TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-04-08, n. 202406798

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-04-08, n. 202406798
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406798
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 06798/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03906/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3906 del 2012, proposto da
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati E P eF P, con domicilio eletto presso lo studio F P in Roma, viale Bruno Buozzi, 68;
L B, M A M, L M, M M, C M, rappresentati e difesi dagli avvocati E P e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Anzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7, quindi, sostituzione dell’originario difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale n. 58498 del 19 dicembre 2011, di diniego al rilascio del titolo edilizio in sanatoria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Anzio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 febbraio 2024 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’originario ricorrente, ha impugnato il diniego della richiesta sanatoria di un manufatto realizzato, asseritamente nel 1989, all’interno della corte di un immobile di proprietà del predetto, sito nel comune di Anzio, in uno con l’implicito provvedimento di rigetto del parere Paesistico in sanatoria.

In particolare l’amministrazione ha adottato il seguente provvedimento :” Ritenuto che la disciplina dettata dall’art. 32 del d.l del 30/09/2003 n. 269 convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326, esclude del tutto applicazione del condono edilizio per gli abusi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni cfr comma 27, lett. d), alt. 32, L. 326 del 2003 ("27 (...) le opere abusive non sono suscettibili dl sanatoria, qualora: (...) d) siano state realizzate su Immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di legge statali e regionali (…) e Legge Regione Lazio n. 12 dei 06/11/04 e successive modifiche ed integrazioni), consentendo la detta legge esclusivamente la condonabilità dei soli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, di cui all'allegato 1 del D.L. n. 269 del 2003, punti 4, 5 e 8);
Considerato dunque che alla luce della documentazione prodotta in atti si versa al di fuori delle ipotesi ammesse al condono ex Legge 328/03 surriferita, trattandosi, nella fattispecie in oggetto, di manufatti che si risolvono in un vero e proprio aumento della volumetria in zona Vincolata;
Ritenuto infatti che i manufatti de quibus insistono su area soggetta a vincolo di P.T.P.R.;
Considerato a fortori che codesto Comune è titolare di Sub-delega di funzioni rilasciata con Determinazione della Regione Lazio n. 8190 del 19/04/2010 per il rilascio del parere Paesistico in sanatone;
Emette DINIEGO per le ragioni sopra esposte al rilascio del titolo edilizio in sanatoria relativamente alle opere eseguite di cui alla domanda presentata in data 02/12/200, prot. n. 5401 registrata presso questo Ufficio Condono Edilizio al N. 8625”.

Il provvedimento è stato notificato in data 27 febbraio 2012.

Avverso tale determinazione ha reagito la parte ricorrente con ricorso giurisdizionale, affidato a tre motivi di gravame.

In data 18 gennaio 2023, il comune resistente ha rappresentato l’adozione di misure cautelari in capo al difensore ed ha chiesto, ex art. 79 cpc, l’interruzione del processo.

Alla udienza straordinaria del giorno 3 marzo 2023 il difensore del ricorrente ha rappresentato il decesso del predetto, per cui il presente procedimento giudiziario è stato interrotto.

In data 25 maggio 2023, gli eredi del del cuius, hanno riassunto il giudizio.

In data 25 novembre 2023 il Comune di Anzio si è costituito in giudizio attraverso un nuovo difensore.

Alla udienza straordinaria del giorno 2 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, lett. dd), comma 27 della L. 326/2003. Violazione e falsa applicazione della Legge della Regione Lazio n. 12 del giorno 8 novembre 2004, nonché l’eccesso di potere per carenza dei presupposti.

La parte ricorrente ha lamentato che l’amministrazione comunale nel provvedimento, in questa sede impugnato, si è limitata a rilevare che il manufatto è stato realizzato in zona vincolata, senza considerare che l’edificio era stato realizzato prima del 1989 (come indicato nella domanda di condono), ossia molto prima dell’adozione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) adottato nel 2007 e non ha attestato che l’indicata opera non era conforme alle prescrizioni urbanistiche.

In merito è necessario osservare che l’aspetto centrale e dirimente del primo motivo di gravame è la data di costruzione dell’immobile in questione, collocata dal ricorrente nel 1989.

Ora, in disparte il fatto che il terreno ove è stato realizzato l’immobile insiste in un’area vincolata con decreto ministeriale 21 ottobre 1954, ai sensi della legge 1497 del 1939 e del suo regolamento attuativo n. 1357 del 1940, costituisce principio giuridico fermo e pacifico il fatto che l’onere di provare la data di realizzazione e l’originaria consistenza di un immobile, oggetto di contestazione da parte della p.a. per l’abusività del manufatto, incombe in capo alla parte ricorrente, secondo il noto brocardo :Onus probandi incumbit ei qui dicit, allorquando, come nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto, di contro, la legittimità della costruzione sotto il profilo temporale.

Ne consegue che era onere della parte istante, non solo e non già attestare apoditticamente la data della costruzione, ma la stessa avrebbe dovuto produrre agli atti di causa concreti ed obiettivi elementi di riscontro circa il momento dell’effettiva realizzazione del fabbricato (Consiglio di Stato Sez. VI n. 10904 del 13 dicembre 2022).

Pertanto, la censura avanzata al provvedimento contestato per non aver considerato che l’immobile insisteva già dal 1989, è infondata, dovendo trovare, così, applicazione il citato art.32.

In merito, l’art. 32 cit., al comma 27, lettera d), statuisce che non è ammissibile la sanatoria del manufatto allorquando :” siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

La Legge regionale sopra citata, prevede, poi, criteri ostativa alla sanatoria di manufatti e, segnatamente, all’art. 3, lettera b), che recita :” le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.

Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente ha rilevato che il provvedimento ha fatto generico riferimento, sia alla Legge regionale del Lazio n. 12/2004 che, all’art. 32, comma 27 della lettera d) che non prevede, quale causa ostativa al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, le previsioni di cui al PTPR.

La tesi avanzata non è condivisa dal Collegio.

La norma espressamente riportata nel provvedimento contestato è la lettera d) dell'art. 32, comma 27 della legge 326/03 che esclude la sanatoria nelle aree, come quella utilizzata dal ricorrente, già soggetta a vincolo sin dal 1954.

Infine, la parte ricorrente ha contestato il fatto che l’amministrazione resistente, quale organo sub delegato per il rilascio del parere paesistico non ha adottato il conseguente provvedimento e l’opera per cui è causa non arreca alcun danno ai valori paesaggistici.

In realtà, con riferimento a tale ultimo assunto, emerge dalla documentazione fotografica in atti, che il manufatto realizzato in assenza di qualsivoglia titolo edilizio, ha comportato un aumento di volumetria in zona vincolata.

Quanto alla mancata adozione del parere paesaggistico, è sufficiente riportare la giurisprudenza di questo tribunale, peraltro già segnalata dalla resistente, secondo cui la insanabilità del manufatto, rende irrilevante il rilascio del parere paesaggistico (Tar Lazio-Roma, sentenza n. 4580 dell’8 maggio 2023).

Ciò detto il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

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