TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-02-03, n. 202300124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-02-03, n. 202300124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300124
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2023

N. 00124/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00878/2021 REG.RIC.

N. 00070/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 878 del 2021, proposto da
Comune di Castelletto Molina, Comune di Fontanile, Comune di Mombaruzzo, Comune di Alice Bel Colle, Comune di Ricaldone, F D, M B, M R B, L F, G M e M D N, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati M G e S E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Quaranti, non costituito in giudizio;

nei confronti

Lg Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati dagli avvocati Giuseppe Giannì e Paola Consolandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 70 del 2022, proposto da
Lg Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Erra e Marianna Fragala' Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Mastroviti in Torino, via A. Peyron, n. 47;

contro

Comunità Collinare Vigne &
Vini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M G e S E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti


e con l'intervento di

ad opponendum:
Alessia M, Claudio T, Vincenzo L J, Comitato Oltre, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Isnardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 878 del 2021:

- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Quaranti n. 7/2021 in data 10-4-2021, pubblicata sull'Albo pretorio informatico del Comune a far data dal 16-6-2021, recante ad oggetto: “Protocollo d'intesa relativo al sito denominato “EX FORNACE” di Quaranti. III appendice. Approvazione”;

- in quanto necessario, del “Protocollo d'intesa relativo al sito denominato “EX FORNACE” di Quaranti. III appendice”, sottoscritto dal Comune di Quaranti e dalla società LG Service srl;

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, successivo e comunque connesso.

Con il favore di spese ed onorari di giudizio ed in ogni caso con restituzione del contributo unificato versato ex art. 13, comma 6 bis, del DPR n. 115/02.

B) Quanto al ricorso n. 70 del 2022:

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione della Comunità Collinare “Vigne e Vini” del 25/10/2021, n. 13, di adozione di " variante ai vigenti piani regolatori comunali ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77, per integrazioni normative specifiche così come documentato dagli elaborati redatti dall'arch. E B di Asti, relativamente ai Comuni di Bruno, Calamandrana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Fontanile, Incisa Scapaccino, Maranzana, Mombaruzzo, Quaranti, Vaglio Serra, e costituiti da relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione estratto, documento tecnico preliminare di verifica assoggettabilità alla V.A.S." nella parte nella quale introduce l'art. 39 bis alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Quaranti;

2) degli atti di data ed estremi sconosciuti con i quali il Comune di Quaranti ha “evidenziato” alla Comunità Collinare Vigne e Vini “l'esigenza” di adottare la variante de qua;

3) della Determinazione del Servizio Tecnico – Servizio Mense della Comunità Collinare n. 34 del 22/10/2021 di affidamento “allo studio di progettazione dell'arch. E B della redazione delle varianti specifiche al PRG al fine di inserire una normativa uniformante relativamente agli elementi di tutela paesaggistica ed ambientale del territorio dell'Unione” vale a dire per tutti gli Enti associati;

4) di ogni altro atto presupposto conseguente e comunque connesso.

nonché per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Comunità Collinare Vigne e Vini in ordine alle osservazioni presentate il giorno 18/12/2021, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/1977,

ed il risarcimento dei danni patiti e patiendi causati dall'adozione degli illegittimi provvedimenti gravati.

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 19 aprile 2022:

1) del verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione della Comunità Collinare Vigne e Vini del 2/2/2022, n. 1, di presa d'atto “dell'attuale livello di definizione degli studi per l'adeguamento degli strumenti urbanistici dei Comuni facenti parte della Comunità Collinare Vigne e Vini alle indicazioni di tutela per il sito Unesco Paesaggi vitivinicoli del Piemonte per i Comuni associati Bruno, Calamandrana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Fontanile, Incisa Scapaccino, Maranzana, Mombaruzzo, Quaranti, Vaglio Serra, in corso di attuazione mediante il “tavolo di lavoro” costituito con la Regione Piemonte secondo le procedure definite dalle linee guida UNESCO di cui alla DGR n. 26231 del 21/9/2015, in riferimento agli elaborati e ai relativi contenuti citati in premessa” nel testo pubblicato nell'albo pretorio online della Comunità “errata corrige”;

2) del verbale di Deliberazione del Consiglio dell'Unione della Comunità Collinare “Vigne e Vini” del 2/2/2022, n. 2, nel testo pubblicato nell'Albo pretorio online della Comunità “errata corrige”, di approvazione della " variante ai vigenti piani regolatori comunali ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77, per integrazioni normative specifiche così come documentato dagli elaborati redatti dall'arch. E B di Asti, relativamente ai Comuni di Bruno, Calamandrana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Fontanile, Incisa Scapaccino, Maranzana, Mombaruzzo, Quaranti, Vaglio Serra, e costituiti da relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione estratto, documento tecnico preliminare di verifica assoggettabilità alla V.A.S." nella parte nella quale ribadisce l'introduzione dell'art. 39 bis alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Quaranti;

3) della deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Asti del 28/12/2021, n. 53;

4) di ogni altro atto presupposto conseguente e comunque connesso;

e per

il risarcimento dei danni patiti e patiendi causati dall'adozione degli illegittimi provvedimenti gravati.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lg Service S.r.l., del Comune di Quaranti e della Comunità Collinare Vigne &
Vini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Nel territorio del Comune di Quaranti, località Molino Rosso, insiste un complesso immobiliare ex industriale, meglio conosciuto come “ex Fornace”, interessato dalla presenza di lastre ed elementi d’amianto da avviare a rimozione. Cessata l’attività produttiva, l’immobile è divenuto oggetto di procedure concorsuali ed esecutive in danno degli originari proprietari.

2. LG Service S.r.l. (di seguito solo “LG”) ha individuato nel complesso “ex Fornace” in questione un sito idoneo alla realizzazione di un impianto per il recupero dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue e, per la localizzazione e realizzazione dell’opera, ha sottoscritto con il Comune di Quaranti un Protocollo d’Intesa in data 11.04.2018 (di seguito, anche solo “Protocollo”).

3. Attraverso la firma del Protocollo, le parti hanno dato atto che la ricorrente aveva ritenuto tale complesso immobiliare adeguato al perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali, manifestando l’intenzione di acquisirne la proprietà successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione provinciale per il trattamento e il recupero di rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e impegnandosi, in tal caso, a rimuovere le lastre a copertura dei capannoni e delle attigue tettoie contenenti amianto. Il Comune si è impegnato, per parte sua, a formulare istanza ex art. 590 bis c.p.c. per l'assegnazione dell'immobile in favore della ricorrente.

4. Successivamente, le parti hanno firmato due appendici al protocollo in data 8.4.2019 e 8.5.2020. Al fine di prolungare la durata degli accordi assunti con il Protocollo, in scadenza al 30.06.2021, con la deliberazione di C.C. n. 7/2021 del 10.4.2021, avente ad oggetto “ Protocollo d’intesa relativo al sito denominato EX FORNACE di Quaranti. III appendice. Approvazione ”, il Consiglio Comunale di Quaranti ha approvato la bozza della terza appendice al Protocollo d’Intesa e ha autorizzato il Sindaco alla sua sottoscrizione.

5. Con il ricorso iscritto al numero di r.g. 878/2021, depositato in data 27.10.2021, il Comune di Castelletto Molina, Comune di Fontanile, Comune di Mombaruzzo, Comune di Alice Bel Colle, Comune di Ricaldone, F D, M B, M R B, L F, G M e M D N hanno chiesto l’annullamento della deliberazione di C.C. n. 7/2021, nonché degli atti presupposti, antecedenti e comunque connessi, tra cui il “Protocollo d’Intesa” dell’11.04.2018, articolando a sostegno del gravame due ordini di censure.

6. Con il primo mezzo, i ricorrenti lamentano la “ violazione della DGR Piemonte 30-7-2018, n. 25-7286, punto 2.2, nonché dell’art. 9, c. 5, delle NTA del PAI. Difetto di istruttoria e di motivazione ”, poiché l’area in questione sarebbe classificata come tipo “EE” nella scala di dissesto idrogeologico – cioè interessata da fenomeni con pericolosità molto elevata – e, dunque, non risulterebbe idonea alla realizzazione dell’opera. Inoltre, l’intervento di cui si discute avrebbe richiesto una approfondita valutazione comparativa degli eventuali benefici derivanti dalla realizzazione dell’impianto, alla luce sia della vulnerabilità idrogeologica dell’area, sia del pregio paesaggistico-ambientale della stessa.

7. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “ violazione degli artt.33-38 del PPR approvato con DCR 233 del 3-10-2017, anche in riferimento alla DGR 26-2131 del 21-9-2015. Difetto assoluto di istruttoria di sotto diverso profilo ”, sostenendo l’incompatibilità dell’intervento proposto da LG in quanto localizzato all’interno della buffer zone del Sito Unesco – “ I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato ”, riconosciuto anche dall’art. 33 comma 2, delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.). In particolare, l’intervento oggetto del Protocollo d’Intesa comporterebbe la realizzazione, oltre che di svariati fabbricati industriali, anche di una ciminiera di ragguardevole altezza, che determinerebbe inevitabilmente un considerevole traffico di mezzi pesanti, in contrasto con le finalità della buffer zone e con l’art. 38, comma 4, delle N.T.A. del P.P.R., che escluderebbe la realizzabilità di nuovi interventi insediativi nelle aree a valenza identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli artt. 32 e 33 (lett. a).

8. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso solo LG, in qualità di controinteressata, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività e chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondato.

9. Successivamente, con delibera 13 del 25.10.2021, la Comunità Collinare Vigne e Vini (di seguito “Comunità Collinare”) – Unione tra Comuni alla quale aderisce anche il Comune di Quaranti – nell'esercizio delle funzioni urbanistiche alla stessa conferite, ha adottato una variante normativa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.R. del Piemonte n. 56/1977, da recepirsi all’interno dei singoli strumenti urbanistici di tutti i comuni aderenti, incidente sulla disciplina relativa alle aree destinate a “ insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali e terziari così come definiti dall’art. 26 della L.R 56/77 s.m.i. ”.

In particolare, la succitata delibera ha introdotto nelle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Quaranti l’art. 39 bis, che esclude la possibilità di insediare nelle aree a destinazione industriale attività insalubri, nocive, inquinanti o moleste, vietando altresì la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in prossimità di siti Unesco e altri elementi naturali di pregio.

10. Con il ricorso iscritto al numero di r.g. 77/2022, depositato il 19.01.2022, LG ha impugnato la deliberazione del Consiglio dell’Unione della Comunità Collinare n. 13/2021 nella parte in cui comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Quaranti, chiedendo l’annullamento di detto provvedimento in parte qua e l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Comunità Collinare in ordine alle osservazioni presentate in data 18.12.2021, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/1977. La ricorrente ha formulato istanza istruttoria per l’acquisizione di documenti ritenuti utili ai fini del decidere e ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni patiti a causa dell’approvazione dell’impugnata variante, che avrebbe impedito la realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale perseguita, facendo perdere al complesso immobiliare ogni utilità economica.

11. A sostegno del gravame, vengono dedotte plurime censure di violazione di legge, del giusto procedimento, del principio di legittimo affidamento e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 17 dello Statuto della Comunità Collinare e del Protocollo d'intesa del 10.4.2021, nonché violazione della D.G.R. n. 26-2131 del 21.09.2015 e della D.G.R. n. 18-4076 del 12.11.2021, difetto di motivazione e di istruttoria ed eccesso di potere in varie figure sintomatiche.

12. Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame la Comunità Collinare e il Comune di Quaranti, quest’ultimo sollevando eccezioni preliminari di difetto di legittimazione, tardività del ricorso e inammissibilità per mancata impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (PPR) e chiedendone entrambi il rigetto in quanto infondato.

13. Con atto di motivi aggiunti del 29.04.2022, LG ha impugnato le deliberazioni del Consiglio dell'Unione della Comunità Collinare nn. 1 e 2 del 2022, unitamente agli altri atti in epigrafe specificati, lamentando che detta amministrazione si sarebbe limitata a prendere atto degli esiti della seconda riunione del Tavolo di lavoro preliminare, senza adempiere all’obbligo imposto dalla deliberazione del Consiglio Provinciale di Asti n. 53/2021 di indicare puntualmente le risultanze di detto tavolo di lavoro avrebbero inibito la localizzazione, in aree a destinazione industriale, di impianti di trattamento dei rifiuti.

14. In data 29.07.2022 sono intervenuti ad opponendum nel giudizio r.g. 70/2022 il Comitato Oltre, nonché i signori Alessia M, Claudio T e Vincenzo L J per chiedere anch’essi il rigetto del ricorso.

15. Alla camera di consiglio dell’8.02.2022, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare;
le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi con corredo documentale e, all’udienza dell’8.11.2022, le cause sono entrambe passate in decisione.

DIRITTO

1. La duplice questione di cui il Collegio è chiamato ad occuparsi attiene all’insediamento sul sito “ex Fornace”, previa rimozione dell’amianto ivi presente, di un impianto per il recupero dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue, oggetto di un Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Comune di Quaranti e la società LG, nonché alla valutazione della legittimità della nuova disciplina del territorio interessato dall’esecuzione dell’opera, introdotta tramite variante urbanistica della Comunità Collinare e tale da inibirne la realizzazione.

2. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, data la loro connessione sostanziale.

3. Occorre innanzitutto muovere dall’esame del gravame n. 878/2021, in relazione al quale il Collegio ritiene fondata l’eccezione di irricevibilità per tardività.

4. Sostiene LG che l’intervento da realizzare sul sito ex Fornace sarebbe stato chiaramente individuato nei precedenti protocolli d’intesa e relativi atti aggiuntivi sottoscritti dalle parti, approvati con altrettanti delibere Consiliari mai impugnate. Replicano i ricorrenti che il testo del protocollo oggetto della deliberazione di C.C. del Comune di Quaranti n. 7/2021 – pubblicata all’Albo pretorio a far data dal 16.6.2021 – sarebbe sostitutivo delle intese precedentemente raggiunte in merito al complesso immobiliare “Ex Fornace”, con conseguente tempestività del ricorso, siccome notificato in data 30.9.2021.

5. Come anzidetto, l’eccezione merita accoglimento.

5.1. Dalla lettura della delibera impugnata emerge come la definizione dell’intervento di riqualificazione di cui si discute, delle sue caratteristiche costruttive e produttive, nonché della sua localizzazione, sia da ascrivere al Protocollo d’Intesa dell’11.4.2018, mentre la delibera oggi sub iudice si limita ad approvare soltanto la terza appendice al predetto documento, con cui è stata prolungata la validità dei precedenti accordi fino al 30.06.2022.

5.2. La deliberazione di C.C. n. 7/2021 muove dal presupposto della prossima scadenza del Protocollo (30.06.2021) – a cui fa espressamente rinvio – e dalla volontà delle parti di “ proseguirne gli effetti ”, apportando alcune correzioni e integrazioni rilevanti sul piano delle procedure da seguire per consentire l’acquisizione dell’area in capo a LG e degli impegni dalle parti a ciò correlati, essendo venuta meno l’ipotesi di assegnazione diretta del bene a favore dell’amministrazione comunale. Nello specifico, la terza appendice ha valore integrativo e sostitutivo del Protocollo d’Intesa solo limitatamente ai profili operativi connessi alla scelta di modificare le modalità di acquisto dell’area: il Comune, infatti, si impegna a “ non richiedere l’assegnazione ai sensi dell’art. 590 bis c.p.c. ” e, per parte sua, LG si impegna a “ presentare offerta di acquisto per la prima asta che avverrà il 15.04.2021 ”, nonché a pagare le residue spese legali e ultimare la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione provinciale. Le parti hanno quindi regolato gli aspetti economici dell’operazione – prevedendo il versamento di una somma a favore del Comune entro 60 giorni dall’acquisizione da parte di LG della proprietà dell’immobile, il pagamento di un importo detto “ultimo corrispettivo” nel caso di realizzazione dell’impianto, la restituzione della fideiussione – ed è stato ribadito l’impegno della ricorrente alla rimozione delle lastre di amianto presenti sul fabbricato in questione.

5.2. Ora, ponendo mente alle censure articolate nel presente gravame, i ricorrenti lamentano, in sintesi, l’incompatibilità dell’intervento rispetto alle disposizioni del PAI e al livello di rischio idrogeologico indicato per l’area su cui dovrebbe essere localizzato l’impianto, nonché la violazione delle disposizioni di tutela della buffer zone del Sito Unesco – “ I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato ”, che non consentirebbe un insediamento produttivo con le caratteristiche di quello avversato.

Si tratta di contestazioni che attengono direttamente ed esclusivamente alla natura dell’intervento da realizzare, alle sue caratteristiche, all’impatto negativo sull’ambiente circostante e alla possibile compromissione del paesaggio, riconosciuto di pregio attraverso la qualificazione del territorio in questione come patrimonio dell’Unesco, ovvero a questioni che già emergevano compiutamente dai contenuti del Protocollo d’Intesa siglato nel 2018.

5.3. Nessuna doglianza, per contro, ha ad oggetto la procedura di assegnazione del bene o gli impegni delle parti che ad essa sono correlati, cioè il contenuto proprio ed esclusivo della terza appendice approvata con la delibera qui impugnata, profili che, peraltro, sarebbero privi di interesse per i ricorrenti. Questi ultimi, pertanto, avrebbero dovuto impugnare nei termini il primo atto – cioè il Protocollo – da cui deriva, anche tenuto conto del contenuto delle censure, la lesione alla posizione giuridica di cui chiedono tutela.

5.4. Il ricorso n. 878/2021 è dunque irricevibile per tardività.

6. Ciò posto, occorre adesso passare all’esame del ricorso r.g. n. 70/2022 presentato da LG.

7. Si può prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune di Quaranti perché il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono infondati nel merito, come di seguito esposto.

8. Con il primo motivo, LG sostiene di aver maturato, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa con il Comune di Quaranti e delle successive appendici, l’aspettativa qualificata al mantenimento dell'assetto urbanistico previgente all'adozione della variante impugnata, che, impedendole di dar corso all’intervento progettato, sarebbe stata adottata in spregio dei diritti dalla stessa acquisiti, nonché in violazione del principio di legittimo affidamento.

La censura è infondata.

8.1. Il territorio dei comuni aderenti all’Unione Collinare è ricompreso nell’ambito dei “ paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe Roero e Monferrato ” riconosciuti dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità, collocandosi “ per una consistente e strategica porzione territoriale nell’ambito della “buffer-zone” che circonda la core-zone di “Nizza, Monferrato e il Barbera (componente n.4) ” (cfr. delibera del Consiglio dell’Unione n. 13/2021). In applicazione di quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale n.26-2131 del 2015, recante “ Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito UNESCO ”, è stato avviato tra tutte le amministrazioni interessate – inclusa la Comunità Collinare – un Tavolo di lavoro preliminare con la Provincia e la Regione per l’adeguamento degli strumenti urbanistici degli enti rientranti nella perimetrazione del sito Unesco.

8.2. La variante impugnata, come risulta dalle premesse della stessa, è stata approvata nelle more di detto procedimento e con l’obiettivo di evitare “ interventi per impianti tecnologici che possono rappresentare elementi di contrasto con le esigenze di conservazione e di valorizzazione del territorio ”, in vista del completamento del percorso di adeguamento sopra richiamato. A tal fine, nelle N.T.A. del P.R.G. comunale è stato introdotto l’articolo 39 bis, comma 2 (cfr. doc. 2 di LG), in forza del quale, nelle aree per insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali e terziari, “ non è ammessa la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, anche non pericolosi, anche con connessi impianti ed elementi tecnologici di altezza superiore a quella consentita per gli edifici, quando in una fascia di rispetto di metri 500 siano presenti: a. Elementi di interesse paesaggistico e identitario anche in riferimento ai contenuti delle “Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO ” approvato con DGR n. 26-2132 del 21/09/ 2015”, ovvero visuali, assi viari di accesso al Sito Unesco, percorsi panoramici, presenza di suoli e/o aree agricole pregiate (Vigneti DO, anche in riferimento all’Anagrafe agricola della Regione Piemonte), “ed anche come riconosciuti in base alle “prescrizioni” dettate dall’art. 33 c.6 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ai sensi dell’art. 2 c.4, delle stesse NTA dei Siti (core zone) e delle aree esterne di protezione (buffer zone), inseriti nella lista dei siti del Patrimonio mondiale dell’Unesco, a valere pertanto sul territorio dell’Unione collinare Vigne e Vini ”.

8.3. Ritiene il Collegio che la ricorrente non possa vantare una posizione di affidamento qualificato e giuridicamente tutelabile in relazione alla realizzazione dell’opera, tale da rendere illegittima l’introduzione nelle N.T.A. comunali della succitata previsione. Con il Protocollo d’Intesa, infatti, il Comune di Quaranti si è limitato ad “autorizzare” LG Service a sottoporre alla Provincia di Asti il progetto dell’impianto in questione “ al fine di ottenere le autorizzazioni previste ” per l’esercizio dell’attività di recupero fanghi, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, di competenza provinciale e di cui l’amministrazione comunale non poteva garantire in alcun modo il rilascio. Detta “autorizzazione” ha la sola finalità di consentire alla ricorrente – non proprietaria dell’area interessata dall’impianto – di presentare istanza alla competente Provincia per il rilascio delle necessarie autorizzazioni operative, legittimando la stessa ad assumere un’iniziativa per cui è necessario un valido titolo di proprietà o di disponibilità del terreno destinato a ospitare l’opera, come peraltro ben evidenziato nel testo del Protocollo d’Intesa (“ per ottenere l’autorizzazione la Società deve dimostrare di avere la disponibilità dell’area sulla quale impiantare la propria attività ”, cfr. pag. 4).

8.4. Non vale a smentire tale conclusione l’assunto della ricorrente secondo cui, con il negozio in parola, il Comune di Quaranti avrebbe quantomeno promesso, ex art. 1381 C.C., che la Comunità non avrebbe inibito la realizzazione dell’impianto de quo . Promessa che, in quanto “ proveniente dal dante causa della Comunità ” – che non sarebbe ente terzo rispetto al Comune, ma entità associativa alla quale il Comune partecipa –, sarebbe risultata del tutto affidabile ex ante .

Anche a voler ammettere che il Comune di Quaranti si sia in qualche misura impegnato nei confronti della ricorrente al fine di favorire l’autorizzazione dell’impianto, tale circostanza non potrebbe comunque rappresentare una causa di illegittimità del provvedimento impugnato, assunto dalla Comunità Collinare, che rimane estraneo agli accordi contratti dalle parti e alla loro attuazione. Ogni eventuale pretesa violazione della posizione giuridica sorta in capo a LG a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, infatti, assume rilievo solo nell’ambito dei rapporti tra i soggetti – ricorrente e Comune di Quaranti – che vi sono parti, ma non rileva all’esterno di tale dinamica e rispetto all’esercizio di poteri amministrativi di competenza della Comunità Collinare, che è soggetto giuridico autonomo dagli enti locali che ad essa aderiscono, risultando altresì dotata di propri organi e di potestà statutaria e regolamentare. Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto dell’Unione, infatti, quest’ultima è stata costituita “ in attuazione dell'art. 32 del T.U., approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi (…) 2. L'Unione Collinare è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto ”.

Peraltro, il potere di pianificazione urbanistica esercitato nella fattispecie è conseguente al compito di garantire, nelle more del completamento dell’iter di adeguamento dei P.R.G. comunali alla disciplina Unesco, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del sito in questione, che le Linee Guida approvate con D.G.R. n. 26-2131 del 21.09.2015 pongono anche in capo alle amministrazioni locali nell’ambito dei programmi di pianificazione.

8.5. Infine, la sussistenza in capo alla ricorrente di una posizione di affidamento qualificato deve escludersi anche sulla base della lettura del Protocollo e delle sue appendici, da cui risulta che la sua validità non è collegata alla realizzazione dell’opera, ma ha una durata temporale limitata al 30.6.2022 – come specificato dalla terza appendice del 9.11.2021, prot. 0002286 –, alla scadenza del quale non ha fatto seguito alcuna ulteriore proroga.

In conclusione, il motivo è infondato e deve essere disatteso.

9. Con il secondo mezzo, la ricorrente lamenta che il Comune di Quaranti e la Comunità Collinare sarebbero stati tenuti a esternare compiutamente le puntuali ragioni che li avrebbero indotti al repentino revirement in ordine alla assentibilità dell'intervento nel complesso “ex Fornace”, soprattutto considerando che il divieto a realizzare impianti di trattamento rifiuti nel compendio in questione sarebbe intervenuto a distanza di soli sei mesi dalla sottoscrizione dell’ultima appendice al Protocollo d’Intesa.

9.1. Va ribadito che dalla sottoscrizione del citato Protocollo tra la ricorrente e l’amministrazione comunale non deriva alcun obbligo, neppure quello di più stringente motivazione, a carico di un soggetto terzo qual è la Comunità Collinare rimasto estraneo a detto documento, che agisce in qualità di ente delegato alla funzione di pianificazione territoriale nell’ambito dei comuni aderenti.

9.2. Nel merito, nelle controdeduzioni del Comune di Quaranti sulle osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento di variante, sono state ben esplicitate le ragioni e le finalità di pubblico interesse poste a fondamento dell’adozione del provvedimento, anche rispetto alla posizione di LG e all’iniziativa imprenditoriale dalla stessa perseguita.

In sede di controdeduzioni, la Comunità Collinare ha innanzitutto precisato il carattere generale dell’intervento normativo, evidenziando come l’art. 39 bis sia stato introdotto nelle N.T.A. di ciascuno dei comuni aderenti in ragione delle finalità, condivise da tutti gli enti, di tutela paesaggistica e ambientale del territorio di riferimento. In particolare, “ i sopra citati obiettivi (…) perseguiti dalla variante, connessi all’appartenenza dei territori dell’Unione ai “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe Roero e Monferrato riconosciuti dall’Unesco quale patrimonio dell’umanità, sono da considerare prevalenti sugli interessi privati di cui è portatrice la società LG Service, anche in considerazione del fatto che l’intervento oggetto del protocollo di intesa sopra richiamato risulta in fase del tutto embrionale, neppure essendo stata attivata la procedura destinata all’ottenimento della autorizzazione finale, necessaria alla realizzazione dell’impianto ”.

L’amministrazione, in sostanza, ha ritenuto prevalente l’interesse alla conservazione del territorio in vista della sua valorizzazione sulle aspettative imprenditoriali della ricorrente, che sono analoghe a quelle – non qualificate – proprie di qualsiasi operatore economico all’esercizio di un’attività produttiva sottoposta ad autorizzazione ex D. Lgs. n. 152/2006, di cui neppure era stato avviato il relativo iter.

9.3. Peraltro, l’affidamento di LG nella positiva conclusione dell’iniziativa è escluso anche dai contenuti della deliberazione della Provincia di Asti prot. 2253 del 4.10.2018 conclusiva della conferenza di servizi preliminare ex art. 14, comma 3 della L. n. 241/1990, richiesta dalla ricorrente al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l’ottenimento dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. In particolare, il contributo del Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte evidenzia come l’area in questione sia gravata dalla presenza di vincoli paesaggistici e rientri, inoltre, all’interno della buffer zone del sito Unesco “ i paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe Roero e Monferrato ”, sottolineando la conseguente necessità della “ completa applicazione ed osservanza ” delle norme vincolanti del P.P.R. che alla stessa si riferiscono (cfr. art. 33, comma 6, del P.P.R.). Anche il contributo della Direzione Opere pubbliche Difesa del Suolo della Regione non supporta un legittimo convincimento nel favorevole riscontro degli enti, essendo state riscontrate in detta sede carenze nella documentazione prodotta dall’impresa tali da rendere impossibile fornire “ una valutazione circa la fattibilità dell’intervento ”.

Anche il motivo ora scrutinato è dunque infondato.

10. Con il terzo mezzo, la ricorrente la ricorrente si duole di non aver ricevuto preventiva notizia dell’avvio del procedimento volto all’adozione della variante, con la conseguenza di non aver potuto fornire un tempestivo intervento partecipativo ai fini dell’adozione di un provvedimento di contenuto differente.

La censura non merita accoglimento.

10.1 In termini generali, va ricordato che l’art. 13 L. 241/1990 esclude l’applicazione delle disposizioni relative alle garanzie partecipative per l’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di “ atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione ”. Nello specifico, l’iter di approvazione di varianti parziali al P.R.G. è interamente disciplinato dall’art. 17, comma 7, della L.R. del Piemonte n. 56/1977, che prevede la possibilità per i cittadini interessati dall’approvando strumento urbanistico di partecipare attraverso la presentazione di osservazioni.

10.2. Risulta dagli atti di causa, peraltro, che la ricorrente ha potuto prestare il proprio contributo nei termini di legge sottoponendo osservazioni alla Comunità Collinare in data 18.12.2021, sulle quali quest’ultima ha espressamente controdedotto (cfr. doc. 16 di LG e doc. 10 della Comunità Collinare).

11. Con il quarto mezzo di gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnata deliberazione n. 13/2021 in quanto adottata dal Consiglio su convocazione del Presidente dell’Unione, cioè di un organo incompetente in base allo Statuto dell’Unione medesima. Inoltre, viene censurata la mancata indicazione degli atti a mezzo dei quali il Comune avrebbe “evidenziato” l'esigenza, pur richiamata nella parte motiva del provvedimento, di adottare la variante de qua , nonché la superficialità dell’istruttoria e l’assenza di ponderazione degli interessi coinvolti da parte dell'organo deliberativo, in considerazione del breve tempo intercorso tra il conferimento dell'incarico (22.10.2021), la consegna degli elaborati (22.10.2021) e l'approvazione della deliberazione (25.10.2021).

Il motivo è complessivamente infondato.

11.1. Quanto al primo ordine di censure, l'articolo 17, comma 1, dello Statuto dell’Unione Comunità Collinare stabilisce che “ il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, che ne formula altresì l'ordine del giorno, concordandolo col Presidente dell'Unione ”. Risulta dalla documentazione prodotta dalla Comunità Collinare che la convocazione del Consiglio sia stata effettuata dalla sua Presidente in data 19.10.2021, per cui la diversa indicazione contenuta nella delibera impugnata deve ragionevolmente ritenersi un mero refuso (cfr. doc. 11).

11.2. In relazione all’asserita mancanza di atti formali dei singoli Comuni evidenzianti le esigenze di tutela cui la variante è preordinata, tale circostanza, anche quando risultasse nei fatti confermata, non sarebbe idonea a inficiare il provvedimento impugnato, posto che il Comune di Quaranti ha partecipato, per quanto di sua competenza, al procedimento che ha dato luogo alla variante in questione, né si è mai opposto alla stessa o ha espresso posizioni contrarie ai contenuti della stessa, avendoli evidentemente condivisi.

11.3. Con riferimento al ridotto lasso temporale intercorrente tra il conferimento dell’incarico tecnico per la redazione della variante relativa ai comuni aderenti e la consegna degli elaborati, risulta dagli atti di causa che il professionista individuato per la predisposizione degli atti di variante è stato formalmente incaricato dell’adeguamento dei strumenti urbanistici alla normativa Unesco già con determina della Comunità Collinare n. 1 del 23.2.2016. Pertanto, la predisposizione della variante specifica di cui si tratta, avente carattere esclusivamente normativo e anticipando, di fatto, soluzioni in corso di attuazione, non presentava necessità di studi particolari e consentiva di ottimizzare il lavoro già svolto precedentemente dal professionista.

Può quindi convenirsi con la resistente Comunità Collinare che la determina n. 34 del 22.10.2021, richiamata nel provvedimento impugnato, costituisce mera formalizzazione, anche ai fini di regolarità contabile, dell’incarico già assegnato al professionista per la redazione degli elaborati di variante. Questi ultimi, inoltre, sono stati consegnati e resi disponibili in data 22.10.2021, per cui i consiglieri ne hanno potuto esaminare i contenuti in vista della seduta per l’adozione della variante tenutasi in data 25.10.2021.

12. Con il quinto mezzo di gravame, la ricorrente sostiene che l’introduzione dell’art. 39 bis alle N.T.A. del P.R.G. comunale costituirebbe una modifica dell'impianto strutturale del vigente strumento urbanistico. Tale disposizione, anche in considerazione della eccessiva genericità dei suoi contenuti definitori, renderebbe impossibile nel Comune di Quaranti realizzare non solo impianti di trattamento rifiuti, ma anche qualsivoglia impianto industriale che pregiudicasse la fruibilità o il decoro dell'ambiente, così bloccando anche gli interventi di riqualificazione del sito in questione. Inoltre, poiché sarebbe stato avviato, con apposita variante ai sensi della L.R. del Piemonte n. 1/2007, l'adeguamento del P.R.G. al “ documento programmatico relativo al progetto di candidatura Unesco ”, la Comunità Collinare e il Comune di Quaranti avrebbero dovuto attendere la conclusione di detto procedimento prima di adottare la variante semplificata de qua oppure fare ricorso allo strumento della variante strutturale.

Il motivo è infondato.

12.1. L’art. 39 bis introdotto dalla variante impugnata, a ben vedere, non determina una modifica generale o di ampio respiro dell’impianto originario del P.R.G. comunale, poiché la nuova disciplina trova applicazione soltanto alle aree per impianti industriali, artigianali, commerciali e terziari e in relazione agli interventi di trasformazione fisica o funzionale di aree ed edifici esistenti “ che comportino attività insalubri o nocive o inquinanti o moleste ”.

Il riferimento, contenuto nella parte finale del comma 1 dell’art. 39 bis, ad attività “ che generino flussi di traffico, di persone e/o merci, eccessivi in rapporto alla viabilità locale, o che pregiudichino la fruibilità ed il decoro dell'ambiente ”, evocato dalla ricorrente quale elemento sintomatico di illegittimità della delibera (così il ricorso, pag. 13), è stato invece stralciato dalla formulazione definitiva della norma in sede di approvazione della variante, per cui sono infondate le censure che attengono a tali profili. Ne deriva che la riqualificazione del sito ex Fornace potrà sempre essere attuata tramite l’insediamento sul territorio di attività industriali o comunque produttive, con l’unica limitazione – che al Collegio non pare irragionevole – che non si tratti di attività insalubri, nocive, inquinanti o moleste.

12.1. Quanto al riferimento ad una procedura di variante ai sensi della L.R. del Piemonte n. 1/2007, iniziata nel 2010 per l’adeguamento del P.R.G. comunale al “ documento programmatico relativo al progetto di candidatura Unesco ”, la stessa ricorrente riconosce che si tratta di un iter mai perfezionatosi, peraltro avviato facendo applicazione di una normativa regionale successivamente abrogata dalla L.R. del Piemonte n. 3/2013 che ha integralmente sostituito il testo dell’art. 17 della L.R. del Piemonte n. 56/1977, sulla cui base deve oggi valutarsi la natura parziale o strutturale di ciascuna variante.

12.3. A tale proposito, merita infine osservare come la delibera impugnata dia compiutamente atto del rispetto di tutti i parametri normativi necessari affinché la variante in corso di approvazione sia classificata come parziale, senza che la ricorrente ne abbia contestato la sussistenza o abbia articolato specifiche censure sul punto.

13. Con il sesto e il settimo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione sostanziale, LG lamenta che l’adeguamento della normativa urbanistica alle ragioni di tutela derivanti dall'inclusione del territorio comunale di Quaranti nella buffer zone del sito Unesco sarebbe dovuta intervenire solo una volta che fossero stati disponibili i risultati del Tavolo di lavoro preliminare di cui alla deliberazione di G.C. 21.09.2015, n. 26-2131, in concerto con Regione e Provincia, non essendo possibile adottare una soluzione “anticipatoria” delle conclusioni raggiunte dagli enti in tale sede.

Inoltre, l'adeguamento del P.R.G. avrebbe comunque necessitato di un'attività istruttoria conforme agli standard delle Linee Guida che, nel caso di specie, sarebbe mancata. In particolare, l’anticipazione delle prescrizioni di tutela del sito Unesco realizzata con la variante in questione dovrebbe consistere nell'individuazione di talune puntuali limitazioni relative, per esempio, a talune porzioni di territorio comunale, ad alcuni siti o punti di osservazione.

14. Il motivo è complessivamente infondato.

14.1. Dalla lettura delle Linee Guida di cui alla deliberazione di G.C. 21.09.2015, n. 26-2131, non emerge alcun elemento normativo o interpretativo da cui desumere che la protezione dei territori in questione sia subordinata alla preventiva acquisizione dei risultati del Tavolo di lavoro preliminare. Quest’ultimo, istituito ai sensi della predetta deliberazione, è infatti “ finalizzato alla condivisione di modalità e contenuti degli studi e delle procedure necessarie per la redazione e approvazione della variante ” di adeguamento degli strumenti urbanistici alle indicazioni di tutela per i siti Unesco (cfr. doc. 1 della Comunità Collinare, pag. 80), senza che ciò possa in alcun modo limitare l’adozione di ulteriori interventi mirati al soddisfacimento del medesimo obiettivo.

Peraltro, la Comunità Collinare ha preso specificamente atto, ai fini dell’approvazione della variante, dello studio paesaggistico condotto nell’ambito del Tavolo di lavoro preliminare, facendone propri gli esiti in relazione agli allora attuali livelli di definizione. Anche il testo dell’art. 39 bis introdotto nelle N.T.A. del Comune di Quaranti riflette tali acquisizioni – rilevanti sotto il profilo dell’adeguatezza istruttoria del procedimento –, richiamando dettagliatamente gli elaborati risultanti dalla seconda riunione del Tavolo di lavoro preliminare e chiarendo che essi contengono “ gli elementi di interesse paesaggistico e identitario, anche in riferimento ai contenuti delle “Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO ”, quali visuali, assi viari di accesso al sito, percorsi panoramici, aree agricole e terreni di pregio, ai quali la variante in questione garantisce medio tempore tutela.

14.2. L’approvazione del provvedimento impugnato, pertanto, rientra nell’esercizio del potere di pianificazione territoriale demandato alla Comunità Collinare, quale espressione dell’interesse alla protezione e conservazione del sito Unesco come elemento di pregio del territorio, ma non è necessario che si conformi pedissequamente ai contenuti e agli adempimenti delle Linee Guida, non costituendo esso l’atto con cui si provvede all’adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina di tutela del sito in questione. Non vi sono ragioni, quindi, per ritenere che alla Comunità Collinare sia inibito assumere decisioni pianificatorie per la conservazione dell’integrità del territorio e dei suoi valori, ancor prima che il procedimento di adeguamento in corso giunga a conclusione e per assicurarne la sua piena attuazione.

15. Con l’ottavo mezzo di gravame, viene contestata la violazione della delibera di G.R. 18-4076 del 12.11.2021 con cui sono stati dettati i criteri per l’individuazione, da parte della Provincia e della Città metropolitana, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
secondo la ricorrente, infatti, la presenza della buffer zone di siti Unesco non sarebbe ricompresa tra i criteri individuati come escludenti o penalizzanti rispetto all’insediamento di dette attività. La variante impugnata, invece, produrrebbe l’effetto di vietare simili impianti nelle zone in questione, così violando le esclusive competenze della Regione e della Provincia in materia ambientale, con riguardo all’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e alla definizione dei relativi criteri di valutazione.

La censura è infondata.

15.1. In via preliminare, rileva il Collegio come detta deliberazione regionale sia stata approvata in data successiva a quella di adozione della variante impugnata e, pertanto, non risulti riferibile al caso sub iudice . Così espressamente dispone il punto b), n. 4 della citata deliberazione, a mente del quale i criteri per l’individuazione, da parte delle Province e della Città metropolitana, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti “ trovano applicazione per i procedimenti autorizzativi la cui istanza è successiva alla data di pubblicazione ” della stessa.

15.2. Ad ogni modo, anche nel merito la censura si rivela infondata, poiché la citata deliberazione stabilisce espressamente che “ in virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola vitati destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. ”, tra i quali sono ricompresi i terreni su cui dovrebbe insistere l’impianto in questione.

16. Con il nono mezzo, la ricorrente lamenta che l’amministrazione avrebbe omesso di riscontrare le osservazioni dalla stessa prodotte in data 8.12.2021 nel corso del procedimento di approvazione della variante.

Il motivo è infondato e smentito dagli atti di causa. La Comunità Collinare ha infatti proceduto, in ossequio all’art. 17 comma 7 LR 56/1977, all’esame delle osservazioni presentate dalla ricorrente, controdeducendo puntualmente e in modo diffuso in merito ai profili ivi sollevati (cfr. doc 10 della Comunità Collinare). Dell’osservazione della ricorrente si dà atto nella stessa deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2/2022, nella quale si dispone il rigetto della stessa sulla base delle conclusioni contenute nel documento di controdeduzioni elaborato dal tecnico incaricato della redazione della variante de qua e condiviso dall’amministrazione. Nella fattispecie, pertanto, non è ravvisabile alcuna inerzia dell’amministrazione, con la conseguente infondatezza anche della domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio della Comunità Collinare in ordine alle predette osservazioni formulata dalla ricorrente.

17. Accertata l’infondatezza del ricorso introduttivo, si può adesso passare all’esame dei motivi aggiunti.

18. Con un primo mezzo, LG deduce l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per le medesime ragioni già denunciate con il ricorso introduttivo;
alla luce delle considerazioni sopra svolte, tale censura deve essere respinta.

19. La ricorrente articola, altresì, un secondo ordine di censure deducendo vizi propri degli atti impugnati. In particolare, con il primo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione della delibera del Consiglio Provinciale di Asti n. 53/2021, in quanto, a suo dire, la Comunità Collinare non avrebbe recepito le prescrizioni e le indicazioni ivi contenute. Quest’ultima, in particolare, con la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1/2022 si sarebbe limitata a “prendere atto” formalisticamente degli esiti della seconda riunione del Tavolo di lavoro preliminare, mentre la delibera provinciale n. 53/2021 avrebbe comportato l'obbligo, nel recepire detti risultati, di esplicitare le ragioni di “ tutela paesaggistica e ambientale ” e di indicare puntualmente le specifiche risultanze che avrebbero imposto il divieto di realizzare impianti di trattamento dei rifiuti in aree industriali. Quanto alla deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2/2022 di approvazione della variante, questa si sarebbe limitata a un mero rinvio di stile agli esiti dei lavori preliminari, senza indicare le specifiche ragioni che inibirebbero la localizzazione dell’impianto in questione nell'unica area industriale del Comune di Quaranti. Ragioni che, nella specie, la ricorrente ritiene insussistenti, in quanto l’opera non ostruirebbe o comprometterebbe visuali, non interferirebbe con percorsi o punti di osservazione panoramici, non insisterebbe su aree agricole di pregio, sarebbe lontana dal Centro abitato e non pregiudicherebbe i valori protetti dalle linee guida Unesco. La deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2/2022 avrebbe altresì violato le prescrizioni provinciali relative alla limitazione dell'efficacia della variante normativa de qua ai soli “nuovi interventi”, ovvero quelli il cui iter autorizzativo avrebbe avuto inizio dopo l’approvazione della stessa.

La censura non merita condivisione.

19.1. Dalla lettura del succitato provvedimento, invero, rimane smentita la ricostruzione della ricorrente, poiché l’amministrazione ha adeguato la variante alle prescrizioni formulate dalla Provincia, fornendo un riscontro che il Collegio ritiene sufficiente e pertinente rispetto alle modifiche richieste. In particolare, il paragrafo 6 della Relazione Illustrativa della variante – intitolato “ integrazioni e specificazioni conseguenti al parere di pronunciamento di compatibilità della Provincia di Asti allegato alla delibera del Consiglio provinciale n. 53 del 28.12.2021 ” – contiene una puntuale indicazione delle modifiche o integrazioni apportate alla variante in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Provincia, in particolare:

- è stato esplicitato che la Comunità Collinare, con la variante in approvazione, “ ha inteso perseguire l’obiettivo di tutela paesaggistica e ambientale per tutti i Comuni aderenti, indipendentemente dalle previsioni urbanistiche poste in essere da ciascun PRG ”, con ciò riscontrando positivamente la richiesta della Provincia, in cui non si fa riferimento a ulteriori e più dettagliati adeguamenti;

- il testo dell’art. 39 bis introdotto nelle N.T.A. dei singoli comuni è stato modificato e reso più coerente con la struttura complessiva del P.R.G., per eliminare, come richiesto dalla Provincia, riferimenti o definizioni di carattere generico, contrasti o sovrapposizioni con le norme del P.R.G. vigente;
quanto all’applicabilità della nuova disciplina ratione temporis , la citata disposizione prevede al comma 1 che essa si riferisca ai “ nuovi insediamenti o interventi di trasformazione fisica o funzionale ”;

- con la delibera del Consiglio dell’Unione n. 1/2022, si è specificamente “preso atto” dell’attuale livello di definizione degli studi per l’adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni facenti parte della Comunità Collinare alle indicazioni di tutela per il sito Unesco “ Paesaggi vitivinicoli del Piemonte ”, in corso di attuazione “ mediante il “tavolo di lavoro” costituito con la Regione Piemonte secondo la procedura definita dalle linee guida UNESCO di cui alla DGR n. 26-2131 del 21/09/2015, in riferimento agli elaborati e ai relativi contenuti ”;
in detti termini, è stato ottemperato pienamente alle richieste della Provincia, tra le quali, diversamente da quanto argomentato in ricorso, non vi era l’obbligo di indicare puntualmente le specifiche previsioni del Tavolo di lavoro preliminare che avrebbero imposto il divieto di insediare impianti di trattamento di rifiuti nella buffer zone del sito Unesco.

20. Con un secondo ordine di censure, LG contesta il contenuto delle controdeduzioni formulate dalla Comunità Collinare sulle osservazioni presentate dalla società nel contesto dell’iter di approvazione dell’avversata variante.

La doglianza non è condivisibile.

21. L’amministrazione, infatti, ha controdedotto con argomentazioni adeguate che risultano esenti da macroscopici profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, cioè i vizi che segnano il limite del sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali della pubblica amministrazione in materia di pianificazione e governo del territorio. In particolare, quanto ai profili principali su cui si è concentrato il contraddittorio endoprocedimentale, si può affermare quanto segue:

- non merita censure il giudizio di prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione del territorio, tenuto conto del suo particolare e riconosciuto pregio, rispetto all’interesse privato connesso all’esecuzione dell’iniziativa imprenditoriale oggetto del Protocollo, essendo la stessa ad uno stadio ancora del tutto embrionale. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non può ritenersi che l’iter per l’acquisizione dell’autorizzazione ex D.Lgs. n. 152/2006 sia stato avviato con l'attivazione della Conferenza preliminare di servizi su richiesta della ricorrente;
tale procedura, come disciplinata dall’art. 14, comma 3, della L. n. 241/90, è “ finalizzata ad indicare al richiedente, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti….comunque denominati ”, ponendosi dunque come momento meramente interlocutorio rispetto alla richiesta di autorizzazione, che, peraltro, potrebbe anche non essere presentata;

- l’osservazione di cui al punto 2) è analoga al quarto motivo del ricorso introduttivo, di cui è stata già accertata l’infondatezza;
ad ogni modo, la Comunità Collinare ha correttamente evidenziato come, al di là delle generiche affermazioni della ricorrente, quest’ultima non abbia indicato motivi oggettivi da cui desumere che gli elaborati di variante non siano stati esaminati prima della votazione;

- il nuovo testo dell’art. 39 bis, come modificato in sede di approvazione della variante, non impedisce in toto la realizzazione di insediamenti di carattere industriale, artigianale, commerciale e terziario individuati all’interno dei P.R.G. comunali, a condizione che risultino conformi con la normativa vigente integrata dalle specificazioni della presente variante;

- è irrilevante che i valori alla cui protezione mirano le disposizioni della variante possano essere già oggetto di altre misure di tutela presenti nell’ordinamento, perché la D.G.R. n. 26-2131 del 21.09.2015 pone a carico delle amministrazioni un preciso onere di salvaguardare l’integrità del sito Unesco, anche attraverso l’adozione di previsioni anticipatorie rispetto alla pianificazione generale;

- la disposizione dell’art. 39 bis non presenta i caratteri di genericità ed eccessiva ampiezza censurati dalla ricorrente, risultando coerente, nella sua formulazione, alla finalità di introdurre una disciplina di tutela del territorio omogenea per tutti i comuni della Comunità Collinare, indipendentemente dalle previsioni urbanistiche di ciascun P.R.G.

Anche la censura in esame, pertanto, non può essere accolta.

22. In conseguenza di quanto precede, la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente deve essere respinta, essendo stata accertata la legittimità degli atti amministrativi impugnati.

23. In conclusione:

- il ricorso iscritto al numero di r.g. 878/2021 è irricevibile per tardività;

- il ricorso iscritto al numero di r.g. 70/2022 e i motivi aggiunti ivi presentati sono infondati e vanno respinti.

Le spese sono liquidate come da dispositivo.

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