TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2024-02-10, n. 202402696

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2024-02-10, n. 202402696
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402696
Data del deposito : 10 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2024

N. 02696/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12810/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12810 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 14 settembre 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 14.09.2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

2) del decreto di esclusione del 20.09.2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. -OMISSIS- (All. 2 Decreto di esclusione).

3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui é stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (All. 3);

4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale é stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni (All. 4);

5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria (All. 5);

6) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;

7) del verbale n. 69 del 14 settembre 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa (All. 6);

8) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 14.09.2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F. (All. 7);

9) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;

10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni (All. 8);

11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche;

12) del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità);

13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018 (All. 9);

14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco;

15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14/11/2018 e successive modifiche;

16) del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018 (All. 10);

17) del D.M. n. 283 del 23.5.2019 (All. 11);

18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;

19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso;
qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”;

20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;

21) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

22) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;

23) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024, il cons. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che, con Ordinanza Cautelare Tar Lazio-Sezione Prima Quater 23.10.2023 n. 7021, in accoglimento della domanda cautelare, è stato ordinato alla P.A. di convocare il ricorrente per la “ ripetizione della prova non superata al più presto possibile, e, in caso di esito favorevole di quest’ultima, all’esecuzione di quelle ulteriori non ancora sostenute, ove occorra anche attraverso la riconvocazione della Commissione ”;

Vista la nota depositata dalla P.A. in data 19.1.2024, con cui si precisa che il ricorrente, riammesso con “ riserva ” a sostenere le prove per la data del 15.11.2023 non si è presentato ed ha prodotto un certificato medico e che, riconvocato alla successiva data del 20.12.2023, non si è presentato;

Vista la nota depositata dal ricorrente in data 17.1.2024, con cui il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio;

Ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 cpc alla coltivazione del presente gravame;

Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c, cpa;

Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio, a causa della peculiarità della vicenda;

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