TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-11-11, n. 201503260

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-11-11, n. 201503260
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201503260
Data del deposito : 11 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01657/2015 REG.RIC.

N. 03260/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01657/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2015, proposto da:
M D, D G S, rappresentati e difesi dagli avv. D G S, M D, domiciliati presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici domicilia ex lege in Lecce, Via Rubichi;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce in procedimento n. 966/11 RG, depositato il 24.9 - 17.10.2013 e munito di formula esecutiva il 6.11.2013, regolarmente notificato il 14.11.2013 al Ministero della Giustizia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la nota della Corte di Appello di Lecce – Ufficio Ragioneria con cui si comunica l’avvenuto pagamento delle somme vantate dalle parti ricorrenti nei confronti dell’Amministrazione, così come liquidate nel decreto di pagamento in epigrafe indicato;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi i difensori delle parti, avv. F. Coppola, in sostituzione dell'avv. M. Dammicco, per i ricorrenti e avv. dello Stato G. Matteo;


Va dichiarata la cessazione della materia del contendere risultando dagli atti che la Corte di Appello di Lecce – Ufficio Ragioneria ha comunicato l’avvenuto pagamento delle somme vantate dalle parti ricorrenti e che tale circostanza è stata confermata in udienza dal difensore degli odierni istanti.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste per metà a carico dell’Amministrazione resistente in base al criterio della soccombenza virtuale e compensate per il resto in ragione della serialità della controversia e del pur tardivo adempimento

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