TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-01-31, n. 201300128

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-01-31, n. 201300128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300128
Data del deposito : 31 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01938/2009 REG.RIC.

N. 00128/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01938/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2009, proposto da:
M M N, T M N, S M N, C M N, M M N (queste ultime due anche quali procuratrici generali di Nunziata Metteo), tutte rappresentate e difese dagli avv.ti A A, M G e C V, con domicilio eletto presso l’avv. A A, in Bari, via Sparano, 35;

V M N rappresentata e difesa dall’avv. C G, con domicilio eletto presso l’avv. A A, in Bari, via Sparano, 35;

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti P B e R C, con domicilio eletto presso l’avv. P B, in Bari, via Melo, 114;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Commissario delegato per gli interventi concernenti il Teatro Petruzzelli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Tanzarella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 130;

nei confronti di

Fondazione Lirico – Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Savino, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via De Rossi, 27;

per l'annullamento

della delibera della Giunta del Comune di Bari n. 662 del 7 settembre 2009, avente ad oggetto la consegna dell’immobile Teatro Petruzzelli e l’autorizzazione a sottoscrivere il relativo verbale;

del verbale di consegna dell’immobile, redatto in data 7 settembre 2009;

del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 23 aprile 2009;

della nota del Commissario delegato per gli interventi concernenti il Teatro Petruzzelli del 29 luglio 2009;

della nota del Sindaco di Bari del 1 agosto 2009;

delle note del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10 agosto 2009;

e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Commissario delegato per gli interventi concernenti il Teatro Petruzzelli, della Regione Puglia e della Fondazione Lirico – Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti A A, M G, C V, C G, P B, R C, Grazia Matteo, Francesco Tanzarella, Roberto Savino;

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;

Considerato che le ricorrenti impugnano la delibera comunale di autorizzazione alla consegna materiale del complesso immobiliare costituente il Teatro Petruzzelli, nonché il relativo verbale ed altri atti prodromici (note di comunicazione ministeriali e comunali ed un parere legale dell’Avvocatura dello Stato);

Ritenuto che, in relazione alle domande proposte ed alla posizione giuridica soggettiva fatta valere dalle ricorrenti, va esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché:

- i verbali di consegna del Teatro Petruzzelli e gli atti deliberativi presupposti non hanno contenuto provvedimentale, né costituiscono esplicazione di un potere autoritativo delle Amministrazioni agenti, bensì attengono a comportamenti materiali, sui quali non può estendersi la cognizione del giudice amministrativo, neppure ove vengano in rilievo materie rientranti nella giurisdizione esclusiva (cfr., per tutte: Corte cost. 6 luglio 2004 n. 204);

- nella specie, la controversia si incentra essenzialmente sull’asserita violazione degli obblighi nascenti dai protocolli d’intesa stipulati tra le parti in data 11 maggio 2002 e 21 novembre 2002, che hanno natura privatistica e non configurano accordi sostitutivi di provvedimenti, con la conseguenza che l’azione diretta all’adempimento delle reciproche obbligazioni attiene a posizioni di diritto soggettivo (cfr., sul punto: Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2008 n. 4935, alla cui ampia motivazione si rinvia);

Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con compensazione della spese processuali;

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