TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-10-29, n. 202419024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2024
N. 19024/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2019, proposto da
M A, O F, G L, rappresentati e difesi dall'avvocato D D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli 36;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Repubblica Italiana, Ministro per la Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;
a) disporre l'annullamento: - parziale del D.P.R. 24 ottobre 2018 nella parte in cui nell'art. 1, comma 1, il MIUR è stato autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno accademico 2018/2019 di n. 462 unità di personale docente di I^ fascia;
- dell'Avviso del MIUR contenuto nella nota prot. n. 15332 del 7.11.2018 avente ad oggetto la scelta sedi per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato in base alle graduatorie nazionali della legge n. 128/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 653, della legge n. 205/2017 per l'anno accademico 2018/2019 in cui è stata precisata l'assunzione a tempo indeterminato di n. 478 docenti di I^ fascia, invitando coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali formate ai sensi della legge n. 128/2013, indette con D.M. 30.6.2014 n. 526, ad effettuare la scelta delle sedi di insegnamento.
- dell'Avviso del MIUR n. 16962 del 3.12.2018 avente ad oggetto individuazioni per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato graduatorie nazionali ex l. 128/2013 - a.a. 2018/2019, con cui gli interessati sono stati invitati ad accedere al proprio sito riservato per verificare l'eventuale conferimento d'incarico con la relativa sede assegnata.
- dell'Avviso del MIUR n. 17985 del 18.12.2018 avente ad oggetto individuazioni per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato graduatorie nazionali ex l. 128/2013 - a.a. 2018/2019, con cui gli interessati sono stati invitati ad accedere al proprio sito riservato per verificare l'eventuale conferimento d'incarico con la relativa sede assegnata.
b) accertare e dichiarare il plurimo inadempimento omissivo del MIUR, nonché della Repubblica Italiana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine all'obbligo giuridico di adozione del Regolamento di disciplina delle procedure di reclutamento del personale AFAM previsto dall'art. 2, comma 7, lett. e) della legge n. 508/99 e successivamente dal comma 01 dell'art. 19 della legge 8 novembre 2013 n. 128 di conversione del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, già richiesto nei precedenti risorsi al TAR Lazio nn.rr.gg. 11568/2018 e 11576/2018;
c) condannare i resistenti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Repubblica Italiana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla corresponsione ai ricorrenti degli importi per risarcimento dei danni per la perdita di chance dei ricorrenti relativa al loro passaggio alla prima fascia docente AFAM in conseguenza della mancata adozione del Regolamento di disciplina delle procedure di reclutamento del personale docente di prima fascia di cui all'art. 2, comma 7, lett. e), della legge n. 508/99, poi sollecitato e disciplinato temporalmente nel già riferito art. 19, comma 01, della legge n. 128/2013 di conversione del d.l n. 104/2013, da quantificare equitativamente nella somma da liquidare a ciascun ricorrente pari ad un decimo della differenza annuale tra il trattamento stipendiale lordo corrisposto nel tempo rispettivamente ai docenti AFAM di prima e seconda fascia per ogni anno solare di servizio da ciascun ricorrente prestato nella seconda fascia a decorrere dall'anno 1999 di entrata in vigore della legge n. 508 istitutiva del regolamento mai adottato per il periodo dal 1999 al 2013, e di un importo maggiore pari invece ad un quinto della differenza annuale tra il trattamento stipendiale lordo corrisposto nel tempo rispettivamente ai docenti AFAM di prima e seconda fascia per ogni anno solare di servizio da ciascun ricorrente prestato nella seconda fascia a decorrere dall'anno 2013 di entrata in vigore della legge n. 128/2013 di conversione del d.l n. 104/2013 e sino alla data attuale nonché, a seguire, dell'emananda sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle citate annualità di maturazione delle somme creditorie sino alla data del futuro soddisfo, o, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia, già richiesto nei precedenti risorsi al TAR Lazio nn.rr.gg. 11568/2018 e 11576/2018;
d) sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la rilevante e non manifesta infondatezza della eccepita questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 653, 654 e 655, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2024 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono docenti di ruolo di seconda fascia delle Accademie di Belle Arti italiane, appartenenti al comparto AFAM.
2. Rilevano al riguardo che nelle predette Accademie l’attività docente sarebbe effettuata con assoluta e paritaria autonomia e libertà d’insegnamento senza distinzione normata di qualità didattica tra prima e seconda fascia docente. Nell’ambito della docenza AFAM, infatti, la docenza di seconda fascia si differenzierebbe dalla prima solamente nel corrispettivo economico percepito, ma non nella funzione, nell'attribuzione dei compiti o nelle prerogative dei docenti.
3. La legge 21 dicembre 1999 n. 508 (relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) ha disposto, nell’art. 2, co. 7, che “Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo le acquisizioni degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: […] e) le procedure di reclutamento del personale”.
4. In seguito, in assenza dell’emanazione del predetto Regolamento, è intervenuto l’art. 19 del D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito nella legge 8.11.2013, n. 128, che nel comma iniziale 01 ha così disposto: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016”.
5. Il successivo comma 1 dello stesso art. 19 ha, altresì, previsto che, al fine di garantire il regolare avvio dell’a.a. 2013-2014, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del d.l. n. 97/2004 fossero trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratti a tempo indeterminato e determinato. Il posteriore comma 2 del medesimo art. 19 ha disposto, poi, la rinnovazione solo per l’a.a. 2013-2014 dei contratti a tempo determinato in essere nell’a.a. 2012-2013 “nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultano vacanti e disponibili, in subordine agli incarichi di cui al comma 1”.
6. In conseguenza di quanto sopra, risulterebbe pertanto, in primo luogo, che a decorrere dalla riferita legge n. 508 del 1999 sussisteva l’obbligo relativo alla adozione di Regolamento per la definizione delle procedure di reclutamento del personale, ivi comprese quelle per il passaggio dalla seconda alla prima fascia docente. Risulterebbe poi, in secondo luogo, che la medesima legge, nel presupposto della mancata adozione del predetto Regolamento stabilito dalla legge n. 508 del 1999, abbia disposto la misura urgente della effettuazione entro 180 giorni della adozione del Regolamento al fine di potere effettuare le relative conseguenti assunzioni in prima fascia anteriormente all’anno accademico 2015-2016.
7. Il MIUR, inizialmente inadempiente all’obbligo originario previsto nella legge n. 508/1999, avrebbe poi continuato a rimanere omissivamente inadempiente relativamente all’obbligo specifico di facere disposto nel citato art. 19, comma 01, della legge n. 128/2013 in ordine all’emanazione ed attuazione del predetto Regolamento e non avrebbe, pertanto, dato attuazione al suddetto obbligo di legge.
8. La suddetta omissione avrebbe determinato un grave ed irreparabile pregiudizio funzionale, professionale, giuridico ed economico per i ricorrenti, ai quali sarebbe stato in conseguenza, per quasi 20 anni, precluso di accedere alla prima fascia docente.
9. Sempre nella perdurante assenza dell’emanazione del predetto