TAR Brescia, sez. II, sentenza 2012-02-09, n. 201200213
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Testo completo
N. 00213/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01380/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2011, proposto da:
AR PI DE AR, in qualità di legale rappresentante di PROGRAF SNC, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Balzaretti e Marco Zaninelli, con domicilio eletto presso il secondo in ES, via Romanino 1/D;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in ES, via S. Caterina 6;
per l'ottemperanza
- al decreto della Corte d’Appello di ES Sez. II civ. del 7 dicembre 2010, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a versare a Prograf snc la somma di € 3.900 (oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo) per superamento della ragionevole durata del processo civile ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente AR ET de DI, quale legale rappresentante di Prograf snc, ha chiesto il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (legge Pinto) per il superamento della ragionevole durata di un giudizio civile promosso nei confronti di RC TO PA (15 giugno 1998 – 18 febbraio 2010, dal primo grado alla Cassazione).
2. La Corte d’Appello di ES Sez. II civ. con decreto del 7 dicembre 2010 ha condannato il Ministero della Giustizia a versare a Prograf snc la somma di € 3.900 (oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo) in relazione all’eccessiva durata della fase svoltasi davanti alla Cassazione (3 dicembre 2005 – 18 febbraio 2010). Il tempo eccedente la ragionevole durata è stato definito in 3 anni e 3 mesi.
3. Il decreto della Corte d’Appello è passato in giudicato il 7 giugno 2011 (v. annotazione della cancelleria). Ancora prima che il decreto diventasse irrevocabile il ricorrente, con nota presentata alla stessa Corte d’Appello il 18 febbraio 2011, ha chiesto il pagamento attraverso la Tesoreria provinciale della Banca d’TA. L’amministrazione non ha tuttavia provveduto.
4. Di conseguenza il ricorrente, con atto notificato il 2 novembre 2011 e depositato il 4 novembre 2011, ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cpa. Oltre al pagamento della somma stabilita dalla Corte d’Appello il ricorrente ha chiesto un risarcimento pari a € 50 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
5. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto sia nei confronti del Ministero della Giustizia (controparte del ricorrente nel giudizio davanti alla Corte d’Appello) sia nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
6. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione delle domande del ricorrente.
7. Per quanto riguarda la legittimazione passiva, il coinvolgimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze appare corretto. Tale struttura è infatti individuata (v. art. 1 comma 1225 della