TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-11-14, n. 201810969
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2018
N. 10969/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2018, proposto da
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F B, C O, A V e P A P, presso lo studio dei quali, in Roma, via XXIV Maggio, 43, è elettivamente domiciliata;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Movimento difesa del cittadino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 26758 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottato nell'adunanza del 20.9.2017 a conclusione del procedimento n. PS10678 – DPI DIAMOND PRIVATE INVESTMENT-DIAMANTI DA INVESTIMENTO, notificato alla ricorrente il 30.10.2017, con il quale l'Autorità ha imputato anche a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”), a titolo di “responsabilità concorrente”, la pratica commerciale scorretta posta in essere da Diamond Private Investment S.p.A. (“DPI”), consistente nell' “ aver proposto l'acquisto di diamanti di investimento diffondendo informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto anche avuto riguardo all'andamento del mercato e alle qualifiche del professionista ”;
della nota dell'Autorità n. prot. 53421 del 4.7.2017 (doc. 2) con la quale è stato comunicato a BMPS il rigetto degli impegni presentati il 13.6.2017;
nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso ai provvedimenti appena richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in avanti anche Autorità o AGCM) ha ritenuto che una pratica commerciale posta in essere dalla società Diamond Private Investment S.p.A. (DPI), dalla Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) e da altra banca - e consistita nella prospettazione omissiva e ingannevole ai consumatori di alcune caratteristiche dell’investimento in diamanti – costituisse una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ne ha vietato l’ulteriore diffusione e ha irrogato alla ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000.000 euro.
Con il medesimo provvedimento l’Autorità ha ritenuto la ricorrenza di altra pratica commerciale scorretta, imputabile alla sola DPI.
La pratica per la quale la ricorrente è stata sanzionata è stata ravvisata dall’Autorità nella diffusione di materiale promozionale, predisposto da DPI e reso disponibile anche attraverso il canale bancario cui si rivolgeva il consumatore interessato all’acquisto, in cui si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su un giornale economico; b) l’andamento del mercato e l’aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull’andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con l’inflazione e le quotazioni ufficiali dell’oro; c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l’unico canale di rivendita attraverso cui avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato da DPI; 4) la qualifica di leader di mercato del professionista, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
Motivo I – Violazione e falsa applicazione degli articoli 21, 21, 22 e 23 del codice del consumo, nonché dell’art. 2729 c.c. e dei principi in materia di presunzioni semplici, eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti e dei presupposti per l’applicazione della normativa in tema di pratiche commerciali ingannevoli, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e mancato adempimento dell’onere probatorio, disparità di trattamento in ragione dell’insussistenza di una responsabilità concorrente di BMPS nell’eventuale illecito e dell’assenza di qualsivoglia suo “ruolo attivo” rispetto all’attività di DPI.
La ricorrente sarebbe del tutto estranea alla condotta di DPI, sia alla luce degli accordi stipulati tra le due società, sia in considerazione delle concrete modalità comportamentali seguite dai dipendenti della banca.
L’Autorità, operando una valutazione parziale dei documenti disponibili, tesa a valorizzare solo quelli utili alla tesi accusatoria, sarebbe venuta meno agli ordinari standard probatori.
Tanto sarebbe confermato dal fatto che BMPS ha ricevuto solo quattro reclami, tutti successivi alla trasmissione televisiva Report, che di fatto avrebbe dato origine al procedimento, a mezzo dei quali i consumatori si limitano a chiedere alla Banca di intermediare con DPI.
Dallo stesso provvedimento impugnato, infine, emergerebbe come il ruolo della ricorrente si è limitato ad una mera segnalazione ai propri clienti dell’esistenza del prodotto, comportamento assolutamente non assimilabile a quello di altri istituti bancari coinvolti nello stesso procedimento o in altro similare adottato dall’Autorità nel medesimo periodo.
Motivo II - Violazione e falsa applicazione degli articoli 20, 21, 22 e 23 del codice del consumo nonché dell’articolo 5 della l. 689/1981, eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e illogicità in ragione dell’insussistenza della responsabilità concorrente di BMPS o comunque dell’assenza dell’elemento soggettivo per effetto dell’affidamento suscitato da DPI circa la legittimità della propria attività.
In via subordinata, la ricorrente rappresenta di non potere essere ritenuta responsabile della condotta sanzionata in quanto avrebbe incolpevolmente fatto affidamento sulla conformità dell’attività svolta da DPI alla normativa di settore.
Rileverebbero a tal fine: a) l’emanazione da parte della Banca d’Italia e di Consob di specifici pareri riguardanti l’attività di DPI, b) la collaborazione già instaurata da DPI con altri istituti bancari, c) le informazioni fornite da DPI a BMPS.
Motivo III – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 27 del codice del consumo e 8, comma 7, del d.lgs. 145/2007, eccesso di potere per erronea valutazione degli elementi di fatto, difetto di istruttoria, irragionevolezza in ragione del mancato accoglimento degli impegni, manifestamente idonei a eliminare i profili di illiceità della condotta contestata.
Il rigetto degli impegni sarebbe illegittimo, in quanto, a mezzo degli stessi, la banca avrebbe adottato tutte le misure idonee ad elidere i profili di illiceità riscontrati.