TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-05-14, n. 202409511

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-05-14, n. 202409511
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409511
Data del deposito : 14 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2024

N. 09511/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08461/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8461 del 2023, proposto da Media Comunication S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G R, M Z e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio;

nei confronti

Radio Cortina S.r.l. e Radio Studio 97 - Società Cooperativa, non costituite in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento prot. mimit. AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE. U.0066887 del 31 marzo 2023, avente ad oggetto l’azzeramento del punteggio e dell’importo attribuito all’emittente radiofonica locale Radio Elle nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l’annualità 2021, in relazione all’area B relativa ai ricavi maturati nell’anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari ed all’area C relativa ai costi sostenuti nell’anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all’articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017;

- della rideterminazione dell’importo totale assegnato alla MEDIA COMMUNICATION SRL per l’annualità 2021;

- del recupero dell’importo asseritamente percepito in eccedenza, pari ad euro 24.023,30, per l’annualità 2021, da trattenersi sul contributo relativo all’annualità 2022;

- di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusa la Determinazione n. 0070329 del 22 maggio 2023, con la quale è stato disposto che l’importo percepito da MEDIA COMMUNICATION S.R.L. in asserita eccedenza per l’annualità 2021, di € 24.023,30, è trattenuto dall’importo spettante alla stessa quale contributo 2022 ed è stato conseguentemente disposto, in favore della ricorrente, il pagamento di un contributo per l’anno 2022 di € 6.067,61;

- nonché, ove necessario, dell’art. 6, comma 1, lett. d) ed e), del D.P.R. n. 146/2017, nella parte in cui, con riferimento alle emittenti radiofoniche, nel prevedere che le dichiarazioni di cui alle citate lettere d) ed e) debbano essere rese “ da professionista iscritto nell''albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili” , non ha previsto che le predette dichiarazioni possano essere rese anche da professionisti parimenti abilitati a renderle, nello specifico, i consulenti del lavoro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la dottoressa M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso all’esame del Collegio, la parte ricorrente si duole degli atti in epigrafe indicati recanti l’azzeramento del punteggio e dell’importo attribuito alla propria emittente radiofonica locale “Radio Elle” nella graduatoria definitiva dei contributi riconosciuti, per le annualità 2021, alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale, per la voce relativa ai ricavi maturati nell’anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e per quella relativa ai costi sostenuti, sempre nell’anno precedente, per spese in tecnologie innovative, in quanto le dichiarazioni allegate alla domanda di ammissione ai benefici attestanti i valori inerenti le ridette voci sarebbero state prodotte in modo “non conforme alla normativa vigente in materia”, essendo state rese “da un consulente del lavoro invece che da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”. Impugna altresì la parte la conseguenziale subita rideterminazione, in peius, del punteggio attribuitole ed il disposto recupero, sulle annualità successive, della parte di contributo asseritamente non spettante alla stessa.

II. Il gravame è affidato al seguente articolato motivo di ricorso:

I.- Violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 6 della Legge n. 241/90 – Difetto di motivazione e di istruttoria- Difetto dei presupposti di fatto e di diritto errore di fatto e di diritto – Illegittima omessa attivazione del soccorso istruttorio;
Violazione ed errata applicazione dell’art. 6 comma 1 lett. d) ed e) del d.P.R. 23/08/2017, n. 146 e del dm 20.10.2017, art. 4;
- Violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. - Violazione ed errata applicazione degli artt. 1 della L. 241/90, segnatamente del principio di legalità ed economicità, e dell’art. 97 Cost.;
- Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità, sviamento dal fine pubblico perseguito – ingiustizia manifesta. - Illegittimità derivata.
”.

Si duole parte ricorrente, deducendone l’illegittimità e l’ingiustizia, della decurtazione subita in relazione al punteggio conseguito in graduatoria sia in relazione all’area B (“ricavi pubblicitari” punti 20), sia in relazione all’aerea C (“spese tecnologiche” punti 11,5), per un totale di 31,5 punti, in quanto le dichiarazioni richieste dall’art. 6 comma 1 del D.P.R. 146/2017, attestanti l’avvenuto incasso dei ricavi pubblicitari e le spese tecnologiche sostenute dall’emittente, anziché essere rese da professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono state rese da un consulente del lavoro. L’Amministrazione resistente avrebbe illegittimamente rideterminato in peius il punteggio già attribuito alla società ricorrente in sede di approvazione della graduatoria valevole per l’anno 2021, per effetto, non già di una omessa produzione documentale, ma, soltanto, a causa di una irregolarità meramente formale. Invoca, pertanto, l’omessa attivazione del soccorso istruttorio, rivendicando di avere comunque allegato in sede di domanda le fatture idonee a rappresentare il dato relativo alle due voci in argomento.

III. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri successivamente, con memoria del 13 giugno 2023, insistendo per l’infondatezza del gravame.

IV. Alla camera di consiglio del 21 giugno 2023 la trattazione della istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 per consentirne la trattazione congiunta con l’istanza di cui al connesso ricorso RG 7556/2023.

V. Alla camera di consiglio del 20 settembre 2023, parte ricorrente ha formulato rinuncia alla decisione della istanza cautelare e la causa è stata, pertanto, cancellata dal ruolo delle istanze di sospensione.

VI. Con decreto presidenziale n. 6371 del 22 settembre 2023, è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, adempimento tempestivamente adempiuto dalla parte ricorrente.

VI. In vista della udienza pubblica del 23 aprile 2024 le parti depositavano reciproche memorie difensive conclusive.

VII. Alla udienza pubblica del 23 aprile 2024 la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

VIII. Il ricorso è fondato e va accolto.

VIII.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi