia spirato, come invece è qui avvenuto.

7- Giova anche notare che il termine di 10 giorni concesso al ricorrente appare irragionevole perché:

- è eccessivamente esiguo, alla luce dell'ordinaria esperienza e del comune buon senso, giacché la contestazione è del 3 agosto, giorno ricadente nel pieno delle ferie estive, periodo nel quale, notoriamente, si verificano serie difficoltà tanto di ricezione della posta, quanto di disponibilità di consulenze e documenti a difesa;

- la decorrenza del termine non è stata fissata dal giorno di ricezione della lettera, conformemente alla logica e ai principi generali in tema sia di notificazione degli atti giudiziari, sia di procedimento disciplinare (ad es cfr., da ultimo, art. 55 bis, comma 4°, terzo periodo D.Lgs. n. 165/2001 concernente il pubblico impiego privatizzato).

8- Infine, si precisa che non ha rilevanza il fatto che le tardive giustificazioni del ricorrente siano state comunque sottoposte al C.U.N., poiché il ricorrente stesso non ha potuto disporre di un adeguato termine per articolarle in maniera meditata tant'è vero che è stato costretto a presentarle tardivamente e a predisporle in soli due giorni.

9- La violazione dei più elementari principi in tema di partecipazione procedimentale e di difesa disciplinare è dunque palmare, per cui il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Resta assorbito l’esame di ogni altra censura attesa la natura d’antecedente logico di quelle accolte.

Sussistono motivi sufficienti per compensare fra le parti le spese del giudizio in considerazione della natura essenzialmente formale dei vizi riscontrati.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi