TAR Brescia, sez. I, sentenza 2012-05-04, n. 201200743
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N. 00743/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00536/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 536 del 2005, proposto da:
C O, rappresentato e difeso dall'avv. P P, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Questore 30.11.2004 cat. a11/uf.im.2004 denegante rinnovo permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 maggio 2012 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto in rubrica è stato rifiutato un rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo in ragione di non aver dato dimostrazione del reddito percepito, con utile sufficienza, nel periodo utile pregresso.
La difesa del ricorrente contesta dette risultanze, affermando che, in ogni caso, pur in disparte la mancanza delle necessarie procedure di preavviso ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, sarebbe altrimenti mancata del tutto idonea istruttoria. A tale ultimo riguardo la stessa difesa allega fatture del 2002 e del 2003 per confutare quanto concluso dall’Amministrazione e per dimostrare l’esatto contrario. Avversative sono le conclusioni dell’Avvocatura, la stessa tuttavia non confuta in radice la veridicità delle fatture.
All’udienza Pubblica del 2.5.2012 la causa è stata spedita in decisione.
Rileva il Collegio che, nella sostanza, il reddito percepito nel tempo prescritto risulta dimostrativamente sufficiente. Di modo che possono superarsi le affermazioni della Questura. Inoltre quest’ultima non è riuscita a dimostrare che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello altrimenti in discorso.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con compensazioni delle spese di lite.