TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-02-20, n. 202403357

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-02-20, n. 202403357
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403357
Data del deposito : 20 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2024

N. 03357/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11208/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11208 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Commissione ex art. 106, comma 4, d.lgs n. 443/1992, non costituito come tale in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a. del provvedimento del -OMISSIS- a firma del Segretario della Commissione ex art. 106, comma 4 del d.lgs. n. 443/1992, con il quale è stato comunicato che “ la S.V., sottoposta in data odierna all'accertamento dei requisiti attitudinali, ai sensi degli articoli degli articoli 124 e 125, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è stata giudicata non idonea in quanto non ha dimostrato di aver raggiunto un adeguato livello evolutivo con riferimento alla maturazione ed all'esperienza di vita richieste dal ruolo e dalla qualifica da rivestire” ;

b. del decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse, a firma Direttore Generale, del -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l'esclusione dello stesso dal concorso pubblico a n. 1479 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria e, per l'effetto dall'assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;

c. ove occorra e per quanto di ragione, delle disposizioni del bando di concorso sullo svolgimento degli accertamenti attitudinali;

d. in uno agli atti preordinati, connessi e consequenziali, non conosciuti né conoscibili e comunque lesivi per il ricorrente, inclusi: 1) i verbali, i questionari e i giudizi espressi dalla Commissione di valutazione, ricevuti in data 29 luglio 2022 a seguito di istanza di accesso agli atti, sulla scorta dei quali è stato adottato il provvedimento di inidoneità;
2) l'emanando provvedimento di approvazione della graduatoria di merito del citato concorso pubblico (con riserva di proposizione di motivi aggiunti), nella parte in cui non verrà incluso in nominativo del ricorrente in posizione utile per l'assunzione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), c.p.a e art. 84 c.p.a;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

-il ricorso ha ad oggetto gli atti, meglio in epigrafe indicati, di esclusione dal concorso pubblico a n. 1479 posti di allievo agente della Polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile (indetto con decreto del 20 ottobre 2021) e del presupposto giudizio psico- attitudinale di inidoneità al ruolo ed alla qualifica da rivestire;

-che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;

-che con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata in grado di appello, è stata respinta la domanda cautelare in conformità ai precedenti della Sezione;

-che con atto notificato e depositato il 2 ottobre 2023 (sottoscritto dallo stesso ricorrente oltre che dal suo difensore), come ribadito con successiva nota del 20 novembre 2023, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 84 c.p.a;

-che all’udienza pubblica del 22 novembre 2023, la causa, sentite le parti presenti, è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- a fronte di un atto di rinuncia formale, ritualmente proposto nei termini di legge, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso estinto per rinunzia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a e dell'art. 84 c.p.a. e che anche in considerazione della mancata opposizione dell’Amministrazione resistente, sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;

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