TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2021-10-15, n. 202102803

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2021-10-15, n. 202102803
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102803
Data del deposito : 15 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2021

N. 02803/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01517/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2021, proposto da F.lli Giordano

SS

Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G R, C U M e R D M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana;
il Dipartimento Regionale Agricoltura;
l’Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento;
l’Ispettorato dell'Agricoltura di Trapani;
tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- del D.D.S. n. 2112/2021 del 07.06.20201, trasmesso in pari data alla Ditta ricorrente, a mezzo del quale è stato revocato il D.D.S. n. 5010 del 16.11.2011 e, segnatamente, “il premio di primo insediamento previsto con la misura 112 pari ad euro 80.000 ed il contributo previsto ai sensi della misura 121, pari ad euro 116.085,72”;

- della Relazione di Controllo in loco dei funzionari dell'U.O. Monitoraggio e Controllo dell'IA di Agrigento, redatta in data 29/12/2016;

- della Relazione di controllo in loco dei funzionari dell'IA di Trapani, redatta in data 20.04.2018;

- ove occorra, della Nota prot. n. del 26.03.2021 con la quale l'Area 4 - controlli del Piano di Sviluppo Rurale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa M C alla camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021, e udito il difensore di parte ricorrente, come da verbale;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato il D.D.S. n. 2112/2021 del 07.06.2021, di revoca del decreto di concessione D.D.S. n. 5010 del 16.11.2011, censurando anche le relazioni di controllo in loco dei funzionari dell’U.O. Monitoraggio e Controllo dell’Ispettorato Agricoltura di Agrigento e di Trapani;
chiedendone l’annullamento, vinte le spese;

- la resistente Amministrazione regionale, seppure ritualmente intimata, non si è costituita;

- alla camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021, presente il difensore di parte ricorrente come da verbale, il Presidente del Collegio ha indicato, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., la questione del difetto di giurisdizione di questo giudice;
e la causa è stata posta in decisione con avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto che, come indicato al difensore della parte ricorrente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;

Ritenuto, in particolare, che:

- secondo il consolidato orientamento del Giudice regolatore della giurisdizione, seguito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ a) sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato;
b) sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (ipotesi sub a);
autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (ipotesi sub b)
” (Cass., Sez. Un. 5 agosto 2016, n. 16602;
conforme e in termini analoghi Cons. Stato, Ad. Pl., n. 6/2014;
Cass. Civ., Sez. Un., 30 luglio 2020, n. 16457;
Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7136);

Ritenuto che nel caso in esame:

- la revoca del finanziamento è stata disposta all’esito di controlli effettuati successivamente all’ammissione al finanziamento, e prima dell’autorizzazione al pagamento del saldo;

- la ricorrente del resto contesta i rilievi effettuati dagli Ispettorati dell’Agricoltura in sede di controllo in loco, avente come obiettivo la verifica completa dell’investimento, con particolare riguardo alla rispondenza dei lavori eseguiti, degli impianti/macchinari acquistati e dei servizi con le previsioni progettuali approvate all’atto della concessione dell’aiuto (v. punto 7 del manuale);

- non vi è stata, pertanto, alcuna rivalutazione della domanda presentata dalla parte ricorrente, nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone la P.A., ma l’accertamento, in sede di controllo in loco finalizzato all’erogazione del saldo, della (presunta) difformità degli investimenti e/o degli acquisti realizzati rispetto a quanto previsto nel piano di investimenti e alla prescrizioni riportate nell’atto di concessione;

- pertanto, venendo in rilievo il riscontro di presunte inadempienze nella fase (dinamica) successiva alla concessione dell’aiuto, la posizione vantata dal beneficiario è di diritto soggettivo;

Ritenuto, conclusivamente, che:

- il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto a cura della parte ricorrente ai sensi dell’art. 11, co. 2, cod. proc. amm., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;

- nulla deve statuirsi per le spese di giudizio, in quanto l’Amministrazione intimata non si è costituita.

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