TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-02-27, n. 202300219
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Pubblicato il 27/02/2023
N. 00219/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01595/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pisa, via Pasquale Pardi, 15;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pisa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento del 24 luglio 2018 e notificato il 2 agosto 2018, con il quale il Prefetto della Provincia di Pisa ha vietato la detenzione a qualsiasi titolo delle armi di cui il sig. -OMISSIS-è in possesso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data anteriore e tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Riccardo Giani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna il provvedimento della Prefettura di Pisa che ha adottato nei suoi confronti il divieto di detenzione armi del 24 luglio 2018, in quanto il ricorrente in data 12 luglio 2018 è stato protagonista di un violento litigio con un vicino nel corso del quale ha minacciato l’uso delle armi stesse.
2 – Nei confronti del provvedimento impugnato il ricorrente articola le seguenti censure:
- con il primo motivo censura la violazione dell’art. 39 TULPS, rilevando che egli è stato dichiarato inaffidabile alla detenzione, sulla base di un singolo ed isolato episodio;nella suddetta occasione era stato lo stesso ricorrente, peraltro, a richiedere l’intervento della forza pubblica;il provvedimento impugnato pertanto è irragionevole, poiché sproporzionato rispetto agli interessi da tutelare e alla finalità da perseguire, tenuto anche conto del fatto che la conflittualità con il vicino era da attribuire alle mancanze evidenti di quest’ultimo;
- con il secondo motivo censura violazione dell’art. 42, comma 2, TULPS poiché un mero litigio, in assenza di adeguati ulteriori riscontri (episodi simili, carichi penali pendenti) che possano suffragare una lettura dell’episodio quale indice sintomatico di scarso equilibrio caratteriale e di indole incline alla violenza, non può apparire idoneo a supportare un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica;
- con il terzo motivo si censura violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, poiché non sussistevano nella specie le ragioni di celerità tali da consentire di omettere la comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’arma era stata ritirata già in via cautelativa dai Carabinieri al momento del loro intervento.
3 – La Prefettura di Pisa si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. Nella propria memoria l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato come “ il provvedimento gravato appare assolutamente ragionevole (financo dovuto), essendo fondato su di una risalente conflittualità con il vicino -OMISSIS-, e sulla minaccia di sparargli profferita dal -OMISSIS-dinnanzi alle Forze dell’Ordine intervenute (!), con tono aggressivo e concitato, sintomo di una situazione ormai incancrenitasi e di accesa litigiosità ”.
4 – Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
5 – Il ricorso è infondato, alla luce delle considerazioni che seguono.
Con il primo e secondo motivo, che possono essere fatti oggetto di congiunto esame, il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato, evidenziando come esso sia stato adottato valorizzando un unico episodio e come invero la litigiosità con il vicino, che non viene negata, sia dipesa da un comportamento non consono di quest’ultimo.
Le censure sono infondate.
La valutazione di inaffidabilità circa l’uso delle armi, valutazione di ampia discrezionalità attribuita all’amministrazione dalla legge, non risulta censurabile in sede di legittimità, in quanto non affetta né da travisamento dei fatti né da vizi di logicità e proporzionalità. È vero che il provvedimento medesimo è correlato ad un singolo episodio, il quale ultimo però, da un lato, è di assoluta pregnanza e gravità, e, dall’altro lato, non è che il punto di arrivo di una forte e duratura conflittualità tra il ricorrente e il vicino, non smentita ed anzi espressamente palesata dal ricorrente medesimo. La gravità della condotta del giorno 12 luglio 2018 risulta peraltro assorbente. Come risulta dalla relazione di servizio dei Carabinieri del 21 luglio 2018 il ricorrente quel giorno, esasperato dalle liti con il vicino, ha chiamato il pronto intervento dell’Arma, asserendo, nel corso della telefonata “ venite, altrimenti lo sgozzo, lo uccido, faccio una strage ”;dinanzi ai militari intervenuti affermava poi che “questa chiamata sarebbe stato l’ultimo atto pacifico da parte sua e che se la situazione non fosse migliorata avrebbe preso una cal. 9 regolarmente denunciata” per porre termine a tali dissidi ”. Si tratta di affermazioni di assoluta gravità, che evidenziano una pericolosa incapacità di controllare le proprie reazioni e rivelano la pesantezza dei rapporti di vicinato. Peraltro, in quest’ottica, a niente rileva se la responsabilità dei litigi sia da attribuire all’uno o all’altro contendente;il provvedimento in esame ha natura cautelare, e non punitiva, per cui la presenza di una situazione di conflittualità, ancorché in ipotesi non dovuta alla responsabilità del titolare del porto d’arma, giustifica l’adozione del provvedimento di divieto di detenere le armi medesime.
Con il terzo motivo parte ricorrente censura la mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo non congrua la motivazione circa la sussistenza di ragioni di urgenza, che ne giustificano l’omissione.
La censura è infondata.
I provvedimenti in materia di armi, considerata la loro natura precauzionale e preventiva, essendo finalizzati a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori di un'esigenza di celerità del provvedere che consente di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento (Consiglio di Stato, sez. III, 29/09/2022, n. 8389).
6 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, sussistendo giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.