TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-06-24, n. 202001478

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-06-24, n. 202001478
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202001478
Data del deposito : 24 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2020

N. 01478/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01036/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2000, proposto da
F B, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, C M, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Natullo in Catania, viale XX Settembre,43;

contro

Comune di Messina, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Natullo in Catania, viale XX Settembre,43;

per l'annullamento

della delibera della Giunta municipale di Messina del 22/12/1999 n. 1922 avente ad oggetto l’approvazione del regolamento di organizzazione sull'ordinamento di uffici e servizi, dotazione organica e organigramma, limitatamente alla parte relativa all'organico del corpo di polizia municipale, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2020 il dott. F B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo in esame parte ricorrente agisce formalmente per l’impugnazione della delibera G.M. 1922 del 23.12.1999 recante il “Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Messina-Dotazione organica”, nella parte in cui non prevedeva un profilo professionale specifico per la figura di istruttore di P.M., rivestita dalla parte ricorrente.

Sostanzialmente parte ricorrente vorrebbe ottenere il riconoscimento della pretesa a che il Comune resistente inserisse i cd. “istruttori di vigilanza urbana” in una qualifica superiore a quella loro attribuita (dalla cat. C alla cat. D).

Da ultimo tuttavia, con memoria depositata in giudizio il 27/01/20 , parte ricorrente afferma che con provvedimenti dell’anno 2000 (delibera di G.M. e determina dirigenziale), ha ottenuto l’inquadramento in cat. D. posizione economica D1.

Pertanto conclude con queste domande:

1) la richiesta di cessazione della materia del contendere sulla domanda in relazione all’an (spettanza della qualifica superiore);

2) la persistenza dell’interesse all’azione per quanto concerne la decorrenza del nuovo inquadramento, che, rivendica sin dall’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di cui al ccnl enti locali del 31.3.1999.

Nella memoria sopradetta del 27/01/20, parte ricorrente cosi’ letteralmente si esprime:

<<Va rilevato che alla ricorrente, a seguito della proposizione del ricorso giusti atti depositati in giudizio il 23.01.2020 (e da ultimo la Determina Dirigenziale

n.73/2000), sulla base degli stessi argomenti giuridici proposti con il ricorso principale, è stata attribuita la qualifica di Specialista di Vigilanza Urbana della Polizia Municipale con relativo inquadramento nella categoria D, nella posizione D1.

In buona sostanza permane l’interesse all’odierno ricorso limitatamente al profilo incidentale della decorrenza dell’inquadramento. >>

Cio’ premesso per quanto sub 1) non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Quanto alla domanda sub 2), invece, ritiene il Collegio che il petitum sostanziale, rivelato proprio dall’ultima memoria del 27/01/20, consacra la pretesa del lavoratore di soddisfare un diritto relativo al proprio rapporto di lavoro con la P.A., che rientra indubbiamente nella giurisdizione del G.O. giudice del lavoro.

Infatti secondo la stessa prospettazione prescelta, alla fine, da parte ricorrente la situazione dedotta in giudizio dal lavoratore assume la consistenza, ab origine, di diritto soggettivo, sul quale incide negativamente l’atto di macroorganizzazione che, in tal caso, è soggetto al potere di disapplicazione attribuito al G.O. dall’art.63 del T.U. 165/01, cosi’ come condivisibilmente è stato sostenutto dal Comune resistente con la memoria depositata il 4/02/20.

Quanto sopra viene confermato dalla sentenza della Corte d’Appello di Messina–Sezione lavoro n.644/2003, prodotta in giudizio dallo stesso Comune, con cui il Giudice del lavoro ha respinto, la pretesa, analoga a quella oggetto del presente giudizio cosi’ come ristretta dalla memoria del 27/01/20, proposta da altri vigili urbani.

Pertanto sotto l’aspetto preso adesso in esame (sub2) il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione, come eccepito dalla resistente Amministrazione.

Infatti esso è rivolto sostanzialmente contro atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato esercitato nei confronti di una Pubblica Amministrazione per il quale il d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 affida alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie tranne quelle riguardanti i concorsi per l’accesso alle qualifiche ai sensi dell’art. 63 commi 1 e 4.

Come noto, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. n.165/2001, sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i rapporti di lavoro del personale tuttora in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del D. Lgs. 165/2001, nonché le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (CFR. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -Sezione Prima- N. 04135/2020 ;
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -Sezione Terza Quater- N. 04150/2019).

Si tratta, quindi, di una controversia avente ad oggetto proprio quegli aspetti di gestione del rapporto di lavoro che, come affermato, tra le tante, nella sentenza TAR Marche n. 973/14, rientrano nella giurisdizione del giudice del lavoro.

Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario - giudice del lavoro.

In conclusione per le considerazioni che precedono il ricorso in relazione alla domanda sub 2) si appalesa inammissibile per carenza di giurisdizione in capo a questo Giudice Amministrativo, rientrando invece la controversia nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria ordinaria, avanti la quale potrà essere riproposta nei termini ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

Atteso l’oggetto del contendere e la definizione in rito, possono compensarsi le spese di lite.

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