TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-07-03, n. 202413430
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Pubblicato il 03/07/2024
N. 13430/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11621/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11621 del 2023, proposto da
Marianna D'Onofrio, rappresentata e difesa dagli avvocati S F e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Giustizia e Csm Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Tribunale dei Minorenni di Roma, Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Vera Cuzzocrea, I M, M F, A T, M D N, Antonella Gazzellone, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria finale del concorso per nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2023 - 2025, pubblicata in data 1 marzo 2023, dal Consiglio Superiore della Magistratura, nella parte in cui l'odierna ricorrente risulta collocata in una posizione diversa da quella legittimamente spettante;
- della delibera del 1° marzo 2023 (Pratica num. 77/CV/2022) con cui parte intimata ha proceduto alla pubblicazione della graduatoria del concorso de quo;
- dell'ordine del giorno speciale della seduta del 22 marzo 2023, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura, ha deliberato il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in autotutela inviata dall'odierna ricorrente in data 3 febbraio 2023;
- del parere formulato in data 9 marzo 2022 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma;
- del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2023, relativo ai giudici onorari del Tribunale per i Minorenni di Roma, nella parte in cui, riportando la graduatoria finale della procedura selettiva in esame, non include la Dott.ssa D'Onofrio;
- del verbale della seduta antimeridiana dell'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, del 7 dicembre 2022, nella parte in cui si dà atto della cessazione dalle funzioni dell'odierna ricorrente per scadenza del termine di durata dell'incarico;
- dei verbali delle riunioni tenutesi in data 15, 20 e 22 dicembre 2021, 3, 10, 19, 26, 27, 28 e 31 gennaio 2022, 1, 4, 7 e 8 febbraio 2022, nella parte in cui dovessero ritenersi lesivi degli interessi dell'odierna ricorrente;
- dell'ordine del giorno aggiunto della seduta del 16 novembre 2022, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato l'elenco dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di ROMA, per il triennio 2023-2025, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- dell'ordine del giorno aggiunto della seduta del 7 dicembre 2022, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato l'elenco dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Roma, per il triennio 2023-2025, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso pubblico P-15048/2021 del 26 luglio 2021 per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- per quanto d'interesse, della Circolare del Consiglio superiore della Magistratura prot. n. P-15705/2010 del 13 novembre 2020;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
per l’accertamento
- dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella spettante posizione nell'elenco dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Roma, per il triennio 2023-2025;
e per la condanna
- delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'inclusione nella spettante posizione nell'elenco dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Roma, per il triennio 2023-2025, con il punteggio legittimamente spettante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – L’odierna ricorrente, dott.ssa Marianna D’Onofrio, giudice onorario minorile da due trienni, ha partecipato alla procedura per la nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2023 – 2025, indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 26 luglio 2021.
Il numero di giudici onorari da nominare/confermare per il Tribunale dei minorenni di Roma è stato determinato in n. 56 unità, di cui n. 20 uomini e n. 36 donne, tenuto conto della pianta organica del Tribunale e della previsione di cui all’art. 50, R.D. n. 12 del 1941, al tempo vigente, che prevedeva che il Tribunale dei minorenni fosse composto, oltre alla componente togata, da due esperti, un uomo e una donna, con il titolo di giudice onorario.
2. – Il bando della suddetta procedura prevede criteri differenti per la conferma dei giudici onorari, a seconda che il periodo pregresso di esercizio delle loro funzioni fosse stato di uno, di due, ovvero di tre trienni:
- coloro che hanno svolto un unico triennio possono essere confermati sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con i nuovi aspiranti;
- coloro che, invece, hanno già svolto due trienni di incarico onorario – come la ricorrente – possono essere ulteriormente confermati soltanto previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti;ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma con l’indicazione per ciascuno di loro della qualifica e del punteggio attribuito (art. 3, comma 2, lett. b), del bando);
- infine, per coloro che hanno già svolto più di tre trienni, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione e in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario (art. 3, comma 2, lett. c), del bando).
3. – Il giudice onorario viene, così, valutato da una commissione che gli attribuisce un punteggio per i titoli e le esperienze professionali maturate, compilando un’apposita scheda di valutazione.
Il modello standard della scheda di valutazione contempla 5 macro-voci, ognuna delle quali suddivisa a sua volta in sotto-voci: “ Titoli accademici ”, “ Attività professionale ”, Titoli culturali ”, “ Partecipazione a corsi e seminari ” e “ Colloquio ”.
4. – Ai fini della comparazione con gli altri candidati, il giudice onorario viene inserito, sulla base del punteggio conseguito, in una graduatoria comprensiva di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (art. 6, comma 6, lett. c), del bando).
Una volta formata la graduatoria, la commissione procede ai colloqui dei candidati e attribuisce loro un ulteriore punteggio che si somma ai precedenti.
Viene, infine, stilata la graduatoria finale.
Il CSM provvede alla nomina dei giudici onorari e trasmette le deliberazioni al Ministero della Giustizia per l’emissione dei relativi decreti.
5. – Nel caso di specie, la commissione ha valutato il percorso professionale e formativo della ricorrente, attribuendole complessivamente n. 36 punti, così suddivisi:
- “ Titoli accademici ”: 14 punti;
- “ Attività professionale ”: 7 punti;
- Titoli culturali ”: 3 punti;
- “ Partecipazione a corsi e seminari ”: 2 punti;
- “ Colloquio ”: 10 punti.
6. – In forza del predetto punteggio, la ricorrente si è collocata 66esima nella graduatoria finale: posizione risultata non utile ai fini della riconferma quale giudice onorario.
7. – Con delibera del CSM, recepita con decreti del Ministro della Giustizia del 30 gennaio 2023, sono stati nominati/confermati n. 56 giudici onorari per il Tribunale dei minorenni di Roma, dei quali n. 20 giudici onorari di genere maschile e n. 36 giudici onorari di genere femminile.
8. – L’odierna ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale, ritenendoli viziati per violazione di legge, per violazione della lex specialis , per eccesso di potere e per difetto di motivazione, sotto tre distinti profili:
i) sarebbe irragionevole il punteggio attribuitole dalla Commissione per l’attività professionale svolta e per gli altri titoli posseduti ( I motivo di ricorso );
ii) sarebbe illegittima la mancata esclusione dalla procedura di quattro candidate (di genere femminile) non in possesso dei requisiti di partecipazione, perché destinatarie, in passato, di provvedimenti di non conferma ( II motivo di ricorso );
iii) riguardo ad altre due candidate (di genere femminile) che avevano già svolto più di tre trienni e che sono state riconfermate, non sarebbe stata valutata la sussistenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla loro peculiare competenza;condizione, questa, che ne avrebbe giustificato la conferma ai sensi del bando ( II motivo di ricorso ).
5. – Si sono costituite in causa le Amministrazioni resistenti, per chiedere il rigetto del ricorso.
6. – A seguito della camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, questo Tribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti i candidati che hanno preceduto la ricorrente nella graduatoria finale della procedura.
Tale adempimento è stato eseguito dalla ricorrente.
Il ricorso risulta così, in particolare, notificato a tutte le candidate di genere femminile che sono state nominate giudici onorari del Tribunale dei minorenni di Roma per il triennio 2023-2025 e che risulterebbero, potenzialmente, pregiudicate dall’accoglimento della presente impugnativa.
7. – All’udienza pubblica del 24 aprile 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. – Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
9. – Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, anzitutto, l’insufficienza del punteggio attribuitole dalla Commissione per la macro-voce “ Attività professionale ”.
La scheda di valutazione, alla predetta macro-voce, contempla 5 sotto-voci, che la commissione ha completato rispetto al profilo della ricorrente nel modo seguente:
- sotto-voce “ Attività professionale svolta ”: 7 punti (su un range da 5 a 10 punti);
- sotto-voce “ Svolgimento di ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale ”: 0 punti (su un range da 1 a 5 punti);
- sotto-voce “ Esercizio di funzioni giudiziarie onorarie minorili in uffici diversi da quelli per i quali si è presentata la domanda ”: 0 punti (1 punto per ogni triennio svolto);
- sotto-voce “ Tirocinio ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 69/2013 presso uffici giudiziari minorili ”: 0 punti (su 1 punto massimo);
- sotto-voce “ Altro (specificare) ”: 0 punti (su un range da 1 a 3 punti)
La ricorrente censura il fatto che non le sia stato attribuito alcun punteggio per la sotto-voce “ Svolgimento di ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale ”, nonostante lei avesse dichiarato in domanda di aver prestato servizio:
a) dal 2010 al 2014 in qualità di psicologo-psicoterapeuta presso il Servizio di psichiatria dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma (struttura pubblica);
b) dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, in qualità di psicologo-psicoterapeuta presso l’Infermeria della Caserma dei Carabinieri S. D’Acquisto (struttura pubblica).
9.1. – La censura è fondata.
9.2. – Preliminarmente si evidenzia che, per consolidata giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli.
L’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà, oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili ( cfr ., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1218).
9.3. – Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la doglianza in analisi sia meritevole di positivo apprezzamento, in quanto il giudizio espresso dalla Commissione risulta viziato da palese irragionevolezza e illogicità.
9.4. – Le Amministrazioni resistenti si limitano a replicare, in via difensiva, che tutta l’attività professionale svolta dalla ricorrente sarebbe stata valutata dalla Commissione, attribuendole 7 punti sui 10 disponibili, all’interno della sotto-voce “ Attività professionale svolta ”.
Questa argomentazione non è condivisibile, in quanto la scheda di valutazione contempla due voci distinte alle quali attribuire un punteggio: (a) “ Attività professionale svolta ” (da 5 a 10 punti) e (b) “ Svolgimento di ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale ” (da 1 a 5 punti).
Di conseguenza, se un candidato ha svolto un’attività che abbia le peculiari caratteristiche descritte da quest’ultima sottovoce sub b) , non è possibile ometterne la valutazione, ricomprendendola nel punteggio attribuito per la prima sottovoce.
Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto una duplice dichiarazione nella domanda di partecipazione alla procedura.
Da un lato, ha dichiarato di esercitare alla data attuale:
i) attività di collaborazione alla ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma (sin dal 1 marzo 2018);
ii) attività di ricercatore presso la Fondazione Santa Lucia (sin dal 2015);
iii) la professione di psicoterapeuta presso uno studio privato (sin dal 2013, cfr. curriculum vitae e autorelazione su esperienze professionali).
Dall’altro lato, essa ha dichiarato di aver svolto – in passato – due ulteriori attività professionali, quali appunto quelle di psicologo-psicoterapeuta presso il Servizio di psichiatria Ospedale Sant’Andrea di Roma (per 4/5 anni) e di psicologo-psicoterapeuta presso l’Infermeria della Caserma dei Carabinieri S. D’Acquisto (per 5 anni).
Queste ultime due attività appaiono astrattamente riconducibili alla categoria “ ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale” , contemplata dalla seconda sottovoce della scheda di valutazione.
Il servizio di psicologo presso un ospedale pubblico e presso l’infermeria della caserma dei Carabinieri implica infatti, senz’altro, l’esercizio di una funzione di sostegno, cura e assistenza dei soggetti ivi ricoverati.
Tali attività, peraltro, sono state svolte per un periodo apprezzabile di tempo.
Risulta, così, palesemente illogica e irragionevole – e quindi illegittima per eccesso di potere – la mancata attribuzione di alcun punteggio a favore della ricorrente (su un range da 1 a 5 punti) per la sotto-voce “ Svolgimento di ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale ”.
10. – Sempre nel primo motivo di ricorso, la ricorrente si duole del punteggio attribuitole dalla Commissione per la macro-voce “ Titoli accademici ”.
Dalla scheda di valutazione emerge che essa ha ricevuto complessivamente n. 14 punti, così suddivisi:
- n. 10 punti (punteggio massimo) per la sottovoce “ Laurea magistrale ”;
- n. 3 punti (punteggio massimo) per la sottovoce “ Diploma di specializzazione ”;
- n. 1 punto (su massimo 3) per la sottovoce “ Altri titoli ”.
La ricorrente ritiene non corretta l’attribuzione di un solo punto (su tre) per la voce “ Altri titoli ”, in quanto essa ha conseguito (i) il Dottorato di Ricerca in “Neuroscienze del Comportamento”, nonché (ii) un Master di I Livello in “Diritto del Minore” presso l’Università La Sapienza di Roma.
Titoli, questi, che non sarebbero stati presi in considerazione dalla Commissione.
10.1. – La censura non merita condivisione.
Si consideri, infatti, che alla ricorrente è stato attribuito il massimo punteggio possibile sia per la laurea conseguita, sia per il diploma della scuola di specializzazione.
Ad essa è stato, poi, attribuito un ulteriore punto nell’ambito della sottovoce “ Altri titoli ”.
Di conseguenza, i due titoli ulteriori rispetto alla laurea e al diploma di specializzazione, dichiarati dalla ricorrente nella domanda (ossia il Dottorato di Ricerca in “Neuroscienze del Comportamento” e il Master di I Livello in “Diritto del Minore”), sono stati puntualmente presi in esame dalla Commissione, e concretamente valutati all’interno della citata sottovoce “ Altri titoli ”.
L’attribuzione a questi ultimi titoli di un solo punto su tre non appare manifestamente illogica o irrazionale.
Deve osservarsi, infatti, che il corso del Master di I livello non era stato ancora concluso dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda ( cfr . domanda di partecipazione: “ Master I livello in diritto del minore Sapienza in corso di discussione tesi febbraio 2022 ”; cfr . curriculum vitae : “ 2021-in corso, Master annuale in “Diritto del minore ”; cfr . autorelazione: “ attualmente sta frequentando il Master di I livello in diritto del minore ”).
Di conseguenza, non può affermarsi che la ricorrente fosse già effettivamente in possesso del titolo del Master, non avendo ancora concluso il relativo corso.
Rispetto al Dottorato di ricerca in Neuroscienze, invece, che pur rappresenta un titolo di rilevante valore formativo, non appare palesemente illogico o irragionevole aver attribuito ad esso un punteggio pari a 1 su tre, rientrando questa valutazione nell’alveo dell’ampia discrezionalità tecnica riservata alla commissione.
Né, sul punto, la ricorrente ha svolto deduzioni specifiche, dalle quali emergano elementi sintomatici dell’illogicità della relativa valutazione, essendosi limitata ad affermare che ai titoli post lauream dichiarati avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio superiore “alla luce dei diversi anni di impegno e di studio sostenuti nell’ambito delle neuroscienze, della psicologia e della tutela dei minori”.
Le deduzioni della ricorrente si risolvono, quindi, essenzialmente nel chiedere a questo Giudice di operare una nuova rivalutazione del titolo posseduto, entrando indebitamente nel merito del giudizio operato dalla Commissione.
La censura deve essere, quindi, disattesa.
11. – Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotto che quattro candidate (collocatesi in posizione superiore in graduatoria rispetto alla ricorrente) – Dott.sse R G, S M, M F e I M – sarebbero state confermate nelle funzioni di giudice onorario, nonostante le stesse fossero state destinatarie, in passato, di un provvedimento di non-conferma quali “esperti di sorveglianza”, così violando l’art. 1, comma 1, lett. d), del bando, che prevede che “ non potranno essere proposti per la nomina o conferma a giudice onorario minorile coloro che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all’incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di esperto di sorveglianza ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate ”.
Ciò risulterebbe dimostrato dal fatto che le quattro candidate risultano non essere state confermate nelle Procedure di selezione per nomina e conferma di “esperti di sorveglianza” - triennio 2023-2025,
11.1. – La censura è infondata.
Con riferimento alla posizione delle dott.sse R G e I M, risulta dalla graduatoria relativa alla selezione per gli “esperti di sorveglianza” 2023-2025 che esse avessero presentato una domanda di “nomina”, non una di “conferma”.
Parte resistente ha, inoltre, evidenziato che le due dottoresse non abbiano mai svolto in passato funzioni di esperti del Tribunale di Sorveglianza (affermazione, questa, non contestata dalla ricorrente).
Appare, di conseguenza, impossibile che le due candidate in esame siano state destinatarie, in passato, di un provvedimento di non conferma o di revoca nelle funzioni di “esperto di sorveglianza” che possano essere preclusive al conferimento delle funzioni di giudice onorario nell’ambito della presente procedura.
Con riferimento alla posizione della dott.ssa S M, parte resistente ha dimostrato che la stessa ha svolto l’incarico di esperto di sorveglianza per tre trienni e che la sua domanda di conferma per un ulteriore triennio è stata respinta “ ai sensi degli artt. 3, comma 2, lettera c) e 6, comma 6, lettera c), del bando, atteso che nella valutazione comparativa con i nuovi aspiranti non si rileva la sussistenza di circostanze eccezionali, dipendenti dalla peculiare competenza professionale sulla base delle competenze e dei titoli extragiudiziari acquisiti […] ” ( cfr . delibera consiliare del 7 dicembre 2022 recante nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza di Roma).
La mancata conferma della dott.ssa Marricchi, pertanto, non è riconducibile ad una ipotesi di “inidoneità all’incarico” di cui all’art. 1 del bando della procedura di cui è causa, bensì all’assenza di quelle “ circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario ” che giustificano la conferma per i trienni successivi al terzo.
Non si configura, pertanto, rispetto ad essa la preclusione di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), del bando, sopra menzionata.
Da ultimo, parte resistente ha dimostrato che la dott.ssa M F, nominata esperto di sorveglianza nel 2021, non è stata riconfermata nella funzione ricoperta per il triennio 2023-25, perché ha revocato volontariamente la propria domanda di conferma.
La stessa non è stata, quindi, destinataria di un provvedimento di revoca o di non-conferma per inidoneità all’incarico nelle medesime funzioni, che sarebbe stato preclusivo per la nomina a giudice onorario.
Le censure svolte dalla ricorrente in relazione alle suddette candidate sono, pertanto, destituite di fondamento.
12. – Sotto ulteriore profilo, la ricorrente lamenta che la dott.ssa A T sarebbe stata “nominata” e non “confermata” nell’incarico, così violando la procedura di conferma prevista dal bando per coloro che avevano già svolto, per tre trienni, l’incarico onorario.
In particolare, il CSM non avrebbe valutato, rispetto a tale candidata, la sussistenza di “ circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario ”.
Sarebbe stato, così, violato l’art. 3, comma 2, lett. c), del bando, in forza del quale “ per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell’esercizio delle funzioni onorarie ”.
12.1. – La censura è infondata.
Nei confronti della dott.ssa Troise, il CSM ha espressamente valutato la sussistenza delle eccezionali circostanze dipendenti dalla sua peculiare competenza al fine di conferirle l’incarico.
Prova di ciò si rinviene nel verbale dell’8 febbraio 2022 della Commissione esaminatrice (citato peraltro proprio da parte ricorrente), ove è riportata una descrizione dettagliata del percorso professionale della dott.ssa Troise, della quale viene:
- “ sottolineata la profonda preparazione tecnica, coltivata negli anni sia con un’intensa attività professionale, sia con partecipazione al dibattito culturale […]”;
- “ constatato l’equilibrio personologico, la profondità delle riflessioni in tema di giustizia minorile ”,
- evidenziato che quelle sopra citate sono “ caratteristiche tutte che la rendono candidato eccellente per la conferma quale giudice onorario, garantendo un contributo costante e qualificatissimo ”.
La Commissione aggiunge, inoltre, espressamente che “ suggerisce la sua conferma come GO, in quanto la peculiare competenza professionale della candidata integra le condizioni per il suo rinnovo ex art. 4, comma 2, lett. c) della Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2024 ”.
La Commissione, dunque, ha motivato in modo specifico, sulla scorta delle “ competenze e dei titoli extragiudiziari ” della dott.ssa Troise, la sussistenza di quelle “ circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale” che hanno giustificato il conferimento dell’incarico onorario ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) del bando.
Non si è, così, verificata alcuna violazione della procedura prevista dal bando nel caso di specie con riferimento alla valutazione per così dire “rafforzata” della candidata.
La circostanza, dunque, che la stessa sia stata formalmente “nominata”, e non “confermata” nell’incarico, nelle sue funzioni appare ininfluente ai fini di causa, atteso che sono state valutate le condizioni richieste dall’art. 3, comma 2, lett. c) del bando.
13. – Censura di analogo contenuto è stata rivolta nei confronti della dott.ssa M D N: il CSM non avrebbe valutato nemmeno per quest’ultima la sussistenza di circostanze eccezionali determinate dalla sua peculiare competenza professionale per disporne la conferma dopo il terzo triennio.
13.1. – La censura è infondata.
Nel verbale della seduta dell’8 febbraio 2022, la Commissione ha diffusamente descritto il percorso professionale della dott.ssa D N, evidenziando che:
- possiede “ specifiche competenze tecniche ma anche capacità e competenze personali e di comunicazione interpersonale capacità di osservazione e spirito critico ”
- nelle esperienze formative e professionali all’esterno del Tribunale “ ha acquisito competenze in diversi ambiti: sociale, psicologico, clinico, di conduzione di un ascolto con un minore, oltreché interfacciarsi con genitori e istituzioni a diverso titolo ”;
- è parte attiva dell’Associazione GEMME sezione italiana ( Groupement Europeen del Magistrats pour la Mediation ), collabora con il gruppo mediazione scolastica, promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nonché con l’A.E.Me.F. (Associazione Europea di mediazione familiare);
- lavora in ambito scolastico e collabora, da anni, come consulente con l’Associazione Italiana persone Down, sezione di Napoli;
- svolge il ruolo di docente formatore in diversi corsi su tematiche relative all’inclusione scolastica e su altre tematiche in ambito psicosociale.
Alla luce di tale percorso professionale e formativo, il CSM ha ritenuto che essa possedesse “ specifiche competenze professionali per l’ampia attività lavorativa che svolge che giustificano la richiesta di conferma ”.
La ritenuta sussistenza di queste “specifiche competenze” in capo alla dott.ssa D N altro non è se non la valutazione di quella “ peculiare competenza professionale” che giustifica eccezionalmente la possibilità di confermare la candidata per periodi successivi al terzo triennio ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) del bando di concorso.
La circostanza, dunque, che la delibera del CSM del 7 dicembre 2022 abbia riportato il nominativo della dott.ssa D N tra quelli degli aspiranti alla conferma che stanno espletando il secondo triennio, e non invece il terzo triennio, è un mero refuso, che non ha in alcun modo viziato la procedura di conferma, in quanto nei confronti della citata candidata è stata – come visto – puntualmente valutata la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 3, comma 2, lett. c) del bando.
Anche questa censura appare, di conseguenza, destituita di fondamento.
14. – In conclusione, alla luce di tutto quanto supra osservato, appare fondata unicamente la prima delle varie censure sollevate in giudizio dalla ricorrente, ossia quella inerente l’illegittima mancata attribuzione di un qualche punteggio per la sottovoce “ Svolgimento di ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale ”, all’interno della macro-voce “ Attività professionale ”.
A ciò consegue l’annullamento degli atti della procedura con riferimento a quest’unico profilo.
L’annullamento degli atti determina l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi, affidando ad una commissione in diversa composizione la rinnovazione della valutazione del punteggio attribuibile alla ricorrente per la citata sottovoce, nel rispetto dei vincoli conformativi di cui alla presente sentenza.
15. – Si precisa, per inciso, che non può essere accolta, in questa sede, né la domanda di accertamento di uno specifico punteggio ulteriore attribuibile alla ricorrente, essendo questa un’attività valutativa discrezionale riservata all’Amministrazione, né la domanda di condanna ad includere la ricorrente nell’elenco dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Roma, per il triennio 2023-2025, trattandosi di un’attività logicamente dipendente e susseguente alla valutazione che sarà effettuata dall’Amministrazione stessa in sede di riesercizio del potere.
16. – L’accoglimento di un’unica censura e la natura delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.