TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-03-07, n. 202400900
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2024
N. 00900/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2019, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati S P e V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, Assessorato Comunale Area Tecnica della Riqualificazione Urbana Ufficio Condono, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n-OMISSIS- con il quale il Comune di Palermo ha dichiarato la improcedibilità dell’istanza di condono prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2023 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti espongono di essere proprietari di un immobile sito nel Comune di Palermo originariamente, costituito dal solo piano terra e copertura piana non calpestabile, opere eseguite e definite già nel 1956 con regolare licenza edilizia n.-OMISSIS-, munito di certificato di abitabilità prot.n. -OMISSIS-, e successivamente da opere consistenti nella sopraelevazione del piano terra e di un torrino scala, ultimate nel settembre 1965; per tali successive opere veniva inoltrata istanza di concessione edilizia in sanatoria prot. m. -OMISSIS-, a seguito della L. 47/85.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n-OMISSIS- con il quale il Comune di Palermo ha dichiarato la improcedibilità dell’istanza di condono prot. n. -OMISSIS-, articolando le seguenti censure:
1) “Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di legge” .
I ricorrenti deducono che l’amministrazione avrebbe dovuto saper “guardare con più attenzione le carte depositate dai