TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2012-06-07, n. 201200790
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N. 00790/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02236/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2236 dell’anno 2012, proposto da:
Comune di Casalbore, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M S, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Morgantini n. 3, presso lo studio dell’avv. S V;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. M L C, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, presso la sede dell’Avvocatura Regionale;
nei confronti di
C. &C. Tre Energy Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elio Cuoco, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Abbamonte;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto dirigenziale n. 87/2011 della regione Campania - AGC 12 – Area Generale di Coordinamento: sviluppo economico – settore 4 regolazione dei mercati, recante l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per produzione di energia con tecnologia eolica, da ubicarsi nel Comune di Casalbore;
di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, preparatorio, collegato, connesso, conseguente e derivato, con particolare riferimento a tutti gli atti interni alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della C. &C. Tre Energy Srl;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’area interessata dalla localizzazione degli aerogeneratori non risulta oggetto di alcun vincolo paesaggistico (gravando un tale vincolo solo su una limitata zona, ove dovrebbero passare cavi interrati);
Considerato che il progetto approvato risulta di portata minore rispetto a quello oggetto di V.I.A. (essendo diminuito il numero degli aerogeneratori da installare, pur rimanendo le medesime la loro localizzazione e grandezza, né essendovi prova che l’aumento della potenza comporti modifiche esteriori);
Considerato che, a prescindere da ogni valutazione circa profili di ammissibilità del ricorso in relazione alla integrità del contraddittorio, comunque lo stesso non appare assistito da idoneo fumus di fondatezza;