TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-14, n. 202207916

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-14, n. 202207916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207916
Data del deposito : 14 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2022

N. 07916/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09275/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9275 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto, 95, e dall’avv. O C, con nuovo domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 131;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza emesso dal Ministero dell'Interno in data -OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS- e notificato dalla Prefettura di Roma in data -OMISSIS- nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 giugno 2022 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente impugna il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana emesso dal Ministero dell’Interno in data 1 giugno 2017, prot. n. -OMISSIS-, motivato sulla circostanza secondo cui “ non sussisterebbero le condizioni reddituali minime ”, ovverosia che la ricorrente non avrebbe dimostrato la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento.

Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della L. 91/92;
omessa o errata valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza;
insufficiente attività istruttoria e violazione della Circolare prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-. Deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 e l’inesistenza e/o nullità della notifica del preavviso di diniego.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All’udienza del 6 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che per ottenere la cittadinanza italiana il richiedente deve dimostrare anche la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento in quanto tale requisito è “ funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale ” – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766;
id., 16 febbraio 2011, n. 974) nonché ad assicurare il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/2022;
1698/2022;
1724/2022;
1975/2022;
2945/2022;
sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690;
id., n. 1902/2018;
Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021;
id., n. 2152/2020;
Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726;
Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726;
Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766;
id., 16 febbraio 2011, n. 974 nel senso che costituisce il presupposto necessario affinché il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali”).

La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507;
id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis, n. 1590/2022 e. 1724/2022) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 - adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022;
sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009;
cfr. sez. II quater n. 1833/2015;
n. 8226/2008).

Ciò non esclude che vi possano essere momentanee flessioni nel reddito percepito, purché transitorie e, quindi, inidonee a dimostrare la perdita di redditi adeguati (cfr.da ultimo, TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021;
Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60;
idem, sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20).

Per quanto riguarda, poi, la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito – in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico;
soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).

Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l'insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).

La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata anche dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1590/22;
1698/22;
1724/22;
sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690;
6 settembre 2019, n. 10791;
Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833;
13 maggio 2014, n. 4959;
3 marzo 2014, n. 2450;
18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647;
Cons. Stato sez.. I, parere n. 240/2021;
parere n. 2152/2020;
Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

Nel caso in esame, tenuto conto dello stato di famiglia della ricorrente, posta fiscalmente a carico del coniuge insieme ai tre figli conviventi, la soglia di reddito minima richiesta è di euro 12.910,05 [11.362,05 + 1.548 (516 x 3)], che nel triennio 2012-2014, oggetto di autocertificazione al momento della domanda, non è stato superato solo nell’anno 2012 (euro 8.000,00).

Dalla documentazione acquisita, risulta, infatti, che la ricorrente, titolare di reddito da lavoro autonomo quale commerciante sia su area pubblica che successivamente in sede fissa, abbia soddisfatto tale requisito in tutte le dichiarazioni dei redditi, a far data dal 2013 in poi.

Le annuali dichiarazioni dei redditi recano infatti i seguenti importi complessivi:

Anno 2013 (dichiarazione 2014): Euro 18.367,00

Anno 2014 (dichiarazione 2015): Euro 17.024,00

Anno 2015 (dichiarazione 2016): Euro 20.020,00

Anno 2016 (dichiarazione 2017): Euro 16.189,00

La sussistenza di redditi adeguati è fra l’altro comprovata anche dalle dichiarazioni successive, prodotte agli atti del giudizio, da cui risultano i seguenti redditi:

Anno 2017 (dichiarazione 2018): Euro 17.008,00

Anno 2018 (dichiarazione 2019): Euro 18.056,00

Anno 2019 (dichiarazione 2020): Euro 18.608,00

Anno 2020 (dichiarazione 2021): Euro 18.808,00

Nel caso di specie, dunque, l’unico anno in cui il limite reddituale richiesto non era stato raggiunto dalla ricorrente era coincidente con l’anno d’imposta 2012 (dichiarazione 2013).

Rileva il Collegio, in particolare, come il mancato raggiungimento del limite reddituale relativamente ad una sola annualità può non essere indicativa di una situazione economica insufficiente, posto che, come rilevato, è possibile che vi possano essere momentanee flessioni nel reddito percepito, purché transitorie e, quindi, inidonee a dimostrare la perdita di redditi adeguati.

Nel caso di specie, è evidente che i periodi di imposta dal 2013 al 2016 (cioè i quattro anni antecedenti l’emissione del provvedimento di rigetto) superano tutti ampiamente i limiti minimi reddituali recepiti dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.

Parimenti, i successivi dati reddituali provano la persistenza dell’adeguata sufficienza economica.

D’altra parte, occorre anche osservare – sotto il profilo procedurale – come non vi sia prova della regolarità della notifica del preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990, in quanto non v’è alcuna contezza delle ricerche che l’agente postale avrebbe dovuto compiere per poter attestare la irreperibilità della odierna ricorrente.

Pertanto, il Collegio ritiene, sulla scorta dei principi sopra enunciati, che le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione non siano condivisibili, e debbano condurre all’accoglimento del ricorso, e al conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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