TAR Aosta, sez. I, sentenza 2013-07-10, n. 201300045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2013-07-10, n. 201300045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201300045
Data del deposito : 10 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00058/2010 REG.RIC.

N. 00045/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00058/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 58 del 2010, proposto da DR CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ludogoroff e Adolfo Dujany, presso il cui studio in Aosta, via Torino n. 7, è elettivamente domiciliato, riassunto da AR RI LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Ludogoroff e Adolfo Dujany, presso il cui studio in Aosta, via Torino n. 7, è elettivamente domiciliata;



contro

la regione autonoma Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Emanuele Gallo, elettivamente domiciliata In Aosta, place Deffeyes n. 1 (c/o dipartimento legislativo e legale – direzione affari legali);
il comune di SA VI, in persona del legale rappresentante. Non costituito in giudizio;
Casinò de la Vallée s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Santilli, elettivamente domiciliata presso la segreteria della sezione;



per l’annullamento

quanto al ricorso principale, del decreto del Presidente della regione autonoma Valle d’Aosta n. 362 del 24 agosto 2009, recante “approvazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 del progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione della sala multiuso del casinò de la Vallée con accesso da viale Piemonte in comune di SA VI”, anche se e in quanto costituente approvazione di variante al PRGC del comune di SA VI nonché della variante medesima e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 3 gennaio 2011, della delibera G.R. n. 1390/XII del 13 luglio 2005, della delibera G.R. n. 509/XIII del 15 aprile 2009 e della delibera C.C. n. 45 del 30 luglio 2009.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Valle D'Aosta e di Casino De La Vallée;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con l’originario ricorso il signor DR US – premessa la propria qualità di proprietario di un’unità immobiliare ricompresa nel condominio “Casa del Sole” in SA VI, via Marconi n. 41 - ha impugnato il decreto n. 362 del 24 agosto 2009 con cui il Presidente della regione Valle d’Aosta ha approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione della sala multiuso del casinò di SA VI; l’approvazione è avvenuta in forza di intesa ex articolo 29, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 per cui il provvedimento dava atto che esso: a) costituiva variante agli strumenti urbanistici comunali; b) costituiva dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori; c) sostituiva a ogni effetto la concessione edilizia.

Con il ricorso erano prospettate una serie d’illegittimità del provvedimento.

2. Si costituivano in giudizio la regione e la società Casinò de le Vallée.

3. A seguito del deposito di documenti da parte della regione il ricorrente depositava il 3 gennaio 2011 un primo atto recante motivi aggiunti coi quali in sostanza estendeva la sua impugnazione alle delibere di giunta regionale e alla delibera del consiglio comunale di SA VI indicate in epigrafe.

In data 7 giugno 2011 il ricorrente depositava un secondo atto recante motivi aggiunti.

4. Con ordinanza n. 97 del 28 dicembre 2011 il Tribunale disponeva un’istruttoria (acquisizione di documenti e verificazione).

5. Nelle more del processo si verificava il decesso del signor US; di conseguenza con ordinanza n. 94 del 5 novembre 2012 il Tribunale dichiarava l’interruzione del processo che era riassunto dalla moglie ed erede del defunto, signora AR RI LI.



DIRITTO

1. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla regione.

Questa, dopo aver premesso che nella fattispecie è impugnato un provvedimento che costituisce variante al piano regolatore generale del comune di SA VI (e solo di riflesso sostituisce la concessione edilizia), sostiene che all’impugnazione di tale provvedimento dovrebbero applicarsi, in punto di decorrenza del termine, i principi valevoli in materia di varianti urbanistiche (e non quelli in materia di concessione edilizia).

In altri termini, il signor US ha proposto il suo ricorso a distanza di tempo dalla pubblicazione del provvedimento regionale di approvazione dell’intesa ex articolo 29, comma 2, essendosi attivato solo dopo l’inizio dei lavori da eseguire in prossimità della sua unità immobiliare (si tratta della realizzazione di una pensilina); ad avviso della regione – che si richiama alla consolidata giurisprudenza in materia di impugnazione di varianti agli strumenti urbanistici - il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento dato che esso costituisce variante al piano regolatore ed è stato approvato secondo il modulo procedimentale proprio della varianti (in particolare vi è una fase in cui il progetto è depositato affinchè il pubblico possa prenderne visione e formulare osservazioni, che, in concreto, sono mancate).

Parte ricorrente si richiama invece ai principi valevoli in materia di impugnazione delle concessioni edilizie (il provvedimento impugnato infatti tra l’altro sostituisce la concessione edilizia che il comune avrebbe dovuto rilasciare alla società resistente).

L’eccezione è infondata.

Va osservato che, secondo la giurisprudenza, la regola secondo cui il termine di impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento che approva definitivamente la variante si applica alle sole varianti generali, come tali implicanti la considerazione globale del territorio comunale (o di una consistente porzione di esso); nella fattispecie la variante si riferisce invece a uno specifico progetto di ampliamento e valorizzazione del casinò che per sua natura si riferisce e incide sulla (sola) area in cui la casa da gioco è localizzata. Se quindi si volessero applicare questi principi alla fattispecie l’eccezione dovrebbe essere respinta. La regione obietta che la giurisprudenza in questione riconosce che il termine non possa farsi decorrere dalla pubblicazione solo nel caso in cui venga in rilievo il caso, diverso da quello all’esame, in cui la variante imponga in modo singolare e specifico un vincolo di preordinazione all’esproprio su un bene. Potrebbe osservarsi in contrario che la ratio della giurisprudenza citata è quella di non aggravare la posizione di coloro che siano in qualche modo lesi da una variante che incida su singoli beni (non necessariamente di loro proprietà) dato che, se anche in tal caso si facesse decorrere il termine dalla data della pubblicazione, si renderebbe quasi impossibile il ricorso (come dimostra proprio la fattispecie all’esame in cui è chiaro che parte

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