TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-03-23, n. 201800666

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-03-23, n. 201800666
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201800666
Data del deposito : 23 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2018

N. 00666/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02964/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2964 del 2017, proposto da:
V V, rappresentato e difeso dall’avv. M S, con domicilio digitale al seguente indirizzo pec: mscurria@pec.giuffre.it;



contro

Assemblea regionale siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliata per legge;



nei confronti

- S C, M M, R C, F L G, M B, G C C, Nunzio Di Paola, Concetta Damante, Gianina Cicancio, Francesco Cappello, Angela Foti, Erminia Lidia Adorno, Joe Marano, Giampiero Santo Cono, Valeria Rosa Diana, Antonino Sapienza, Gionata Ciappina, Giuseppe Scarcella, Gaetano Nicolosi, Giovanni Cantarella, Giampiero Ercole Dimitri Alfarini, Elena Pagano, Valentina Zafarana, Leonardo Russo, Francesco Mazzeo, Carlo Fanara, Antonino De Luca, Alberto Laspada, Antonella Papiro, Angela Raffa, Giovanni Callea Quarto, Rosa Vilardi, Davide Aiello, Luigi Sunseri, Angelo Moscarelli, Lydia Angela Schembri, Roberta Schillaci, Carmela Trifirò, Antonio Parente, Maman Alì Listì, Giacomo Li Destri, Rosaria Lo Bianco, Gianluca Cimò, Vanessa Ferreri, Stefania Campo, Carmelo Spata, Patrizia Bellassai, Stefano Zito, Fabio Fortuna, Giorgio Pasqua, Paola Cassese, Teresa Lauria, Sergio Tancredi, Valentina Palmeri, Giovanni Inglese, Stefano Maria Rallo, Flavia Fodale, non costituiti in giudizio;
- G T, S S, rappresentati e difesi dagli avvocati Carmelo Giurdanella, Marco Antoci e Giovanni Antoci, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Palermo, via Notarbartolo, n. 5;



per l’annullamento

- dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali di tutte le province siciliane, con i quali sono stati illegittimamente ammessi alle elezioni del 5 novembre 2017 i candidati e, conseguentemente, le liste del “Movimento 5 stelle”;

- del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello di Palermo, con il quale, previa verifica della soglia del 5 %, è stata illegittimamente disposta l’ammissione al riparto dei seggi della lista “Movimento 5 Stelle” e, contestualmente, la non ammissione al medesimo riparto della lista “Alternativa popolare - centristi per Micari”, per mancato raggiungimento della soglia del 5 % ai sensi dell’art. 2 bis, comma 2, della l.r. n. 29 del 1951;

- dei verbali di proclamazione degli eletti all’Assemblea regionale siciliana nei collegi di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, degli Uffici centrali circoscrizionali, come previsto dall’art. 2 bis e dall’art. 55 della l.r. n. 29/1951, nella parte in cui, previa illegittima assegnazione dei seggi alla lista “Movimento 5 Stelle”, sono stati proclamati eletti alla carica di deputati regionale i seguenti candidati della lista “Movimento 5 Stelle”: Mangiacavallo Matteo, Di Caro Giovanni, Cancelleri Giovanni Carlo, Ciancio Gianina, Cappello Francesco, Foti Angela, Marano Jose, Alfarini Giampiero, Ercole Dimitri, Pagana Elena, Zafarana Valentina, De Luca Antonino, Trizzino Giampiero, Siragusa Salvatore, Sunseri Luigi, Campo Stefania, Zito Stefano, Pasqua Giorgio, Tancredi Sergio e Palmeri Valentina;

- conseguentemente, previo annullamento dell’ammissione in tutte le province di tutti i candidati e, quindi, delle liste del “Movimento 5 Stelle”, per la correzione della cifra elettorale regionale, espungendo i voti di lista assegnati nelle 9 province alla lista “M5S” e ricalcolando il numero dei voti corrispondenti al 5 % dei voti validi, e per escludere dall'assegnazione dei seggi la lista “Movimento 5 Stelle” ed ammettere, invece, la lista Alternativa popolare - centristi per Micari;

- e, in particolare, per la correzione, relativamente alla circoscrizione di Siracusa, del risultato elettorale in favore del ricorrente V V, che ha riportato la maggiore cifra individuale della lista “Alternativa Popolare – Centristi x Micari”, disponendone la proclamazione;

- ove necessario, disporre, sulla scorta dei dati elettorali risultanti dalle attività superiormente indicate, in tutte le Circoscrizioni provinciali la redistribuzione dei seggi alle liste aventi diritto, procedendo alle conseguenti proclamazioni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assemblea regionale siciliana;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dei signori G T e S S;

Vista la memoria del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del 22 marzo 2018, il consigliere A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso, depositato il 18 dicembre 2017, il signor V V esponeva di essersi candidato, alle elezioni tenutesi il 5 novembre 2017, alla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana, per il collegio elettorale circoscrizionale della provincia di Siracusa, con la lista “Alternativa popolare – centristi per Micari”, che aveva ottenuto 13.696 voti, pari al 9,114 % di quelli validi, riportando 6.829 preferenze.

A conclusione delle operazioni elettorali, l’Ufficio centrale regionale aveva escluso la propria lista dal riparto dei seggi, ai sensi dell’art. 2 bis della l.r. n. 29 del 1951, in quanto non aveva raggiunto la soglia di sbarramento del 5 % dei voti validi.

Successivamente all’esclusione, era venuta a conoscenza del fatto che tutti i candidati della lista “Movimento cinque stelle” non avevano dichiarato l’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 235 del 31 dicembre 2012 (c.d. legge Severino), come imposto dal successivo art. 9, ma si erano limitati a

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi