TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2022-01-19, n. 202200125
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2022
N. 00125/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01610/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno, non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- del Prefetto -OMISSIS-del 3/11/21, notificato a mezzo posta il 9\11\21, con il quale il Prefetto ha revocato la misura di accoglienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta l’illegittima revoca delle misure di accoglienza in ragione della pronuncia con cui la Corte d’Appello -OMISSIS-, in data 31 marzo 2021, ha respinto l’appello avverso l’ordinanza n. -OMISSIS-con cui il Tribunale -OMISSIS-ha, a sua volta, rigettato il ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato formalizzato con provvedimento notificato il 15 maggio 2017 e tempestivamente impugnato.
Come chiarito, tra le tante, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5037/2018: “la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento;ove, come nella specie, la sospensione del provvedimento impugnato, di rigetto della richiesta di asilo, non sia disposta con provvedimento giudiziale, ma sia direttamente prevista dalla legge (art. 19,comma 4, d.lgs. 150/2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.c) del d.lgs. 142/2015), che non stabilisce quando cessi, deve concludersi nel senso di ritenerne la cessazione alla fine dell'intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21/05/2018, n. 12476).”.
L’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ha, però, escluso l’operare di tale automatismo.
La risoluzione della questione dedotta in giudizio è, quindi, determinata dall’accertamento della normativa applicabile ratione temporis all’istituto della concessione, mantenimento e revoca delle misure di accoglienza del migrante.
Nella fattispecie, dato lo svolgimento dei fatti come più sopra riportato, deve ritenersi applicabile la disciplina dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2011 nella sua formulazione antecedente all’abrogazione disposta con l’art. 7, comma 1 lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46.
L’art. 21 dello stesso decreto legge, nel dettare il regime transitorio, infatti, statuisce, al comma 1, che “ Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere a), d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8, comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c),e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ”.
Nel caso in esame, atteso il regime transitorio appena sopra indicato, la nuova disciplina non può trovare applicazione e, dunque, deve ritenersi illegittima la revoca delle misure di accoglienza intervenuta sulla scorta della sola sentenza di merito che ha negato lo status di rifugiato in pendenza del termine per il passaggio in giudicato e del termine per la proposizione del ricorso in Cassazione (cfr. T.A.R. Palermo, sentenza n. 3682/21, che richiama T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza n. 1149/2019): ricorso che è stato in effetti proposto dall’interessato, come da documentazione versata in atti in riscontro all’ordine istruttorio.
Ne deriva l’annullamento dell’impugnato provvedimento, mentre le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura della questione dedotta.