TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2019-01-25, n. 201900102

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2019-01-25, n. 201900102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201900102
Data del deposito : 25 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2019

N. 02381/2018 REG.RIC.

N. 00102/2019 REG.PROV.CAU.

N. 02381/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2381 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato C C, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo via Belgio 22;


contro

Comune di Bagheria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi n. 52;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto riguarda al ricorso introduttivo :

- del provvedimento protocollo n. 56311 del 14 agosto 2018 del Comune di Bagheria avente ad oggetto la pratica di condono n. 765/C ed il diniego definitivo all'accoglimento dell'istanza di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85 per il mantenimento dell'immobile realizzato in assenza di concessione edilizia (ubicato in contrada Foggia-Corso Italia 67 identificato nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. otto a particella 2258 ditta -OMISSIS- e -OMISSIS- notificato in data 14 agosto 2018);

- di ogni altro atto presupposto connesso e/ conseguenziale al suddetto provvedimento;

quanto ai motivi aggiunti :

- dell’ordinanza n. 55/DIR. del 29 ottobre 2018 (ex art. 31 D.P.R. 380/01) del Comune di Bagheria Direzione 9 Governo e Pianificazione del Territorio –Servizio Repressione Abusivismo Edilizio con la quale si ingiunge ai ricorrenti di demolire a proprie cure e spese, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione nonché presunti e non meglio individuati “manufatti pertinenziali insistenti sulla particella catastale” e degli atti ad essa comunque prodromici e collegati in senso sfavorevole agli odierni ricorrenti;

- di ogni altro atto presupposto connesso e/ conseguenziale ai suddetti provvedimenti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che, dalle allegazioni processuali emerge che l’immobile di che trattasi è stato edificato, entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia, dopo il 1978 e che la valutazione effettuata dal Legislatore di inedificabilità assoluta entro la fascia dei 150 metri dalla battigia (art.15, L.r. n.78 del 1976) è sufficiente ai fini dell’affermazione dell’insanabilità delle opere abusive, non rilevando il lasso di tempo trascorso dalla loro realizzazione;

CONSIDERATO altresì che il comma 10 dell’art. 23 della L.r. n. 37/1985 (di recepimento della L. n. 47/1985) dispone espressamente che “restano…escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976” (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 15-02-2018, n. 369);

- che la tutela del vincolo di inedificabilità di cui all’art. 15 della L.r. 78/76, è di esclusiva competenza del Comune mentre la Soprintendenza ha competenza esclusiva sul vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

RITENUTO che, pertanto, il diniego della concessione in sanatoria, chiesta nel 1986, non appare prima facie censurabile e così pure la conseguente ingiunzione di demolizione (che si connota come atto dovuto);

RITENUTO che l’assenza del fumus sia sufficiente a determinare la reiezione della domanda di sospensione degli effetti sopra descritta, con compensazione delle spese della fase cautelare.

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