TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-06-16, n. 202001427
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Testo completo
Pubblicato il 16/06/2020
N. 01427/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02197/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2197 del 2001, proposto da
Condominio “Il Suk”, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania, Via Istituto Sacro Cuore 22, e dall’avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Messina, Via S. G. Bosco 30;
contro
Comune di Taormina, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato E D L, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Fragalà in Catania, Via Orto S. Clemente 45;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Taormina n. 37 in data 7 marzo 2001, con cui l’Amministrazione ha ingiunto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad alcune “piazzole” e ad una “scaletta realizzate sulla scogliera, come accertato in data 23 maggio 2008 da parte della Capitaneria di Porto di Messina”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taormina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 maggio 2020 il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, nella sua qualità di amministratore del condominio denominato “Il SUK”, ha impugnato il provvedimento del Comune di Taormina n. 37 in data 7 marzo 2001, con il quale l’Amministrazione ha ingiunto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad alcune “piazzole” e ad una “scaletta realizzate sulla scogliera, come accertato in data 23 maggio 2008 da parte della Capitaneria di Porto di Messina”.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’ordinanza impugnata interviene a distanza di oltre trent’anni dall’epoca in cui le opere furono realizzate; b) le norme che si assumono violate non erano vigenti al momento della realizzazione delle opere; c) il provvedimento non è adeguatamente motivato in ordine alla persistenza dell’interesse pubblico alla rimozione di quanto realizzato; d) la stessa Amministrazione riconosce che per le opere di cui trattasi sarebbe stata necessaria una semplice autorizzazione edilizia, di talché nella specie avrebbe dovuto essere applicata esclusivamente la sanzione pecuniaria e non l’ordine di ripristino; e) si tratta, ad ogni buon conto, di opere pertinenziali, che non modificano in alcun modo il carico urbanistico.
Il Comune di Taormina, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) l’Amministrazione ha avuto notizia dell’esistenza delle opere in questione in data 6 giugno 2000, a seguito di segnalazione da parte della Capitaneria di Porto; b) per quanto attiene al denunciato difetto motivazione, risulta sufficiente la mera affermazione della abusività del manufatto, non essendo indispensabile la menzione del persistente interesse pubblico al ripristino della legalità violata; c) il Comune ha fatto riferimento alla generica assenza di un idoneo titolo autorizzativo, senza alcuna ulteriore specificazione, con la conseguenza che risulta assolutamente gratuita e ingiustificata l’affermazione del ricorrente secondo cui l’Amministrazione avrebbe dichiarato che per le opere in esame sarebbe risultata sufficiente una semplice autorizzazione; d) in ogni caso, sono soggette a concessione edilizia tutte le attività consistenti nella modificazione dello stato materiale e della configurazione del suolo al fine di adattarlo ad un impiego diverso, nonché quelle che producano un mutamento e un’alterazione di rilievo ambientale, estetico o anche solo funzionale.
Con memoria in data 1 aprile 2020 il Comune ha specificato quanto segue: a) in realtà, a differenza di quanto affermato in ricorso (in cui si fa riferimento alla