TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-10-17, n. 202401905
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Testo completo
Pubblicato il 17/10/2024
N. 01905/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01467/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2024, proposto da Scatolificio Salernitano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in ER, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Colacurcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
a - del provvedimento prot. n. 18364 del 16.07.2024, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica – organo incompetente - ha disposto il diniego dell’istanza prot. n. 6587/2024, depositata dalla ricorrente ai fini dell’approvazione di un “PUA di iniziativa privata in ambito di trasformazione strategica ATS 5 Curteri-Sub Ambito B del PUC di Mercato San Severino”;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 13955 del 30.05.2024, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all’esame del Collegio, la società ricorrente, premesso di essere proprietaria di un’area sita nel Comune di Mercato San Severino, distinta in catasto al foglio n. 19, particelle nn. 41, 64, 65, 999, 1002, 1065 e 1066, ha allegato e dedotto che: la suddetta area è ricompresa nell’Ambito di Trasformazione Strategica ATS 5 Curteri - sub ambito B del vigente P.U.C.; diversamente da quanto previsto nel limitrofo sub ambito A, un’area caratterizzata dalla presenza di un manufatto (aggregato edilizio di antica formazione), che, quindi, doveva essere ricompresa nelle “Aree ricadenti in Ambiti Urbani Consolidati”, è stata erroneamente ricompresa tra le “Aree destinate prevalentemente alla realizzazione di verde attrezzato con servizi pubblici e/o privati di interesse Pubblico”; tale ultima circostanza – ovvero l’erronea inclusione solo grafica di detta area - trova conferma nel fatto che nella superficie complessiva del sub ambito (quantificata in 58.081 mq) detta area, già edificata, non sia stata ricompresa; in data 11.03.2024, avendone interesse e legittimazione, ha depositato istanza per l’approvazione di un P.U.A. volto alla trasformazione delle aree ricomprese nella predetta ATS 5 Curteri - sub ambito B; nell’ambito della suddetta istanza, ha evidenziato l’errore di cui sopra e, quindi, ha chiesto, per quanto potesse occorrere, l’approvazione del P.U.A. previa correzione di detto errore ovvero stralciando l’area caratterizzata dalla presenza di manufatti dalle “Aree destinate prevalentemente alla realizzazione di verde attrezzato con servizi pubblici e/o privati di interesse Pubblico”, per includerlo tra le “Aree ricadenti in Ambiti Urbani Consolidati”.; tuttavia, con nota del 30.05.2024, la P.A. ha comunicato i motivi ostativi, opponendo una presunta carenza documentale e ritenendo che avesse chiesto l’approvazione di un P.U.A. in variante al P.U.C., poiché aveva chiesto lo