TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-05-11, n. 202000297
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Pubblicato il 11/05/2020
N. 00297/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2018, proposto da
M A, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulia Ginesi, in Ancona, corso Mazzini 170;
contro
Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
G A;
per l'annullamento
- della comunicazione datata 7/3/2018 recante avvio del procedimento per la sanzione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire;
- della relazione di servizio del 7/2/2018 redatta dal personale dell’Ufficio Tecnico del Comune;
- del provvedimento RO n. 64 del 15/6/2018 che ordina la demolizione delle opere abusivamente realizzate nel termine di 90 giorni con avvertenza che in difetto si avrà l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020 il dott. G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 64 del 15/6/2018, adottata ex artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001, il Comune di Civitanova Marche disponeva la demolizione di alcune opere abusive realizzate, senza titolo, presso l’immobile sito in via Parini n. 15 e distinto al foglio 9, particella 90.
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. A seguito di ordinanza di questo Tribunale n. 227/2018, in parte istruttoria e in parte cautelare, veniva chiarito, dal Comune, che le opere abusive consistevano:
- nel cambio di destinazione d’uso di un appartamento, da residenziale a studio dentistico;
- in una modifica alla recinzione esistente per aprirvi un accesso carrabile;
- nella costruzione di un piccolo manufatto accessorio, adibito a magazzino, sulla corte dell’immobile principale.