TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-10-11, n. 202212881
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Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 12881/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02876/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2876 del 2017, proposto da
Iren Mercato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L D V, P T, F P, E B L e P L, elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Adelaide n. 8, presso lo studio dell’avv. P T;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Adiconsum – Associazione difesa consumatori e ambiente, Federconsumatori – Federazione nazionale dei consumatori e utenti, Enel Italia S.r.l., non costituiti in giudizio;
Associazione codici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivano Giacomelli, con domicilio eletto presso lo studio Codici in Roma, via G. Belluzzo 1;
Autorità garante per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 26318 emesso in data 21 dicembre 2016 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Provvedimento"), notificato all'odierna ricorrente in data 18 gennaio 2017, con cui l'AGCM ha irrogato nei confronti di IREN Mercato S.p.A. una sanzione pecuniaria complessiva pari a 830.000 euro;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi espressamente incluso il provvedimento di contestazione degli addebiti notificato a IREN in data 21 luglio 2016, il provvedimento di rigetto degli impegni, nonché la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell’Autorità garante per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Associazione codici.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 settembre 2022 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in avanti anche Autorità o AGCM), all'esito di un procedimento avviato su denuncia di alcune associazioni di consumatori e di un operatore concorrente, ha accertato, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24, 25, 26, lettera f), 66 quinquies e 51, comma 6, del Codice del Consumo, la scorrettezza di tre pratiche commerciali poste in essere da Iren S.p.A., irrogandole, per l'effetto, una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari a € 830.000,00, vietandone l'ulteriore diffusione o la continuazione.
Le pratiche commerciali in parola sono consistite in: A) conclusione di contratti non richiesti e attivazione non richiesta di fornitura di energia elettrica finalizzata all’acquisizione di clientela sul mercato libero; B) conclusione di contratti non richiesti e attivazione non richiesta di fornitura di gas naturale finalizzata all’acquisizione di clientela sul mercato libero; C) conclusione, dopo il 13 giugno 2014, di contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, in possibile violazione dei diritti attributi al consumatore dalle disposizioni introdotte nel Codice del consumo per effetto del d.lgs. n. 21/2014.
Avverso i provvedimenti impugnati, Iren ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1. Violazione di legge. Violazione del principio di specialità. Incompetenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'esistenza di una disciplina regolamentare di settore priva di lacune di tutela. Questione pregiudiziale comunitaria;
2. Eccesso di potere. Illegittimo esercizio di poteri regolatori da parte dell’AGCM. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 6 Codice del Consumo. Travisamento dei fatti.;
3. Carenza di motivazione, illogicità e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione relativamente al rigetto degli Impegni;
4. Violazione di legge ed eccesso di potere. Contraddittorietà della decisione dell’AGCM rispetto al suo precedente orientamento e violazione del principio di uguaglianza e di imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione del principio del legittimo affidamento;
5. Violazione e falsa applicazione delle norme del Codice del Consumo in ordine alla sussistenza di pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Mancato accertamento del requisito della contrarietà alla diligenza professionale;
6. Difetto di istruttoria. Erronea valutazione delle evidenze probatorie in ordine alla sussistenza di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20 e ss del Codice del Consumo. Eccesso di potere. Insufficienza, incongruità, contraddittorietà della motivazione. Travisamento dei fatti;
7. Violazione dell’art. 25 della Costituzione. Violazione dell’art. 7 della CEDU. Violazione dell’art. 1 della L. n. 689/1981. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 9 del Codice del Consumo. Violazione e falsa applicazione degli art. 41, 42 e 45 del D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93. Violazione dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. n. 95/2012. Violazione del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative. Difetto di istruttoria e di motivazione;
8. Violazione dell’art. 24 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione;
9. Violazione dell’art. 11 della L. n. 689/1981. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
10. Violazione dell’art. 11 della L. n. 689/1981 sotto altro profilo. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni;
11. Violazione dell’art. 6 CEDU. Violazione degli art. 3 e 11 della L. n. 689/1981. Difetto di istruttoria e motivazione in ordine all’elemento soggettivo dell’illecito;
- 12. Violazione dell’art. 11 della L. n. 689/1981. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 17 maggio 2017 è stata disposta la sospensione del processo ai sensi degli artt. 79 e ss. c. p. a. e 295 c.p.c., in considerazione del fatto che la Sezione aveva già rimesso all’esame della Corte di Giustizia la questione di pregiudizialità comunitaria prospettata anche dalla Iren.
Con memoria depositata in data 6 giugno 2019 la società ricorrente ha presentato istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80 c.p.a.
All’udienza del 23 settembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Le pratiche commerciali oggetto del contestato provvedimento sanzionatorio sono, rispettivamente, consistite nell’attivazione di forniture non richieste di energia elettrica e di gas naturale, finalizzate all’acquisizione di clientela domestica e di “micro-imprese” sul “mercato libero”, e nella conclusione, dopo la data del 13 giugno 2014, di contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, in violazione dei diritti attribuiti al consumatore dal d.lgs. 21/2014.
Nel valutare le condotte del professionista, l’Autorità ha riscontrato, con riferimento alle pratiche A) e B) la violazione degli artt. articoli 20, comma 2, 24, 25, 26, lettera f), 66 quinquies, e, dunque, la ricorrenza di profili di scorrettezza e di aggressività, concernenti le modalità della condotta mediante acquisizione di contratti di fornitura senza consenso del consumatore o in presenza di un consenso viziato, nella richiesta, in caso di attivazione della fornitura, del pagamento di importi non dovuti e nella frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso.
Con riferimento alla pratica sub C), l’Autorità ha ritenuto la violazione dell’art. e 51, comma 6, del Codice del consumo, per avere il professionista concluso contratti a distanza senza rispettare i requisiti di forma ivi prescritti, in particolare ritenendo vincolato il consumatore senza confermare l’offerta a quest’ultimo e senza che questi l’avesse firmata o accettata per iscritto ovvero, previo consenso espresso ed informato, senza che “ dette conferme ” venissero effettuate su di un