TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-10-29, n. 201905130
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Pubblicato il 29/10/2019
N. 05130/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03049/2018 REG.RIC.
N. 01336/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3049 del 2018, proposto da
Villa Savoia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati O A e P D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo legale, in Napoli, viale Gramsci n. 16;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;
Capitaneria di Porto Castellammare di Stabia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Lido Azzurro Terme Vesuviane s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Ciro Manfredonia e Antonio Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via G. G. Orsini, n. 30;
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2019, proposto da
Lido Azzurro Terme Vesuviane s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via G. G. Orsini, n. 30;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Villa Savoia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e P D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo legale, in Napoli, viale Gramsci n. 16;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
quanto al ricorso n. 3049 del 2018:
a) della determina dirigenziale del Comune di Torre Annunziata n° 1057 dell'11.7.2018;
b) se lesiva, della nota comunale a firma congiunta dell'ing. Ariano e del dott. Ariano, prot. int. 16 del 16.2.2018;
c) se lesiva, della nota comunale a firma del dott. Ariano prot. 183 del 4 giugno 2018;
- inoltre in via meramente tuzioristica, per quanto occorrente, perché atti richiamati già in concessione del 2007:
d) della c.d. delimitazione del 1976 dell'Agenzia del Demanio, citata nella determinazione sub a),
e) della nota della capitaneria di Porto di Castellammare del 2006 richiamata nel provvedimento sub a);
f) di tutti gli atti presupposti connessi e/o conseguenziali comunque lesivi degli interessi della società;
quanto al ricorso n. 1336 del 2019:
- della determina del 24/1/2019 n. 71 del Comune di Torre Annunziata IV, Dipartimento Demanio, avente ad oggetto la sospensione temporanea dell’ordinanza delimitazione aree demaniali;
- di ogni altro atto connesso e presupposto ove e per quanto lesivi.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei due giudizi del Comune di Torre Annunziata, di Villa Savoia s.r.l., dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania;di Lido Azzurro Terme Vesuviane s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. - Con il ricorso numero di R.G. 3049 del 2018, la società Villa Savoia a r.l., in qualità di concessionaria del “Lido Azzurro” di Torre Annunziata, come da Determina dirigenziale del 23.2.2006 e atto concessorio del giugno 2007, ha impugnato gli atti in epigrafe, con cui il detto Comune le aveva ordinato di rendere visibili i limiti dell’area assegnata in concessione, pena l’avvio della procedura di decadenza.
I.2. - La società ricorrente ha premesso che:
- l’antica concessione del 1990, poi rinnovata comprendeva nell’area demaniale marittima la superficie identificata al catasto al fg. 6, p.lla 390, in conformità alla situazione di fatto consolidata da almeno un trentennio, tanto che su tale p.lla risultava realizzata gran parte dei servizi igienici, docce e sottoservizi funzionali all’utilizzo del Lido;
- la concessione dell’area, nella medesima consistenza e distribuzione degli spazi esistenti, era stata oggetto di gara nel 2006;
- il bando di gara conteneva la precisazione che “ sulla particella 390 è in corso verifica per l’accertamento del diritto di proprietà a seguito di atto stragiudiziale di diffida ”, in quanto sulla esatta dimensione dell’area concessa vi erano stati alcuni esposti presentati dalla confinante “Terme Vesuviane” s.r.l., già concessionaria del medesimo complesso, affinché venisse esclusa dal bando la superficie identificata al foglio 6 p.lla 390, di cui Terme Vesuviane rivendicava la proprietà;
- la concessione, sottoscritta del 2007, lasciava aperta la questione della p.lla 390, con la specificazione che, secondo la delimitazione del 1976 del Demanio (richiamata anche nella determina del 2018 gravata), la suddetta particella 390 non era ricompresa nel demanio marittimo, con la dichiarazione dell’incompetenza dell’Amministrazione Comunale ed il rinvio agli organi competenti per ogni definizione ulteriore;
- era pendente un giudizio civile (Tribunale di Torre Annunziata R.G. 2431/2015) promosso dalla confinante Terme Vesuviane per rivendicare la proprietà privata della superficie identificata dalla citata particella 390, del foglio 6;
- dal 2006 all’attualità, l’area individuata come Lido Azzurro era rimasta la stessa e gli atti successivi, a cui il bando rinviava per la definizione della vicenda sulla p.lla 390, non erano stati mai adottati;
- l’obbligo di delimitazione era previsto genericamente negli atti concessori, mentre negli atti gravati tale obbligo era richiesto espressamente, a pena di decadenza;
I.3. - La società Lido Azzurro Terme Vesuviane a r.l. controinteressata, in qualità di titolare dell’area confinante, nonché ente che - rivendicando la proprietà privata della p.lla 390 - aveva presentato al Comune l’esposto in seguito al quale erano stati adottati gli atti gravati, si è costituita in giudizio il 4 settembre 2018, e ha depositato documenti e memorie.
Ha sollevato, in via preliminare, eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non avere la ricorrente impugnato nel termine decadenziale la nota del 16 febbraio 2018 prot. n. 16. Ha anche eccepito il difetto di giurisdizione sul ricorso, per essere le questioni ad esso sottese, in particolare quella relativa alla consistenza e alla titolarità della p.lla 390, riservate alla cognizione del giudice civile. Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza del gravame.
I.4. - L’agenzia del Demanio e il Comune di Torre Annunziata si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, in data 6 e 7 settembre 2018.
La difesa erariale dell’Agenzia, nel resistere al ricorso, ha rappresentato, in relazione alla particella n. 390 in questione, la pendenza presso il Tribunale di Torre Annunziata del giudizio di accertamento dei confini e della relativa titolarità, e ha riportato le difese svolte in quell’ambito.
L’ente locale ha sollevato anch’esso eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non avere la ricorrente impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni l’atto presupposto alla determina dirigenziale, ovvero la nota del 16 febbraio 2018 prot. n. 16, con la quale il Comune aveva invitato la ricorrente a delimitare il confine con la particella 390. Ha, altresì, argomentato sull’infondatezza nel merito del ricorso.
Con memoria del 4 settembre 2019 la ricorrente ha replicato alla difesa della controinteressata Terme Vesuviane s.r.l. Ha ribadito che l’area identificata al catasto dalla p.lla 390 era impegnata da un trentennio con docce, servizi igienici e sottoservizi (almeno dal 1990) e per questo era pertinenziale e necessaria funzionalmente per il Lido.
II.1. - Con ricorso numero di R.G.1336 del 2019, la società Lido Azzurro Terme Vesuviane s.r.l. (di seguito anche solo Terme Vesuviane), in qualità di vicina controinteressata, ha impugnato la determina del 24/1/2019 n. 71 del Comune di Torre Annunziata, avente ad oggetto la sospensione temporanea dell’ordinanza di delimitazione dell’area demaniale concessa alla soc. Villa Savoia s.r.l.
II. 2. - La ricorrente ha premesso:
- di aver acquistato - con atto notarile del 1981 rep. 57724 - la concessione perpetua volta all’utilizzo dell’acqua termo-minerale della sorgente denominata Terme Vesuviane Nunziante, nonché la esclusiva proprietà del sovrastante corpo di fabbrica e di ogni accessione e pertinenza, sita in Torre Annunziata, alla via Guglielmo Marconi;
- di aver promosso contro la Villa Savoia s.r.l., titolare della concessione demaniale relativa al confinante Lido Azzurro, un giudizio civile, ex articolo 702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (R.G.n. 2431/2015), ancora pendente, per rivendicare la proprietà dell’area contraddistinta al fg. 6, particella 390, ritenuta abusivamente occupata dalla Villa Savoia srl;
- di aver inviato atto di diffida stragiudiziale al Comune, a cui erano seguite: la nota prot. n. 16 del 16.02.2018, con cui l’ente locale aveva invitato la società concessionaria Villa Savoia s.r.l. “ ad adottare gli accorgimenti necessari per eliminare i servizi che ricadano in proprietà privata entro l’inizio della prossima stagione balneare, nel rispetto dei confini effettuata dalle Autorità competent i”;la successiva Determinazione n. 473 del 10.07.2018 con cui il Dirigente del IV Dipartimento Servizio Demanio Marittimo aveva ordinato alla Villa Savoia s.r.l. di “ rendere visibili i limiti dell’area assegnata secondo quanto già indicato e prescritto nel Bando di Gara quale lex specialis (paletti di legno uniti tra loro da una corda o sagola festonata) nel rispetto del tracciato di delimitazione già operato dall’Agenzia del Demanio- Filiale della Campania- sede di Napoli, con verbale di delimitazione n. 36/260 del5/10/1976” ;
- che Villa Savoia s.r.l. aveva impugnato la suddetta determina e gli atti connessi con ricorso (RG. 3049/2018);
- che il Comune aveva sospeso la determina gravata dalla Villa Savoia srl, nonostante nel menzionato giudizio la ricorrente avesse rinunciato all’istanza cautelare.
II.3. - Avverso il provvedimento di sospensione la società ricorrente ha dedotto la violazione di legge, in particolare, dell’art. 21 quater , 2 comma, della l. 241/1990, degli artt. 97e 113 Cost. e l’eccesso di potere sotto vari profili, con riferimento specifico alla violazione del giusto procedimento.
II.4. - Il Comune di Torre Annunziata si è costituito in giudizio il 3 maggio 2919, e la controinteressata Villa Savoia s.r.l. in data 23 luglio 2019.
Quest’ultima ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, attesa la pendenza del giudizio civile sulla titolarità della p.lla 390 e di quello rg. 3049/2018 avverso le determinazioni del Comune.
La ricorrente con memoria del 24 luglio 2019 ha ribadito le motivazioni poste a fondamento del ricorso.
Rinunciate le istanze cautelari, alla pubblica udienza del 26 settembre 2019 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
III.1. - In rito, il Collegio ravvisa, innanzitutto, i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi instaurati con i ricorsi R.G. n. 3049/2018 e n. 1336/2019.
Sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle due controversie: l’identità dei soggetti in causa e della vicenda oggetto di controversia.
III.