TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2021-07-01, n. 202104552
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Pubblicato il 01/07/2021
N. 04552/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01699/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2021, proposto da
F T, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale delo Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al decreto ex L. 89/01 n. cronol. 1234/20, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, in data 06.04.2020, depositato in Cancelleria il 16.04.2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Data per letta nella camera di consiglio del 30 giugno 2021, celebrata da remoto, la relazione del consigliere Paolo Corciulo;
Rilevato che agli atti del giudizio non risulta depositata la certificazione di cancelleria attestante la mancata proposizione di opposizione avverso il decreto della cui esecuzione si controverte;
Ritenuto di assegnare a parte ricorrente termine di 20 giorni per integrare la documentazione mancante;
rilevato che l’assenza di tale documentazione costituisce ragione di inammissibilità del ricorso, per cui si solleva d’ufficio eccezione in tal senso ai sensi dell’art. 73 terzo comma c.p.a., con assegnazione di un termine di 10 giorni per la presentazione di memorie difensive;
Ritenuto altresì che occorre svolgere accertamenti sulla effettiva e completa esecuzione del decreto da parte dell’Amministrazione resistente che con memoria del 3.6.2021 ha asserito di avervi proceduto;