TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-08-22, n. 201601650
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Pubblicato il 22/08/2016
N. 01650/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2012, proposto da:
Ca.Gi.An.S S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Demetrio Verbaro C.F. VRBDTR65S29C352F, C F M , Alfredo Gualtieri C.F. GLTLRD49M10C352P, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;
a seguito dello scioglimento della società si sono costituiti in qualità di soci assegnatari: M R P A, C F M, G F M, A F M, F F M, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Gualtieri C.F. GLTLRD49M10C352P, C F M , Demetrio Verbaro C.F. VRBDTR65S29C352F, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;
contro
Comune di Montauro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Genovese C.F. GNVVCN59D21C352X, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via V. Ciaccio, 7;
- per la condanna- a) al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’illegittima occupazione del bene e dalla demolizione di un manufatto siti in Montauro, località Pietragrande Botterio, in Catasto al Foglio di mappa 15, particelle 7, 8 e 24;
b) a rilasciare il bene illegittimamente occupato previa la sua rimessione in pristino, salvo l’adozione di un provvedimento di acquisizione ex nunc (sulla base del valore venale del bene oltre al 10% per il pregiudizio non patrimoniale).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montauro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato in data 17/07/2012 e depositato in data 18/07/2012, i ricorrenti premettevano che con decreto sindacale 18.1.1986 n. 7 il Comune di Montauro aveva disposto, al fine della realizzazione di una strada residenziale con innesto sulla statale 106 jonica, l’occupazione d’urgenza di un suolo edificatorio sito in Montauro, località Pietragrande – Botterio, distinto in Catasto al Foglio di mappa 15, particelle 7, 8 e 24, di proprietà della società CA.GI.AN.SA. s.a.s..
Esponevano che la società allora proprietaria del terreno, stante l’illegittimità degli atti amministrativi, con ricorso n. 1685/1986 aveva adito questo Tribunale chiedendo l’annullamento del decreto sindacale di occupazione d’urgenza nonché della delibera di Giunta Municipale n. 185 del 7.11.1984 di approvazione del progetto e del piano particellare di esproprio per mq 1134.
Evidenziavano che il Comune di Montauro, nelle more della decisione del ricorso, aveva occupato l’area per i predetti mq 1134 e realizzato l’opera, demolendo, in tal modo, anche un fabbricato composto da 4 camere, servizi e disimpegno delle dimensioni di ml. 8 per 7,20 che insisteva sul terreno (v. verbale di immissione in possesso del 28.02.1986).
Con sentenza n. 1041 del 25 luglio 2007 questo TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati, rendendo in tal modo illegittima l’intera procedura sin dal suo atto genetico e iniziale (delibera di approvazione del progetto). I provvedimenti sono stati annullati sia per l’incompetenza degli organi che li avevano adottati, sia per la difformità tra destinazione urbanistica dell’area – nella maggior parte edificabile – e l’opera stradale realizzata.
La sentenza non è stata impugnata e, pertanto, è passata in giudicato a fine ottobre 2008 per il decorso dell’anno.
Nel frattempo i soci della CA.GI.AN.SA. s.a.s. (Politi A M R, F M C, F M G, F M A e F M F) hanno provveduto alla liquidazione e scioglimento della predetta società, con assegnazione ai medesimi soci dei beni, tra cui, in comproprietà, quello per cui oggi è causa.
Evidenziavano che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e due diffide inoltrate anche da ultimo, il Comune di Montauro non ha adottato alcun provvedimento e continua abusivamente ad occupare il bene dei ricorrenti nella più totale inerzia, senza porsi alcun problema risarcitorio o di ripristino.
Da qui l’odierno ricorso, proposto dagli ex soci della s.a.s. CAGIANSA, quali legittimi successori della predetta società nel frattempo disciolta e attuali proprietari.
Dopo aver evidenziato l'illegittimità del comportamento della P.A. sotto svariati profili, concludevano per l'accoglimento del ricorso nei seguenti termini: a) condanna del Comune di Montauro al risarcimento per il periodo di occupazione abusiva, previa determinazione del valore venale del terreno e quantificazione degli ulteriori danni;b) ottenere il rilascio del bene illegittimamente occupato previa la sua rimessione in pristino, salvo l’adozione, da parte del Comune di Montauro, di un provvedimento di acquisizione ex nunc (sulla base del valore venale del bene oltre al 10% per il pregiudizio non patrimoniale).
Con nota depositata in data 18.09.2012 si costituiva il Comune di Montauro chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 23.12.2015 i ricorrenti insistevano nelle già prese conclusioni.
Alla pubblica udienza del giorno 6 luglio 2016, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1.In via preliminare il Collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente.
L’eccezione è infondata.
Appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano ad oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo o a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e dell'occupazione in via temporanea e d'urgenza senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, ovvero per l'ipotesi di successivo annullamento giurisdizionale degli atti ablatori, atteso che in entrambi i casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della Pubblica amministrazione e che solo per accidenti successivi hanno perso la propria connotazione eminentemente pubblicistica (T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. I, 11/06/2015, n. 1644).
2.Va altresì disattesa l’eccezione di prescrizione del ricorso sollevata dal Comune resistente in quanto, secondo una consolidata giurisprudenza, l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Deriva da quanto precede, pertanto, che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente (Cassazione civile, sez. II, 14/12/2015, n. 25143).
3. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
4. Nella specie, non è in contestazione che il TAR Calabria Catanzaro, con la sentenza n. 1041/2007 abbia annullato gli unici due atti della procedura espropriativa (decreto sindacale di occupazione d’urgenza nonché delibera di Giunta Municipale n. 185 /1984) e che a fortiori a completamento della procedura ablativa de qua, non sia intervenuto alcun Decreto di Esproprio.
4.2. Conseguentemente, appare fondata la doglianza di parte ricorrente secondo cui risulta che il procedimento espropriativo de quo non sia stato concluso né in via negoziale né in via provvedimentale.
4.3.