TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-09-01, n. 202105678

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-09-01, n. 202105678
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202105678
Data del deposito : 1 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2021

N. 05678/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05174/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5174 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Niutta 22 c/o Studio Fides;

contro

il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e per l’effetto domiciliato in Napoli, via Diaz, 11;
il Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console,3;

e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Sabbatino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in S. Giorgio A Cremano, via Filippo Turati 56;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Pozzuoli prot. 44145 datato 01/07/2016 provv 0107 notificato in data 08/08/2016 con il quale il responsabile della tutela paesaggistica comunicava al ricorrente l'esito negativo del procedimento amministrativo di cui all'art. 146 d. lgs 42/04 riguardante la pratica di condono edilizio legge 724/94 pratica 3359 del 05/04/1995 prot. 19875.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici. e Paesaggistici, del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, del Comune di Pozzuoli e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 luglio 2021- svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 – la dott.ssa Angela Fontana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rappresenta il ricorrente di aver realizzato in Pozzuoli, località Monterusso, una unità immobiliare che si sviluppa su due livelli, contraddistinta con lettera "B" facente parte di un corpo di fabbrica bifamiliare distinto al catasto fabbricati al foglio 23 particella 904.

Per tale opera è stata presentata, presso il Comune di Pozzuoli, istanza di condono edilizio ex L. 724/94 (pratica 3359 del 05.04.1995), oggetto di parere favorevole (ex art. 32 L. 47/85) della Commissione edilizia Integrata datato 19.03.2001.

Il Comune di Pozzuoli, con provvedimento prot. 16211 datato 06.05.2002, ha concesso la sanatoria delle opere in questione ai sensi dell'art. 151 D. Lgs 490/99.

Il provvedimento di sanatoria fu trasmesso alla Soprintendenza ambientale che, con decreto del 16.07.2002, annullò la sanatoria rilasciata dal Comune di Pozzuoli.

Avverso il decreto di annullamento ministeriale, il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso al Tar Cmpania Napoli - RG 10059/2002.

Nelle more della pendenza del giudizio, il ricorrente ha presentato in data 22.02.2013 una istanza di riesame della pratica di condono edilizio, dichiarandosi disponibile ad una nuova proposta di completamento e/o riqualificazione dell'opera.

La suddetta istanza, ed il progetto di riqualificazione dell'unità immobiliare, furono inviati alla Soprintendenza ambientale per l'espressione del previsto parere di competenza.

Con nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia prot. 16321 del 06.10.2015 la richiesta di riesame della pratica di condono edilizio avanzata dal ricorrente è stata dichiarata non ammissibile in ragione della perdurante efficacia del provvedimento di annullamento della precedente sanatoria, essendo stato dichiarato perento il ricorso proposto per il suo annullamento.

Il Comune di Pozzuoli, conseguentemente, ha adottato il provvedimento di esito negativo del procedimento amministrativo di cui all'art. 146 D. Lgs. 42/04 riguardante la pratica di condono edilizio legge 724/94 pratica 3359 del 05.04.1995 prot. 19875.

Tali atti sono impugnati con il ricorso in esame nel quale per più profili sono dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con i primi due motivi di ricorso, è dedotta la violazione dell’art. 7 e dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 che obbligano l’amministrazione a garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo che lo riguarda.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione del d. lgs 42/2004 e del d.P.R. 380/nonché il vizio di eccesso di potere per insufficiente motivazione.

Deduce il ricorrente che illegittimamente il Comune non avrebbe condotto una autonoma istruttoria sulla sanabilità del manufatto essendosi conformato al parere negativo reso dalla Soprintendenza.

Si è costituito il Comune di Pozzuoli chiedendo che il ricorso sia respinto.

E’ intervenuto ad opponendum il signor -OMISSIS-, quale residente nell’immobile contiguo a quello per cui è causa

Il ricorso non è fondato.

Quanto alle censure che riguardano la obliterazione delle garanzie partecipative, va rilevato come l’avviso di avvio del procedimento ha come funzione quella di evitare che il destinatario dell’atto possa essere colto “a sorpresa” da un provvedimento dell’amministrazione eventualmente per lui pregiudizievole.

E’ chiaro che tale effetto non si realizza quando l’adozione del provvedimento consegua, come nel caso di specie, ad una istanza della parte stessa.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, parimenti alcun rilievo può essere dato alla mancata comunicazione del preavviso di diniego qualora la parte interessata neanche nel corso del giudizio abbia dato prova che il proprio apporto partecipativo avrebbe determinate un esito per lui favorevole del procedimento. (Consiglio di Stato sez. II, 04/06/2020, n. 3537).

Infine vanno respinte anche le censure contenute nel terzo motivo di ricorso.

Il provvedimento del Comune costa di una motivazione adeguatamente chiara in quanto è stata data ampia rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinate l’adozione da parte dell’amministrazione dell’unico atto conforme a legge.

Il diniego della Soprintendenza, infatti, assume rilievo autonomo e vincolante della successiva attività amministrativa dell’ente locale.

Peraltro anche il parere della Soprintendenza è immune dai dedotti profili di illegittimità.

Esso ripropone le medesime ragioni che già avevano fondato il precedente orientamento negativo che aveva determinato l’annullamento dell’autorizzazione paesaggista emessa dal Comune a favore del ricorrente.

La motivazione del parere negativo impugnato non appare irragionevole né si rendeva necessaria una ulteriore istruttoria.

Portata tranciante delle pretese del ricorrente assume la circostanza che l’opera oggetto della istanza di condono risultava incompleta al momento della presentazione della relativa istanza.

La richiesta di riesame, formulata dal ricorrente sul presupposto che egli avrebbe realizzato gli interventi necessari a mitigare l’impatto paesaggistico del manufatto, come rilevato dalla Soprintendenza, avrebbe determinato la realizzazione di un’opera diversa rispetto a quella oggetto di condono, in palese violazione della portata testuale della legge la quale prevede la condonabilità di interventi edilizi ultimati alla data del 31 dicembre 1994.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendone i presupposti.

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