TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-10-18, n. 201019843

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-10-18, n. 201019843
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201019843
Data del deposito : 18 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04151/2010 REG.RIC.

N. 19843/2010 REG.SEN.

N. 04151/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4151 del 2010, proposto da:
PEZONE PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avv. M R ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO e la PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI CASERTA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza non sospesa del T.A.R. della Campania, Sezione V, n. 1077 dell’11.2.2010, notificata all’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Caserta in data 24.5.2010, con la quale è stato annullato il decreto prot. n. 5021/6G/Area 1 Bis del 26.10.2009 di conferma del precedente decreto prot. n. 20623/6G/Area 1 Bis del 6.10.2007, già annullato con sentenza del T.A.R. Campania, Quinta Sezione, n. 423/09, con il quale era stata respinta l’istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di pistola;


VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

UDITA alla Camera di Consiglio del 23 settembre 2010 la relazione del dr. Cernese;

UDITI i difensori come da verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto:


FATTO e DIRITTO

Pregiudizialmente il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Alla Camera di Consiglio per la trattazione del presente giudizio il difensore di parte ricorrente, con dichiarazione inserita nel verbale di udienza, ha rappresentato che due giorni prima (e, quindi, successivamente alla notifica del ricorso intervenuta il 13-14.7.2010) al proprio assistito è stata rilasciata la licenza di porto di pistola.

Orbene se quanto appena rilevato dimostra il venir meno nel ricorrente ad insistere nel proposto gravame (che, quindi, per questa parte, va dichiarato improcedibile), ad esso non segue la definizione del giudizio in quanto il predetto difensore ne ha chiesto espressamente la prosecuzione, sia pure unicamente ai fini della condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento delle spese giudiziali.

Tuttavia, considerato che quest’ultima Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza attendendo autonomamente al rilascio del titolo autorizzatorio richiesto dal ricorrente ed in tal modo evitando doversi pervenire alla emanazione di una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso con conseguente Commissariamento dell’Amministrazione medesima, il Collegio stima equo compensare fra le parti le spese giudiziali.

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