TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-11-16, n. 202200687

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-11-16, n. 202200687
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200687
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2022

N. 00687/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01074/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2004, proposto da
V D, M N, P G, rappresentati e difesi dall'avvocato M B, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. M G in Ancona, piazza

XXIV

Maggio - Ufficio Legale;

per l'annullamento

- dell’ordinanza ingiunzione n.16277 dell’8.7.2004, adottata dal Dirigente dell’Area Finanze, Servizio Ragioneria del Comune di Ancona, con cui è disposto il pagamento della somma di euro 6.584,40, di cui euro 3.292,20 per saldo oneri di urbanizzazione ed euro 3.292,20 per penalità 100%;

- dell’ordinanza, quale atto presupposto, del Comune di Ancona del 14 novembre 2002, rif. prot. N. 90630/2000/85002 con cui lo stesso ha provveduto alla rideterminazione degli oneri di urbanizzazione relativamente alla concessione edilizia n. 53 del 2001 rilasciata in favore dei ricorrenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti hanno ottenuto il rilascio della concessione edilizia n. 53/2001 da parte del Comune di Ancona, in relazione al frazionamento dell’unità immobiliare in tre unità e cambio di destinazione ad uso sgombero in Ancona, Frazione Varano 188.

Con ordinanza del 13 marzo 2001, il Comune ha quantificato i relativi oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione e questi contributi sono stati corrisposti.

Successivamente, con atto del 14 novembre del 2002, il Servizio di Gestione Edilizia del Comune ha provveduto a rideterminare gli oneri relativi a tale concessione richiedendo di corrispondere una differenza di contributo oneri di € 3.292,20 e così motivando “dopo un ulteriore controllo dei conteggi riferiti alla corresponsione del contributo oneri è emerso giusto conteggio, di seguito specificato”. Il provvedimento indicava le modalità di pagamento della summenzionata somma ‘a saldo di quanto dovuto’.

Non essendo pervenuto riscontro da parte degli interessati, il Servizio di Ragioneria ha inviato agli stessi, in data 5 febbraio 2004, lettera di sollecito al pagamento della somma complessiva di € 4.609,08, comprensivi degli oneri ricalcolati e delle penalità frattanto maturate, ai sensi dell’art. 42 T.U.E. per il ritardo, con invito a provvedere entro il 28 febbraio 2004.



3. In assenza di riscontro, il Comune ha successivamente emesso, in data 7 luglio 2004, l’ordinanza di ingiunzione qui impugnata e meglio indicata in epigrafe, richiedendo la corresponsione complessiva di € 6.584,40, di cui € 3.292,20 a titolo di saldo oneri dovuti e € 3.292,20 a titolo di “penalità 100%” per “ritardato pagamento 4a rata oneri di urbanizzazione”.

Avverso detta ordinanza di ingiunzione ed altresì avverso l’ordinanza che ha provveduto alla rideterminazione degli oneri di urbanizzazione, per come meglio indicate in epigrafe, gli interessati hanno presentato ricorso, notificato il 28 ottobre 2004, avanti codesto Tar, lamentando la violazione di legge, artt 3 ss l. 10/1977 ed art. 16 ss d.P.R. 380/2001, ed altresì l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, insufficienza della motivazione ed ingiustizia. In particolare, il provvedimento di rideterminazione sarebbe illegittimo in quanto, da un lato, il Comune non avrebbe potuto provvedere alla rideterminazione degli oneri, essendo viceversa tenuto a quantificarli e richiederli solo in sede di rilascio del permesso, dall’altro in quanto l’atto sarebbe privo di qualsiasi motivazione circa le ragioni che avrebbero comportato tale revisione in aumento ed altresì circa i parametri di calcolo utilizzati. Si è altresì contestata la violazione di legge e l’eccesso di potere con riferimento all’applicazione della sanzione del 100 % in ragione del ritardato pagamento: l’amministrazione non avrebbe chiarito in forza di quale normativa avrebbe ritenuto applicabile tale maggiorazione sanzionatoria ed in ogni caso non sarebbe applicabile al caso di specie quanto previsto dagli artt. 11 e 15 l. 10/1977. Inoltre si è contestata la violazione del principio di chiarezza, non avendo i provvedimenti qui impugnati chiarito le sanzioni a cui si sarebbe andati incontro in caso di mancato o ritardato pagamento.

Il Comune di Ancona si è costituito, depositando memoria, in data 1 dicembre 2004, per contestare il ricorso sotto molteplici profili. Ha innanzitutto rilevato l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione avverso l’ordinanza di ingiunzione, non essendo stata questa impugnata entro trenta giorni dalla notificazione della stessa, per come previsto dall’art. 3 del R.D. 639/1910 (nella formulazione applicabile ratione temporis). Parimenti si è contestata la tardività dell’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, atteso che i termini per proporre tale domanda sarebbero di 60 giorni dalla notifica degli stessi e non sarebbero applicabili le sospensioni feriali ai procedimenti cautelari. Nel merito si è contestata l’illegittimità del provvedimento in quanto il Comune non avrebbe il potere di rideterminare gli oneri ed altresì si è contestato il difetto di motivazione. Sul punto, nella propria memoria difensiva, il Comune ha chiarito che “.la differenza era dovuta per il fatto che gli Uffici Comunali avevano erroneamente calcolato l’importo del contributo di costruzione (ex Art. 380 T.U.) riferito al solo frazionamento dell’unità immobiliare originaria da uno a tre unità immobiliari funzionalmente autonome, mentre l’intervento in oggetto riguardava anche la richiesta di cambio d’uso di unità immobiliare agricola in civile abitazione. Da un’ulteriore verifica si era appurato che il conteggio sopra descritto era errato, perché riferito al solo frazionamento , e quindi riferito agli importi tabellari descritti alle Tabelle F intervento 1 ZONA E, mentre dovevano essere corrisposti gli oneri concessori riferiti alla stessa Tabella F, intervento 2, la quale corrisponde al cambio d’uso, da abitazione rurale a servizio di fondo agricolo definita urbanisticamente u21 C, a civile abitazione definita urbanistica U13 (abitazione agricole recuperate ad uso civile). L’importo calcolato è il risultato della differenza dei due conteggi. L’intervento 2 essendo più oneroso comprendeva anche gli interventi di cui al punto 1(frazionamenti)”.

Con ordinanza n. 633 del 2 dicembre 2004, codesto Tar ha respinto l’istanza sospensiva formulata dai ricorrenti, non ritenendo sussistenti i presupposti ed i danni gravi ed irreparabili.

Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

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