TAR Bolzano, sez. I, ordinanza collegiale 2018-06-19, n. 201800209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, ordinanza collegiale 2018-06-19, n. 201800209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201800209
Data del deposito : 19 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2018

N. 00263/2017 REG.RIC.

N. 00209/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00263/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 263 del 2017, proposto da


Acciaierie Valbruna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato J A in Bolzano, Piazza della Vittoria, n. 47/B;


contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati R v G, H S, F C e P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale, in Bolzano, Piazza Silvius Magnago, n. 1;
Comune di Bolzano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'atto 04.08.2017 del Direttore della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Ripartizione 29 - Agenzia Provinciale per l'ambiente - Ufficio 29.01 - Ufficio Valutazione dell'impatto ambientale, avente ad oggetto " Autorizzazione integrata ambientale dell' Acciaierie Valbruna Spa - stabilimento di Bolzano” , nonché dell'allegata “ Versione coordinata con modifiche. Testo vigente al 3 agosto 2017 ”, nelle parti che confermano l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ricorrente in ordine alle prescrizioni:

- di cui al paragrafo “ b) SETTORE RUMORE ”, punti 1, 3 e 5;

- di cui al paragrafo “ d) ULTERIORI DISPOSIZIONI ”, punto 1;

2) per quanto di ragione e ove necessario, delle determinazioni della conferenza di servizi in materia ambientale ex art. 5 L.P. n. 2/2007, assunte nella riunione del 18.12.2013, nonché del relativo verbale;

3) degli altri atti connessi, presupposti o conseguenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive e la replica della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 la dott.ssa A D e uditi per le parti i difensori S. Ciscato per la parte ricorrente e F. Cavallar per la Provincia Autonoma di Bolzano;


Premesso che con il ricorso all’esame è impugnato l’atto del 3.8.2017 del Sostituto del Presidente della Conferenza di servizi in materia ambientale della Provincia Autonoma di Bolzano, ad oggetto “ Modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale del 28 gennaio 2014 n. prot. 58808 in seguito alla realizzazione del nuovo impianto di aspirazione della linea di pelatura presso il reparto ERRE ”, nella parte in cui conferma le prescrizioni indicate nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ricorrente;

che il provvedimento impugnato, all’ultimo paragrafo, reca, infatti, la seguente dicitura: “ restano confermate le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale del 28 gennaio 2014 n. prot. 58808 non modificate nel presente provvedimento ”;

che le censure svolte dalla ricorrente con il ricorso all’esame investono proprio le prescrizioni indicate nell’AIA n. 58808/2014;

che la Provincia Autonoma di Bolzano, costituendosi con memoria depositata il 2.5.2018, ha eccepito, nella successiva memoria difensiva, la tardività del gravame perché volto ad avversare le predette prescrizioni, già inserite nell’AIA del 2014 e non incise dal provvedimento impugnato, da intendersi, quest’ultimo, di mera modifica dell’AIA in corso di validità afferente aspetti estranei alle censure formulate con l’impugnativa;

che nel replicare all’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente, la ricorrente richiama la sentenza n. 326/2017 di questo T.R.G.A. che, definendo in rito il ricorso n. 143/14 con cui era stata impugnata l’AIA del 2014, ne aveva dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, dovuta al fatto che in corso di causa era scaduto il termine di validità del provvedimento ivi gravato;
conclude pertanto la ricorrente che il provvedimento oggetto del presente gravame, pur confermando il contenuto dell’AIA precedente, non può considerarsi atto meramente confermativo, dovendo piuttosto “ essere interpretato come dispositivo della conferma dei contenuti ” dell’autorizzazione scaduta;
si tratterebbe pertanto di un provvedimento impugnabile anche in relazione alla conferma del contenuto delle prescrizioni apposte all’AIA già scaduta;

che la sentenza invocata dalla ricorrente aveva infatti accertato come l’AIA del 28.1.2014 n. 58808, emessa in sostituzione dell’AIA n. 329484 del 12.6.2013, recasse il medesimo termine di validità di quest’ultima, fissato alla data del 24.3.2016 e fosse pertanto da considerarsi ormai priva di efficacia;

che al provvedimento oggetto del presente ricorso è accluso, con il dichiarato scopo di consentirne una più agevole lettura, la versione dell’AIA del 2014, coordinata con le modifiche intervenute sino al 3.8.2017, con la precisazione che detto testo coordinato “ non ha però valore giuridico ”;

che dall’epigrafe di detto testo coordinato si apprende che l’AIA del 2014 è stata oggetto, oltre che dell’ultima modifica, qui impugnata, anche di altre due modifiche rispettivamente introdotte con atto del 31.3.2015 n. prot. 192398 e con atto del 3.10.2016 n. prot. 530712;

che al settore d) “ ulteriori disposizioni ” del predetto testo coordinato si legge quanto segue: “ il prossimo riesame dell’autorizzazione avverrà al più tardi entro il 24.4.2021 (10 anni dall’ultimo rinnovo)” ;

che il passo riportato è corredato dalla nota n. 13, apposta in calce alla pagina n. 14 del testo coordinato, secondo la quale si tratterebbe di una modifica introdotta con provvedimento n. prot. 269385 del 4.5.2015, non citato nell’epigrafe del testo coordinato tra i provvedimenti la cui lettura integrata dovrebbe rendere il testo vigente dell’AIA in corso di validità;

che il passo in questione del testo coordinato parrebbe aver fissato il termine di validità dell’AIA del 2014 al 24.4.2021;

che, tuttavia, il testo coordinato è – come sopra accennato - privo di valore giuridico per espressa dichiarazione dell’Amministrazione resistente;

che è necessario accertare se l’AIA del 2014, che recava il medesimo termine di scadenza dell’AIA del 2013, fissato al 24.3.2016, sia stata prorogata con provvedimento del 4.5.2015 al 24.4.2021, come parrebbe desumersi dal testo coordinato, posto che si tratta di circostanza di rilievo, ai fini della definizione del giudizio, in relazione all’eccezione di tardività prospettata dalla Provincia resistente;

che occorre pertanto acquisire l’AIA del 28.1.2014, n. prot. 58808 e le modifiche introdotte con i provvedimenti del 31.3.2015 n. prot. 192398, del 4.5.2015 n. prot. 269385, del 3.10.2016 n. prot. 530712 e del 3.8. 2017 n. prot. 463728, ordinando all’Amministrazione resistente di depositare i provvedimenti elencati presso la segreteria di questo Tribunale nel termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

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