TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-02-01, n. 202301796

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-02-01, n. 202301796
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301796
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2023

N. 01796/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00057/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc Edipower Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, L P, E S, con domicilio eletto presso lo studio A G in Roma, via A. Gramsci, 14;



contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Arpa, Arpa Dipartimento Provinciale di Brindisi, Assessorato Ambiente Regione Puglia, Autorità di Bacino della Puglia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali Soprintendenza Archeol Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ispra, Soc Terna Rete Italia Spa, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Enav, Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo Soprint Belle Arti Prov Lecce Brindisi e Taranto, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

per l'annullamento e comunque per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità, in parte qua: (i) del Decreto Direttoriale prot.n. 55.1.2019 del 24.01.2019 emesso dal MISE - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza energetica, il Nucleare -Divisione III - Produzione Elettrica e della relativa nota di trasmissione, notificata alla ricorrente tramite PEC in data 29.01.2019; (ii) della nota della Provincia di Brindisi prot. n. 28662 del 18.09.2017; (iii) del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 19.09.2017, trasmessa con nota del MISE prot. n. 22036 del 22.09.2017; (iv) della nota n. 32807 del 23.10.2017 della Provincia di Brindisi; (v) del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 07.11.2017; (vi) della nota del Comune di Brindisi-Settore Urbanistica Assetto del Territorio­ Ambiente, Ecologia prot.n.74108 del 30.09.2015; (vii) della nota prot. n. 47508 del 29.09.2015 della Provincia di Brindisi-Servizio Ambiente ed Ecologia; (viii) del verbale della Conferenza di Servizi del 30.09.2015 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 23283 del 30.09.2015; (ix) della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 534 del 05.04.2018; (x) della nota del MISE prot. n. 6167 del 26.03.2019; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, conseguenti e consequenziali, anche non noti, fra i quali, in particolare, gli atti precedentemente impugnati con il ricorso introduttivo: (i) il provvedimento del MATTM– D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (“DVADEC”) – n. 388 del 30.10.2015; ii) il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n.1731 del 06.03.2015; iii) il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n.1892 del 15.10.2015.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Interno e di Arpa e di Arpa Dipartimento Provinciale di Brindisi e di Assessorato Ambiente Regione Puglia e di Autorità di Bacino della Puglia e di Enac e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali Soprintendenza Archeol Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. A2A Energie Future gestisce la Centrale Termoelettrica di Brindisi Nord, sita nel Comune di Brindisi, costruita nel 1964 da ENEL, ed acquisita dalla ricorrente per effetto dell’incorporazione della precedente proprietaria Eurogen in Edipower e del conferimento del ramo d’azienda alla ricorrente.

2. La centrale in parola è collocata all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi “Sito Ex-Eurogen” (“SIN”), perimetrato con D.M. del 10.01.2000;

3. Per l’esercizio della centrale la ricorrente presentava, in data 18.12.2006, istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dal MATTM con nota DVA-DEC_2012-0000434 del 07.08.2012;

4. Le indagini ambientali condotte nel SIN a partire dal 2002, nell’ambito del piano di caratterizzazione dei suoli e della acque di falda presentato dalla società Eurogen in data 19.04.2002 e approvato con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“MATTM”) n. 320 del 14.01.2003, evidenziavano una contaminazione dei suoli e delle acque di falda avente ad oggetto il superamento delle CSC in relazione a sostanze (in particolare, alcuni composti organoclorurati), non correlate alle attività produttive svolte nel sito, ma riconducibili ad una probabile contaminazione della falda diffusa nell’area industriale, ovvero a possibili ingressi di acque contaminate da monte;

5. Su richiesta del MATTM, la ricorrente presentava, con nota del 15.05.2008, prot.n.5332, il “Progetto di bonifica mediante emungimento e trattamento delle acque di falda” e, con nota del 04.02.2010, prot.n.1166, il “Progetto di rimozione degli hot spot Arsenico e Vanadio” per la matrice suoli. Tali progetti venivano considerati approvabili da parte della Conferenza di Servizi Decisoria del 21.07.2011, che pertanto richiedeva alla Società la trasmissione di un progetto unitario di bonifica dei suoli e delle acque di falda, presentato poi nel giugno 2012;

6. Espone la ricorrente di aver acquisito la centrale (allorquando era denominata Edipower) nel 2002, quando le unità 1 e 2 della centrale stessa (distribuita in complessivi quattro gruppi convenzionali installati -gruppi 1,2,3 e 4) erano ormai inattive da due anni.

7. Con Decreto n.11 del 22.09.2003, il Ministero delle Attività Produttive (“MAP”), pertanto, autorizzava la prosecuzione dell’esercizio –previo adeguamento tecnologico– dei soli Gruppi 3 e 4;

8. La ricorrente trasmetteva al MATTM, con nota prot.n.1361 del 09.04.2014, la domanda di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di dismissione delle predette unità 1 e 2 della sottostazione elettrica 220 kV della Centrale;

9. Tale progetto prevedeva, in sintesi, la demolizione completa delle unità 1 e 2 e della sottostazione elettrica 200kV, l’installazione di un nuovo trasformatore ausiliario di gruppo (TAG) nella sottostazione elettrica 380 kV, asservita alle unità 3 e 4 (e funzionale alla prosecuzione dell’attività di generazione nelle medesime), ed il rinforzo delle strutture a supporto del nastro per il trasporto del carbone;

10. Con parere n. 1731 del 06.03.2015, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS esprimeva “ parere positivo alla esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale del progetto di dismissione delle unità 1 e 2 e della sottostazione elettrica 200kV della centrale termoelettrica di Brindisi Nord del Comune di Brindisi ”, a condizione che fossero rispettate determinate prescrizioni;

10.1. Tra queste assumevano rilievo rilievo ai fini del presente contenzioso le seguenti:

Prima dell’inizio lavori: A.5) In accordo con ARPA Puglia dovrà essere preparato e presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un piano di monitoraggio della falda acquifera, da realizzare almeno un mese prima, durante e per almeno un mese dopo la dismissione. Il campionamento dovrà avere cadenza almeno giornaliera ed includere anche eventuali nuovi piezometri in modo da verificare la non interferenza della dismissione con la falda acquifera stessa. Nell'eventualità che si verifichino episodi d'inquinamento durante la dismissione, la stessa dovrà essere interrotta procedendo immediatamente alla messa in sicurezza del cantiere, alla eliminazione delle sorgenti d'inquinamento ed alla bonifica .”; “ Durante la fase di cantiere: A.7) Dovrà essere realizzato uno studio biologico e chimico sul Fiume Grande per caratterizzare il suo stato ambientale. A.8) In accordo con ARPA Puglia sia realizzata una nuova caratterizzazione chimica del terreno e delle acque di falda delle aree di cantiere previste con particolare riguardo alle aree delle unità 1 e 2, alla sottostazione elettrica 220 kV e alle aree di deposito provvisorio. Qualora vi siano superamenti dei valori di legge, si dovrà procedere alla bonifica dei terreni e delle acque di falda in accordo con quanto prescritto nell'ambito del piano di bonifica del SIN.”; A.9) Per quanto riguarda le fondazioni delle unità 1 e 2, dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il piano di rimozione delle stesse, che dovrà essere incluso nell'ambito dello stesso piano di bonifica del SIN. Tale piano dovrà essere realizzato nell'ambito della dismissione delle stesse unità 1 e 2 .”;

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