TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-05-24, n. 201805773
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2018
N. 05773/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06815/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6815 del 2016, proposto da
P D C, rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Roma, via P. Leonardi Cattolica, 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione,
del decreto 6/E/1.3.2016, notificato il 15 marzo 2016, con il quale il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha revocato la concessione dell'elargizione di euro 211.965,60, disposta con decreto n. 1/E/12.6.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe P D C ha impugnato il decreto del I marzo 2016 con il quale il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura ha revocato la concessione dell'elargizione di euro 211.965,60, disposta con decreto del 12.6.2014.
Il ricorrente ha esposto di avere riscosso in data 9.10.2014 la somma di euro 211.965,60, elargitagli in forza del decreto n. 1 dell'11.09.2014; il 16.10.2014 aveva stipulato con Vinvenzo Ceravolo, rappresentante legale della Cevimare s.r.l., un accordo in base al quale egli avrebbe conferito a quest’ultima società la somma di euro 200.000,00, dietro impegno del Ceravolo a trasferirgli il 20% delle quote sociali entro il 31 ottobre 2014 e a pagargli mensilmente, a partire dal 1 dicembre 2014, la somma di euro 999,99 (mille/00) a titolo di interesse sul conferimento, garantendo la restituzione del capitale conferito entro 45 giorni dalla richiesta.
Al fine di garantire tutti gli impegni assunti, Vincenzo Ceravolo aveva consegnato al Di Costa un assegno bancario dell'importo di euro 200.000,00.
Di tutto ciò era stata fatta regolare e documentata rendicontazione alla competente Prefettura di Vibo Valentia, che, tuttavia, con nota del 13.1.2016 aveva comunicato al Di Costa l'avvio della procedura di revoca dell'elargizione, facendo presente che la documentazione prodotta non era idonea a comprovare l'impiego della somma ricevuta in attività economiche imprenditoriali, in quanto le somme trasferite alla Cevimare avrebbero dovuto essere restituite e costituivano, pertanto, un prestito.
Nonostante le osservazioni presentate dall’interessato, tuttavia, il Commissario straordinario, aderendo al parere della Prefettura, aveva emesso il decreto n. 6/E/1.3.2016 di revoca parziale dell'elargizione di euro 211.316,60, oggetto del ricorso.
Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 2 agosto 2016 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che il provvedimento impugnato appariva immune dalle dedotte