TAR Catania, sez. IV, ordinanza collegiale 2020-02-17, n. 202000375
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Pubblicato il 17/02/2020
N. 00375/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sull'istanza di correzione di errore materiale proposta da
R T, rappresentato e difeso dall'avvocato M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la correzione
della sentenza n. 2957 del 2019 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 1308 del 2019;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 il dott. M A P F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza n. 2957 del 2019 con cui questa Sezione ha accolto il ricorso n. 1308 del 2019, proposto da R T per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza n. 37/2019, pronunciata il 18 gennaio 2019 dal Tribunale di Messina in funzione di Giudice del Lavoro nel giudizio avente numero di 2218/2018 R.G.,;
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;
Vista l’istanza con la quale il procuratore del ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale inficiante la liquidazione delle spese processuali del giudizio nella parte in cui non sono state distratte in suo favore, quale procuratore antistatario;
Rilevato che il procuratore del ricorrente aveva chiesto la distrazione delle spese processuali in suo favore a pagina 3 del ricorso introduttivo del giudizio;
considerato, dunque, che le spese liquidate nel dispositivo della sentenza n.2957/2019 vanno distratte in favore del procuratore antistatario del ricorrente;