TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-09-06, n. 201601624

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-09-06, n. 201601624
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201601624
Data del deposito : 6 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2016

N. 01624/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01861/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2012, proposto da:
Cantieri Navali Megaride soc. coop., rappresentata e difesa dall'avvocato Andreina Esposito, domiciliata presso la segreteria del Tribunale, in Milano, via Corridoni, n. 39;



contro

Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.n.a.c.), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;



nei confronti di

Vemai Industria s.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della comunicazione di revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. 2190 del 16.5.2012 di cui al verbale redatto dalla Commissione aggiudicatrice in data 16.5.2012, della procedura ristretta per la ristrutturazione della motonave "Roma" (GR 01/12 CIG 3798408171 CUP D47J09000060006) inviata dalla Gestione Navigazione Laghi Italia con nota prot. n.2234 del 7.6.2012 alla Cantieri Navali Megaride Soc. Coop; nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, compresa la comunicazione all'AVCP del 13.6.2012 prot 2679 nonché tutti quelli mai comunicati alla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como e dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.n.a.c.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con provvedimento prot. n. 2234 del 7.6.2012, la Gestione Governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como ha revocato il provvedimento prot. n. 2190 del 16.5.2012 di aggiudicazione definitiva della procedura ristretta, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione della motonave “Roma”, disposta in favore della Cantieri Navali Megaride soc.coop.

L’amministrazione ha deciso di revocare in autotutela l’aggiudicazione avendo riscontrato la falsità della dichiarazione resa dal presidente del consiglio di amministrazione della società: questi - con riferimento al requisito di ordine generale di cui all’art. 38, c.1, lett. c, d.lgs. n. 163/2006 - aveva dichiarato che nei suoi confronti non erano state pronunciate sentenze di condanna, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444, c.p.c.; dal certificato del casellario giudiziale acquisito dalla stazione appaltante sono, invece, emersi i seguenti provvedimenti: 1. decreto penale di condanna del 12.7.2005 per il reato di navigazione senza abilitazione, di cui all’art. 1216, c. 1, cod.nav.; 2. sentenza del 24.1.2007 per il reato di violazione di sigilli (art. 349 c.p.); 3. sentenza del 14.3.2008 per il reato di violazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 in materia di inquinamento dell’aria (art. 24, c. 2, d.P.R. n. 152/1999).

L’amministrazione ha, inoltre, ritenuto i reati di cui ai punti 2 e 3 incidenti sulla moralità professionale e sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante in quanto connessi sia con l’oggetto sociale sia con le prestazioni concernenti l’appalto.

La società cooperativa Cantieri Navali Megaride ha chiesto l’annullamento di questo provvedimento e della comunicazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 13.6.2012 prot. n. 2679, articolando le seguenti doglianze:

I. violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006; non imputabilità del fatto;

II. eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione di legge per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

III. violazione delle norme comunitarie in materia di favor partecipationis; violazione di legge mancata accettazione di integrazione

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